Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 2
L'istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 cod. civ. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, "ex" art. 1832 cod. civ., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.
Il giudice dell'opposizione allo stato passivo può acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova, ma trattasi di facoltà (non sostitutiva dell'onere della prova che incombe alla parte), il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Commentari • 4
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ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d'impresa Nell'insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali. Al contempo, il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua volta l'onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate. Il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2001, n. 6465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6465 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WA CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA INTESA S.p.A., già BANCO AMBROSIANO VENETO S.p.A., BANCO AMBROSIANO VENETO S.p.A., già EURAGRIND S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI FLAUTI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FANCHIN e FRANCO FAGGIN, giuste procure in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO IG di IG IO & C. S.n.c., e dei soci illimitatamente responsabili IG IO, LA NO, LA DI, NE WA, RD MA, AZ IA, RI MA LUIGIA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso l'avvocato FILIPPO BOVE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO RIGON, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 743/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata l'08/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2001 dal Consigliere Dott. TE CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Petrosini, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Nel fallimento della S.n.c. ES di ER IG e& C. e dei soci illimitatamente responsabili ER IG, AL AT, IE AT e TE TT, dichiarato dal tribunale di Vicenza con sentenza del 27.07.1992 e in quello degli altri soci illimitatamente responsabili per la suddetta società, MA GH, UL ER e MA IA OF, dichiarato dallo stesso tribunale con successiva sentenza del 21.11.1992, il AN IA EN, con istanza depositata il 27.11.1992 richiese di essere ammesso al passivo come segue:
a) del fallimento della S.n.c. IG per il credito chirografario di lire 230.824.970 quale saldo debitore del c/c n. 5011/25 intestato alla società;
b) dei fallimenti dei soci AL AT e TE TT per debiti personali degli stessi risultanti dal saldo debitore dei rispettivi conti correnti;
c) del fallimento personale dei soci IG, ER e FO per crediti verso la società e verso i soci stessi in proprio e quali fideiussori e datori di ipoteca.
A prova dei crediti la banca produsse a) estratti autentici del libro sofferenze dai quali risultavano i saldi dei conti correnti, b) copie fotostatiche degli atti di fideiussione, c) copia fotostatica dell'atto di costituzione d'ipoteca, d) copie degli estratti - conto finali dei conti correnti intestati alla S.n.c. IG e ai soci TT e AL AT.
In sede di verificazione dello stato passivo, il Giudice delegato dispose per la "esclusione dei crediti non documentati", precisando che l'esclusione valeva per ciascuna delle richieste di ammissione al passivo dei singoli fallimenti.
La Banca proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo per l'ammissione dei crediti come richiesti e precisati nell'istanza. Il curatore, costituendosi in giudizio, a) contestò l'idoneità della documentazione prodotta a dare adeguata dimostrazione dei crediti, "neppure potendosi invocare l'art. 2710 c.c.", b) negò l'efficacia probatoria dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria, in quanto posto in essere da soggetti terzi rispetto ai creditori garantiti, c) osservò che il disposto dell'art. 148 l.f. non consentiva l'ammissione di uno stesso credito nel passivo del fallimento sociale e in quello dei singoli soci, anche se il creditore deduceva un titolo autonomo nei confronti del fallimento personale;
d) oppose che la garanzia ipotecaria costituita dall'IG, dalla LA e dalla FO, in quanto costituita il 14.02.1992, entro l'anno dalla dichiarazione del fallimento, era soggetta a revocatoria ex artt. 64 o 67 l.f..
Con sentenza del 15.04.1996, il tribunale rigettò l'opposizione. Propose appello la Banca che la Corte di Venezia, con sentenza emessa in data 8.6.1999, rigettò, confermando la pronuncia del tribunale. In premessa la motivazione della sentenza enuncia che il giudizio del tribunale, secondo il quale "la prova derivante dal saldo di un conto corrente bancario non era sufficiente a sostenere il credito vantato per tale titolo dalla banca, che nel caso di specie, la documentazione prodotta era insufficiente ai fini della prova anche in relazione all'eccezione di inopponibilità sollevata dalla curatela per la sua qualità di terzo nei procedimenti di ammissione dei crediti al passivo del fallimento" era condiviso dalla Corte di Appello.
