CASS
Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4353-2021 proposto da: TO RC LF, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALLEGRA, rappresentato e difeso dagli avvocati ELENA BRUNO, MARCO MENICUCCI;
- ricorrente -
contro CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO CE AR S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO SELLITTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 527/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2020 R.G.N. 963/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
Oggetto Licenziamento R.G.N. 4353/2021 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 398 Anno 2024 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 05/01/2024 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OB CI che ha concluso per inammissibilità e comunque rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati ELENA BRUNO, MARCO MENICUCCI;
udito l'Avvocato STEFANO SELLITTI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva rigettato il ricorso proposto da NS TO MA teso ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c.a.r.l. con mansioni di VI livello della contrattazione collettiva e l’accertamento della illegittimità del licenziamento oralmente intimato dalla società con reintegra nel rapporto e condanna al risarcimento del danno oltre che al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2. La Corte di merito, al pari del Tribunale, ha ritenuto che dall’istruttoria svolta non fosse emersa una prova rassicurante dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (quale addetto al parcheggio). La Corte ha ritenuto accertato che tale attività fosse svolta dal reclamante di sua iniziativa con la tolleranza del Consorzio o, meglio, con il consenso ad operare della società che era formalmente appaltatrice del servizio di parcheggio presso il Consorzio. 2.1. Il giudice di appello ha evidenziato che nel periodo controverso il servizio di parcheggio era stato conferito in appalto alla Cooperativa COSEME ed ha ritenuto che non fosse plausibile che il ricorrente avesse lavorato dal febbraio a giugno 2016 senza ricevere la retribuzione che lui stesso aveva indicato in € 979,53 al mese. 2.2. Le dichiarazioni rese dai testi escussi in un altro procedimento, poi, ad avviso della Corte del reclamo non confermavano affatto l’esistenza del rapporto di lavoro (negato anche con riguardo al ricorrente di quella causa in posizione analoga). 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NS TO ON che ha articolato undici motivi. Il Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c.a.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità delle censure sotto vari profili e comunque per l’infondatezza del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. I motivi di ricorso. 4.1.Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza con riguardo agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. e si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe insanabilmente contraddittoria, apparente e perplessa. La Corte territoriale avrebbe fatto riferimento ad un’incomprensibile fattispecie di lavoro unilaterale che sarebbe stato instaurato “sua sponte” dal lavoratore. Affermazione poi contraddetta dal riferimento all’esistenza di un rapporto di lavoro con la Cooperativa che aveva in appalto il servizio di parcheggio. Inoltre, sarebbero stati valorizzati elementi ininfluenti quali la mancanza di documentazione relativa all’assunzione, ciò che è del tutto normale in caso di rapporto di lavoro “a nero”. La sussistenza del rapporto di lavoro è stata poi esclusa sebbene sia stata accertata l’esecuzione delle prestazioni e non sarebbe stata data alcuna spiegazione delle ragioni del rigetto. 4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Deduce infatti il ricorrente con questa doglianza che il giudice di secondo grado avrebbe valorizzato indici della subordinazione, indici che neppure ha indicato puntualmente, che non erano coerenti con le mansioni elementari svolte ed avrebbe perciò erroneamente escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di conclusione del contratto e si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che per effetto dell’accertato svolgimento delle mansioni di parcheggiatore con la “tolleranza” del Consorzio doveva ritenersi provata l’avvenuta conclusione del contratto di lavoro per facta concludentia. 4.4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di lavoro volontario e gratuito e si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro sostanzialmente privo di conseguenze giuridiche: una sorta di lavoro volontario e gratuito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. 4.5. Con il quinto motivo, poi, si deduce che la sentenza sarebbe nulla in quanto avrebbe accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro “spontaneo” o “unilaterale” che tuttavia non era stata mai prospettata dal Consorzio. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., osserva che con la sentenza sarebbe stato onerato il lavoratore di dimostrare che il rapporto di lavoro, che si assumeva essere alle dipendenze del Consorzio, non fosse intercorso in realtà con la Cooperativa. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata perché, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la Corte avrebbe ritenuto che gli indizi raccolti considerati sarebbero privi del carattere di gravità, precisione e concordanza e, erroneamente applicando una massima d’esperienza, non avrebbe considerato che l’esistenza di un appalto di servizi non comporta necessariamente che esso sia esteso all’intera giornata, che l’appaltante non intervenga nella gestione delle prestazioni e che non vi siano contemporaneamente in servizio dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatore. 