Precisa poi la Corte medesima che la banca appellante aveva basato le sue richieste sulla produzione degli estratti di saldaconto, sugli estratti notarili autentici del libro giornale di sofferenze, sulle fideiussioni prestate dai falliti, sugli estratti conto riguardanti alcuni periodi di tempo ed inerenti ai conti intrattenuti con i falliti, sull'atto costitutivo di ipoteca volontaria del 14.02.1992, e afferma che "tali documenti, anche se visti nel loro insieme, non consentivano di ritenere raggiunta la prova della sussistenza del credito vantato dal AN", e ciò in quanto:
a) il richiamo dell'appellante agli estratti autentici del libro giornale delle sofferenze, attestante il saldo, risultava inutile ai fini della prova per l'assorbente ragione che tali documenti "non risultavano allegati agli atti del processo, che l'acquisizione d'ufficio del fascicolo fallimentare inerente la fase della verifica dei crediti costituiva una facoltà discrezionale del giudice, senza che la parte potesse ritenersi esonerata dall'adempimento dell'onere della prova";
b) ai " salda - conto" non poteva essere riconosciuta dignità di prova nel processo di cognizione;
c) la prova del credito della banca derivante dal saldo di conto corrente - a fronte delle contestazioni del cliente - doveva essere data attraverso la dimostrazione analitica delle varie partite di dare e avere al fine di verificare il saldo finale;
d) nel caso di specie, la banca si era limitata a produrre alcuni degli estratti conto, peraltro informi, che prendevano data da un'epoca scelta dalla stessa banca, onde gli stessi non offrivano prova alcuna, anche perché era mancata la prova dell'invio degli estratti conto al cliente richiesta dall'art. 1832 c.c.;
e) che, ancora nel caso di specie, non poteva prescindersi dalla posizione di terzo che il curatore assumeva nel procedimento di verifica dei crediti, con la conseguenza che allo stesso, in presenza della sua contestazione, non erano opponibili scritture mancanti di data certa, ne' quella contabili della banca ex art. 2710 c.c.;
f) non aveva alcun valore di riconoscimento di debito l'atto 14.02.1992 con il quale l'IG, la LA e la FO aveva concesso l'ipoteca volontaria perché tale atto non conteneva un vero e proprio riconoscimento di debito e cioè una dichiarazione di volontà ma una semplice dichiarazione di scienza non idonea a produrre, nei confronti della banca, un effetto confessorio o anche solo ricognitivo circa l'esistenza del debito, per di più provenendo da soggetti diversi dal debitore (la S.n.c. IG);
g) quanto alle prove, non riproponendole all'atto delle conclusioni definitive, l'appellante aveva rinunciato alle prove orali;
la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. risultava inammissibile dopo l'esplicita ammissione della banca relativa alla propria deliberata scelta di non produrre in giudizio gli estratti periodici del conto attraverso i quali dare adeguata prova del preteso credito. Restava così, per espressa enunciazione della sentenza (pag. 12), superata ed assorbita ogni altra doglianza di merito. Avverso tale sentenza la Banca Intesa S.p.A., succeduta al AN IA EN, ha proposto ricorso per cassazione. Resiste la curatela del fallimento, costituitasi con controricorso. Motivi della decisione
La ricorrente ha svolto quattro motivi di ricorso, rubricati e argomentati come segue.
Con il primo motivo ha denunciato la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 1857, 2704 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata affermato che i crediti di essa ricorrente, derivanti da saldi di conto corrente, dovevano essere provati mediante la produzione integrale degli estratti conto, muniti di data certa, fornendosi altresì la dimostrazione della spedizione degli stessi al cliente". Anche richiamandosi alla sentenza n. 2765 del 1992 di questa Corte, oltre che al disposto dell'art. 1832 c.c., la ricorrente deduce a) di aver prodotto in giudizio, quanto alla S.n.c. IG e al AT, gli estratti conto relativi all'intero anno precedente la data del fallimento e quanto al TT, gli estratti relativi all'intera durata del rapporto;
b) a fronte di tale produzione la curatela non aveva formulato, come invece era suo onere, nessuna contestazione specifica in ordine alle singole operazioni annotate negli estratti conto;
b) che la produzione in giudizio degli estratti conto tiene luogo della spedizione degli stessi (è richiamata Cass. 11084 del 1993); c) la norma dell'art. 2704 c.c. è da ritenersi inapplicabile agli estratti conto.
La specifica censura sub a) che precede non è proponibile come motivo di ricorso per cassazione atteso che essa si compendia nella pura e semplice contrapposizione, relativamente agli estratti conto prodotti in giudizio dal AN IA, di un assunto contrario all'affermazione della Corte di merito (pag. 10 della sentenza) circa l'incompletezza (nel senso che non coprivano l'intero rapporto) di quei documenti contabili attinenti tanto alla società IG quanto al socio TT, estratti - conto che la Corte, peraltro, e senza riceverne censura, ha definito "informi".
Per il resto, il motivo è infondato, essendo conforme al diritto, in relazione ai rapporti tra la Banca e la curatela del fallimento del correntista, la riportata affermazione della Corte di merito. Nei rapporti inter partes - il correntista e la banca - può porsi come punto fermo, all'esito di una costante ed univoca elaborazione giurisprudenziale (è sufficiente richiamare le sentenze di questa Corte n. 2765 del 1992, n. 10185 del 1994, n. 4758 del 1998, e argomenti si ricavano anche dalla sentenza n. 6707 del 1994 che, in relazione appunto al valore probatorio, ha posto la distinzione tra i due diversi documenti contabili denominati rispettivamente "estratto di saldaconto" già previsto dall'art. 102 della previgente legge bancaria n. 141 del 1938, e il vero e proprio "estratto conto" di cui alla norma codicistica e del quale è menzione nell'art. 50 della vigente legge bancaria, il D.Lgs. n. 385 del 1993), che gli estratti conto indicati nell'art. 1832 c.c., e ora anche dall'art. 119 del suddetto D.Lgs. proprio con l'espressa menzione dell'approvazione tacita, (la cui produzione nel giudizio di cognizione costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione e, ancora ai sensi dell'art. 1832 cit. - applicabile ex art. 1857 alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente - determina da un lato l'onere per il correntista della specifica contestazione e dall'altro, allorché sia mancata tale contestazione, la presunzione della sua approvazione: in tal senso, specificamente le sentenze n. 9427 del 1990 e n. 11084 del 1993) quando non siano stati tempestivamente contestati o impugnati, sono assistiti da una presunzione di veridicità circa le risultanze del conto, con effetti vincolanti anche per il fideiussore (v. le sentenze n. 694 del 1966, n. 1861 del 1967, 1101 del 1995 e n. 10808 del 1998). Con la precisazione, tuttavia, che l'approvazione anche tacita degli estratti conto non preclude (v. le sentenze n. 4788 del 1984, n. 1112 del 1984, n. 4735 del 1986, n. 6736 del 1995) ne' le contestazioni indicate nel comma secondo dell'art. 1832 c.c. ne' quelle altre che attengano alla validità (iscrizione a debito fondate su negozi nulli, annullabili, o comunque su situazioni illecite) o all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i rispettivi accrediti o addebiti.
Eguale valore probatorio non può, invece, riconoscersi agli estratti conto non contestati, ai sensi dell'art. 1832 c.c. e 119 della legge bancaria, nei rapporti tra la banca e la curatela fallimentare del correntista. E ciò in conseguenza della estraneità della curatela al rapporto tra la banca e il correntista medesimo e, ancora, dell'estraneità della stessa proprio a quel particolare regime (forma scritta della trasmissione dell'estratto conto, specificità e tempestività delle contestazioni, approvazione tacita, decadenza dall'impugnazione) che la norma dell'art. 1832, applicabile ex art. 1857 alle altre operazioni regolate in conto corrente, ha configurato allo scopo di rendere il conto periodicamente certo e definito tra le parti. In definitiva, non è giuridicamente possibile opporre alla curatela, nel fallimento del correntista, gli effetti che dall'approvazione anche tacita del conto e dalla decadenza dalle impugnazioni derivano ex art. 1832 c.c. tra le parti del contratto. Estraneità, quella dinanzi considerata, che pone la curatela, rispetto alla pretesa della banca creditrice di essere ammessa al passivo del fallimento per crediti verso il correntista, in una posizione giuridicamente definibile come di "terzo" in considerazione del fatto che il procedimento fallimentare di verifica dei crediti determina una situazione di potenziale conflitto tra i vari creditori del fallito in relazione alla partecipazione al concorso, come agevolmente si desume dalle norme degli artt. 100 e 102 della legge fallimentare, rispetto al quale conflitto il curatore, che opera e assume posizioni per la tutela indifferenziata della massa dei creditori, è portatore di un interesse diversificato da quello dei singoli creditori (v., specificamente sul punto, le sentenze n. 2707 e n. 6863 del 1995). Non è dunque giuridicamente possibile - atteso che nell'ordinamento si rinvengono, se mai, discipline di segno contrario alla tutela di un soggetto che sia terzo rispetto al rapporto giuridico intercorso tra altri soggetti - riversare sul curatore gli effetti preclusivi della mancata contestazione, ad opera del debitore fallito, degli estratti conto di cui all'art. 1832 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 per le anticipazioni bancarie regolate in conto corrente, nè assegnare a detti estratti conto il valore probatorio circa la veridicità e l'esistenza del credito che dalla mancata contestazione o impugnazione deriva allorché il rapporto si svolge inter partes. In definitiva, non è giuridicamente possibile opporre alla curatela gli effetti che dall'approvazione anche tacita del conto e dalla decadenza del correntista dalle impugnazioni derivano ex art. 1832 c.c. tra le parti del contratto.