4.8. Con l’ottavo motivo è censurata la sentenza impugnata perché in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e dell’art. 2730 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la Corte di merito aveva apprezzato liberamente fatti che erano stati oggetto di dichiarazioni del Consorzio che aveva confessato che il contratto di appalto prevedeva anche l’utilizzo di personale del Consorzio stesso e che l’appalto riguardava solamente la fascia oraria dalle 8 alle 12. 4.9. Con il nono motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere il giudice di appello affermato che l’appalto riguardava l’intera giornata, mentre la stessa parte reclamata aveva ricordato che esso riguardava solo l’orario dalle 8 alle 12, ed in tal modo era andato oltre la stessa prospettazione difensiva del Consorzio. 4.10. Con il decimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., che la Corte territoriale, violando e falsamente applicando gli artt. 115 e 116 c.p.c., sarebbe incorsa nell’errata percezione delle circostanze decisive che avevano formato oggetto di discussione, vale a dire l’espletamento dell’appalto solo dalle 8 alle 12 e la contemporanea presenza di dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatrice. 4.11. L’ultimo motivo, infine, censura la sentenza impugnata per avere, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., omesso l’esame del fatto, oggetto di discussione fra le parti e decisivo per la controversia, che l’appalto del servizio di parcheggio con la cooperativa Coseme si svolgeva solo dalle 8 alle 12. 5. La controricorrente nel costituirsi ha preliminarmente eccepito l’esistenza di un giudicato esterno sulla circostanza che il ricorrente non era stato mai dipendente del Consorzio. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Parte controricorrente nel costituirsi in giudizio ha prodotto la sentenza n. 436 del 2020 del Tribunale di Nocera Inferiore resa tra le stesse parti e passata in giudicato, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata dall’odierno ricorrente, TO ON, nei confronti del Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese s.c.a.r.l. e tesa ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio nel periodo dal 21.1.2016 al 29.6.2016. Tale sentenza, depositata in cancelleria il 6.3.2020, non risulta essere stata notificata ed avrebbe dovuto essere impugnata, tenuto conto delle sospensioni Covid -19 di cui al d.l. n. 18 2020, entro il 9.11.2020. Dall’attestazione resa in calce al provvedimento dal funzionario di cancelleria (cfr. sentenza prodotta dalla controricorrente e riprodotta nel controricorso) emerge che la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. 6.2. Tanto premesso rileva il Collegio che il reclamo, regolato dal rito c.d. RN ex art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012, è stato deciso proprio il 9.11.2020 con udienza svoltasi ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e ss.mm. in vista della quale alle parti è stato dato termine per il deposito telematico delle conclusioni scritte sino a dieci giorni prima dell’udienza (cfr. decreto del Presidente del 12.10.2020 in atti del controricorrente) con facoltà alle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale è disposta la trattazione scritta. 6.3. Orbene il termine di decadenza per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 436 del 2020 che aveva rigettato la domanda del signor ON non si era ancora compiuto né alla data di scadenza del termine per presentare l’istanza di discussione orale né a quella per il deposito delle conclusioni scritte. 6.3. Ritiene allora il Collegio che il primo momento utile per eccepire l’esistenza di un giudicato esterno era proprio il controricorso. Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato;
questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione (Cass. Sez. Un. 16/06/2006 n. 13916 e Cass. 23/12/2010, n. 26041). 6.4. Nel caso in esame, come detto, il controricorrente ha prodotto la sentenza passata in giudicato contestualmente al controricorso essendosi il giudicato formato in un momento successivo alla discussione con trattazione scritta e nella pendenza del deposito della motivazione in una causa in cui al rito RN, con le caratteristiche di oralità che lo contraddistinguono, si è sovrapposta la disciplina emergenziale ed in particolare l’art. 83 comma 7 lett. h del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e successive modifiche. Con tale disposizione è previsto che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento da parte del giudice. Tali essendo state le modalità di svolgimento dell’udienza si deve ritenere che il giudicato formatosi tra la data dell’udienza (9 novembre 2020) svoltasi con tale modalità e il deposito della sentenza (16 dicembre 2020) non avrebbe potuto essere ritualmente eccepito nel corso del giudizio di reclamo e dunque ammissibilmente è stato allegato al momento in cui sono state formulate le difese con il controricorso. 7. Per le ragioni dette il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 436 del 2020 è stato ritualmente opposto e ad esso consegue l’inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio che presuppone proprio l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del signor TO ON con il Consorzio nel periodo febbraio giugno 2016 che quella sentenza ha escluso. Ed infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Cass. 26/10/2018 n. 27304 ed anche Cass. n. 11600 del 2018). 8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023