Nè la banca potrebbe invocare la norma dell'art. 2710 c.c. in relazione alle risultanze interne dei suoi libri contabili, e ciò per la considerazione che le contestazioni eventualmente insorte in sede di formazione dello stato passivo (domande di ammissione, opposizioni, etc.) tra il curatore e il creditore istante non danno luogo ne' si configurano come una controversia tra imprenditori. Può concludersi, dunque, che l'istituto di credito il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito e ne chieda l'ammissione allo stato passivo ha l'onere di dare la prova piena del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, se di rapporti obbligatori regolati in conto corrente si sia trattato, senza poter pretendere di far valere nei confronti del curatore, con valore di per sè esaustivamente probatorio, gli estratti conto anche non contestati dal fallito e la conseguente approvazione tacita degli stessi. Valore probatorio che, per le ragioni dinanzi indicate, nemmeno può essere attribuito, nel senso di cui all'art. 2710 c.c., alle scritture contabili - ne' a quelle del fallito contro la massa dei suoi creditori (e per essi al curatore) ne' a quelle della banca contro il curatore e gli altri creditori.
Tutto ciò ancora di più allorché, negativamente superata la fase preliminare di esame della domanda di ammissione al passivo (art. 95 l.f.) - che è affidata al potere inquisitorio del giudice delegato, al convincimento che lo stesso si formi sulla base degli atti e dei documenti, anche sentiti il curatore e il fallito, e al suo potere decisorio - si apra la fase successiva di opposizione (o, per le domande tardive, quella dell'istruzione ex art. 101 comma 3^ l.f.) allo stato passivo. Questa si configura, infatti, come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione nel quale non può non valere e non può non dispiegarsi in tutta la sua centralità e decisività (in funzione della regola processuale dell'art. 115 comma 1^ c.p.c.) la norma dell'art. 2697 c.c. secondo la quale, com'è
noto, la parte che intenda far valere nel giudizio un proprio diritto deve dar prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento, ossia di tutte le condizioni positive della pretesa giuridica, in relazione agli elementi o ai requisiti o ai fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Nè può riconoscersi fondamento alle obiezioni della Banca ora ricorrente circa l'estrema gravosità - quasi in termini di indimostrabilità del credito - che assumerebbe l'onere della prova quando lo si riconducesse a tale disciplina generale e ad esso si assegnasse un così ampio contenuto.
È vero, infatti, che già nei rapporti inter partes il disposto del comma 4^ del già richiamato art. 119 della vigente legge bancaria - norma inserita nel titolo VI della legge, ispirato alle esigenze di "trasparenza delle condizioni contrattuali" - fa obbligo alla banca di conservare, al fine di renderla disponibile per il cliente che ne faccia richiesta, "la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Ed è altrettanto vero (nel senso della riconosciuta sussistenza di un precetto giuridico in tal senso: v. la sentenza n. 4598 del 1997 di questa Corte) che, richiestane dal curatore, interessato per il suo ufficio alla conoscenza e alla ricostruzione dei rapporti intrattenuti dal fallito con la banca o, attraverso di essa, con altri soggetti suoi partners nell'attività d'impresa, la banca non può sottrarsi all'obbligo di consegnare (il che implica o richiama, direttamente ex art. 119 cit. o anche attraverso gli obblighi derivanti dal mandato, l'obbligo di conservare) allo stesso curatore "qualsiasi documento che abbia attinenza con i rapporti di conto corrente o con la tenuta dei medesimi".
Correttamente dunque la Corte di merito, anche, e proprio, richiamando la posizione di terzo del curatore, ha negato valore di prova agli estratti di saldaconto (per i quali già sarebbe stato applicabile il principio fissato dalla sentenza n. 6707 del 1994), agli estratti (seppur autenticati per notaio) del libro giornale delle sofferenze, agli estratti conto parziali, documentazione che, a giudizio della Corte stessa - adeguatamente motivato attraverso il rilievo che "anche per il TT essa partiva da una certa epoca scelta dallo stesso creditore" - non consentiva di ritenere raggiunta la prova piena e certa della sussistenza del credito che la Banca vantava.