- ricorrente -
contro CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO CE AR S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO SELLITTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 527/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2020 R.G.N. 963/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
Oggetto Licenziamento R.G.N. 4353/2021 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 398 Anno 2024 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 05/01/2024 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OB CI che ha concluso per inammissibilità e comunque rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati ELENA BRUNO, MARCO MENICUCCI;
udito l'Avvocato STEFANO SELLITTI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva rigettato il ricorso proposto da NS TO MA teso ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c.a.r.l. con mansioni di VI livello della contrattazione collettiva e l’accertamento della illegittimità del licenziamento oralmente intimato dalla società con reintegra nel rapporto e condanna al risarcimento del danno oltre che al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2. La Corte di merito, al pari del Tribunale, ha ritenuto che dall’istruttoria svolta non fosse emersa una prova rassicurante dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (quale addetto al parcheggio). La Corte ha ritenuto accertato che tale attività fosse svolta dal reclamante di sua iniziativa con la tolleranza del Consorzio o, meglio, con il consenso ad operare della società che era formalmente appaltatrice del servizio di parcheggio presso il Consorzio. 2.1. Il giudice di appello ha evidenziato che nel periodo controverso il servizio di parcheggio era stato conferito in appalto alla Cooperativa COSEME ed ha ritenuto che non fosse plausibile che il ricorrente avesse lavorato dal febbraio a giugno 2016 senza ricevere la retribuzione che lui stesso aveva indicato in € 979,53 al mese. 2.2. Le dichiarazioni rese dai testi escussi in un altro procedimento, poi, ad avviso della Corte del reclamo non confermavano affatto l’esistenza del rapporto di lavoro (negato anche con riguardo al ricorrente di quella causa in posizione analoga). 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NS TO ON che ha articolato undici motivi. Il Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c.a.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità delle censure sotto vari profili e comunque per l’infondatezza del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. I motivi di ricorso. 4.1.Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza con riguardo agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. e si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe insanabilmente contraddittoria, apparente e perplessa. La Corte territoriale avrebbe fatto riferimento ad un’incomprensibile fattispecie di lavoro unilaterale che sarebbe stato instaurato “sua sponte” dal lavoratore. Affermazione poi contraddetta dal riferimento all’esistenza di un rapporto di lavoro con la Cooperativa che aveva in appalto il servizio di parcheggio. Inoltre, sarebbero stati valorizzati elementi ininfluenti quali la mancanza di documentazione relativa all’assunzione, ciò che è del tutto normale in caso di rapporto di lavoro “a nero”. La sussistenza del rapporto di lavoro è stata poi esclusa sebbene sia stata accertata l’esecuzione delle prestazioni e non sarebbe stata data alcuna spiegazione delle ragioni del rigetto. 4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Deduce infatti il ricorrente con questa doglianza che il giudice di secondo grado avrebbe valorizzato indici della subordinazione, indici che neppure ha indicato puntualmente, che non erano coerenti con le mansioni elementari svolte ed avrebbe perciò erroneamente escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di conclusione del contratto e si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che per effetto dell’accertato svolgimento delle mansioni di parcheggiatore con la “tolleranza” del Consorzio doveva ritenersi provata l’avvenuta conclusione del contratto di lavoro per facta concludentia. 4.4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di lavoro volontario e gratuito e si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro sostanzialmente privo di conseguenze giuridiche: una sorta di lavoro volontario e gratuito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. 4.5. Con il quinto motivo, poi, si deduce che la sentenza sarebbe nulla in quanto avrebbe accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro “spontaneo” o “unilaterale” che tuttavia non era stata mai prospettata dal Consorzio. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., osserva che con la sentenza sarebbe stato onerato il lavoratore di dimostrare che il rapporto di lavoro, che si assumeva essere alle dipendenze del Consorzio, non fosse intercorso in realtà con la Cooperativa. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata perché, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la Corte avrebbe ritenuto che gli indizi raccolti considerati sarebbero privi del carattere di gravità, precisione e concordanza e, erroneamente applicando una massima d’esperienza, non avrebbe considerato che l’esistenza di un appalto di servizi non comporta necessariamente che esso sia esteso all’intera giornata, che l’appaltante non intervenga nella gestione delle prestazioni e che non vi siano contemporaneamente in servizio dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatore. 4.8. Con l’ottavo motivo è censurata la sentenza impugnata perché in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e dell’art. 2730 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la Corte di merito aveva apprezzato liberamente fatti che erano stati oggetto di dichiarazioni del Consorzio che aveva confessato che il contratto di appalto prevedeva anche l’utilizzo di personale del Consorzio stesso e che l’appalto riguardava solamente la fascia oraria dalle 8 alle 12. 4.9. Con il nono motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere il giudice di appello affermato che l’appalto riguardava l’intera giornata, mentre la stessa parte reclamata aveva ricordato che esso riguardava solo l’orario dalle 8 alle 12, ed in tal modo era andato oltre la stessa prospettazione difensiva del Consorzio. 4.10. Con il decimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., che la Corte territoriale, violando e falsamente applicando gli artt. 115 e 116 c.p.c., sarebbe incorsa nell’errata percezione delle circostanze decisive che avevano formato oggetto di discussione, vale a dire l’espletamento dell’appalto solo dalle 8 alle 12 e la contemporanea presenza di dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatrice. 4.11. L’ultimo motivo, infine, censura la sentenza impugnata per avere, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., omesso l’esame del fatto, oggetto di discussione fra le parti e decisivo per la controversia, che l’appalto del servizio di parcheggio con la cooperativa Coseme si svolgeva solo dalle 8 alle 12. 5. La controricorrente nel costituirsi ha preliminarmente eccepito l’esistenza di un giudicato esterno sulla circostanza che il ricorrente non era stato mai dipendente del Consorzio. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Parte controricorrente nel costituirsi in giudizio ha prodotto la sentenza n. 436 del 2020 del Tribunale di Nocera Inferiore resa tra le stesse parti e passata in giudicato, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata dall’odierno ricorrente, TO ON, nei confronti del Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese s.c.a.r.l. e tesa ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio nel periodo dal 21.1.2016 al 29.6.2016. Tale sentenza, depositata in cancelleria il 6.3.2020, non risulta essere stata notificata ed avrebbe dovuto essere impugnata, tenuto conto delle sospensioni Covid -19 di cui al d.l. n. 18 2020, entro il 9.11.2020. Dall’attestazione resa in calce al provvedimento dal funzionario di cancelleria (cfr. sentenza prodotta dalla controricorrente e riprodotta nel controricorso) emerge che la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. 6.2. Tanto premesso rileva il Collegio che il reclamo, regolato dal rito c.d. RN ex art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012, è stato deciso proprio il 9.11.2020 con udienza svoltasi ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e ss.mm. in vista della quale alle parti è stato dato termine per il deposito telematico delle conclusioni scritte sino a dieci giorni prima dell’udienza (cfr. decreto del Presidente del 12.10.2020 in atti del controricorrente) con facoltà alle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale è disposta la trattazione scritta. 6.3. Orbene il termine di decadenza per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 436 del 2020 che aveva rigettato la domanda del signor ON non si era ancora compiuto né alla data di scadenza del termine per presentare l’istanza di discussione orale né a quella per il deposito delle conclusioni scritte. 6.3. Ritiene allora il Collegio che il primo momento utile per eccepire l’esistenza di un giudicato esterno era proprio il controricorso. Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato;
questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione (Cass. Sez. Un. 16/06/2006 n. 13916 e Cass. 23/12/2010, n. 26041). 6.4. Nel caso in esame, come detto, il controricorrente ha prodotto la sentenza passata in giudicato contestualmente al controricorso essendosi il giudicato formato in un momento successivo alla discussione con trattazione scritta e nella pendenza del deposito della motivazione in una causa in cui al rito RN, con le caratteristiche di oralità che lo contraddistinguono, si è sovrapposta la disciplina emergenziale ed in particolare l’art. 83 comma 7 lett. h del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e successive modifiche. Con tale disposizione è previsto che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento da parte del giudice. Tali essendo state le modalità di svolgimento dell’udienza si deve ritenere che il giudicato formatosi tra la data dell’udienza (9 novembre 2020) svoltasi con tale modalità e il deposito della sentenza (16 dicembre 2020) non avrebbe potuto essere ritualmente eccepito nel corso del giudizio di reclamo e dunque ammissibilmente è stato allegato al momento in cui sono state formulate le difese con il controricorso. 7. Per le ragioni dette il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 436 del 2020 è stato ritualmente opposto e ad esso consegue l’inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio che presuppone proprio l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del signor TO ON con il Consorzio nel periodo febbraio giugno 2016 che quella sentenza ha escluso. Ed infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Cass. 26/10/2018 n. 27304 ed anche Cass. n. 11600 del 2018). 8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023