Resta, da tutto quanto dinanzi considerato, travolto in parte - relativamente alla censura (di violazione di legge e di omessa e insufficiente motivazione) secondo la quale la Corte di merito aveva "omesso di prendere in considerazione gli estratti autentici del libro giornale delle sofferenze" (la cui infondatezza deriva dalla medesime considerazioni) - il terzo motivo di ricorso. Per altra parte - ossia relativamente alla specifica censura che addebita alla Corte di merito di aver "omesso di provvedere sull'istanza di acquisizione del fascicolo inerente la fase di verifica" - lo stesso terzo motivo di ricorso è infondato sulla - base del rilievo che l'acquisizione degli atti esistenti nel fascicolo fallimentare costituisce una semplice facoltà del giudice della cognizione piena (v. in tal senso Cass. n. 1522 del 1983 e n. 2823 del 1995) il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità. Tale facoltà assegnata dalla legge al giudice, in via generale dall'art. 210 c.p.c., non può porsi, infatti, in funzione sostitutiva dell'onere della prova che incombe alla parte. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1309, 2727 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
la nullità della sentenza per omessa pronuncia per avere la sentenza impugnata negato qualsiasi efficacia probatoria all'atto costitutivo di ipoteca volontaria e per non essersi pronunciata sulla richiesta di accertamento del credito del AN per presunzioni". Deduce a) che l'atto in questione conteneva un riconoscimento di debito da parte dei concedenti proprio perché un debito della società IG essi intendevano garantire;
b) che, come si desumeva argomentando a contrario dall'art. 1309 c.c., il riconoscimento del debito ha effetto nei confronti dell'autore del riconoscimento stesso;
c) che tale riconoscimento comportava un'inversione dell'onere della prova;
d) che il ricorso alle presunzioni ex art. 2729 c.c., sulla base degli elementi acquisiti, avrebbe potuto far ritenere provato il credito.
Il motivo è meritevole di accoglimento nel senso e nei limiti, qui di seguito indicati.
La sentenza ora impugnata ha dato atto che la dichiarazione costitutiva dell'ipoteca volontaria proveniva dall'IG, dalla ER e dalla FO, la cui posizione e qualità di fideiussori la stessa sentenza menziona (pag. 5).
In considerazione di ciò non è certamente erroneo in diritto il rilievo della Corte di merito (pag. 11) che esclude un valore ricognitivo (relativamente al debito della società) di tale atto in conseguenza della "provenienza del preteso riconoscimento da soggetti diversi dal debitore S.n.c. IG", accompagnato dall'ulteriore rilievo che se pur ER IG rivestiva la qualità di legale rappresentante della società collettiva egli aveva, tuttavia, "agito, nell'atto costitutivo della garanzia ipotecaria, a titolo personale". Nè rileva che, come la stessa sentenza ricorda nella premessa (pag. 5), il AN IA EN aveva chiesto di essere ammesso al passivo anche nel fallimento personale dei suddetti, quali soci illimitatamente responsabili della società fallita, e che il riconoscimento del debito contenuto in un atto rogato in forma pubblica, e dunque certo nella data, avrebbe potuto vincolarli ai sensi dell'art. 1309 c.c. come ammissione dell'esistenza del debito a loro carico (in tal senso ha dedotto ora la banca ricorrente). Nessun risultato utile al creditore tale riconoscimento avrebbe portato, infatti, mancando la prova del credito della società obbligata principale, se è vero che una corretta interpretazione dell'art. 148 l.f., nel senso di cui alla sentenza n. 3730 del 1993 di questa Corte avrebbe imposto di ritenere che "la domanda di credito è illegittima quando tende a conseguire una duplice ammissione al passivo dello stesso credito, che tale è - ossia lo stesso ed unico - quando il creditore intenda far valere l'obbligazione della società e quella che trae origine dalla prestazione di una fideiussione da parte dei soci illimitatamente responsabili". In altri termini, nel fallimento dei soci illimitatamente responsabili non avrebbe potuto trovare riconoscimento il debito di questi per la garanzia fideiussoria e ipotecaria, accessoria all'obbligazione principale della debitrice (nel caso di specie, la soc. n.c. IG), se questa, nel suo lato attivo di credito del AN, non fosse rimasta accertata attraverso le prove e fosse, conseguentemente, rimasta invece esclusa dallo stato passivo della società.
Ferme tali considerazioni, un aspetto di fondatezza può, tuttavia, essere riconosciuto alla censura di "omessa, insufficiente motivazione" riferita al suddetto atto di concessione d'ipoteca per ciò che ad esso la Corte di merito ha attribuito il valore di "una semplice dichiarazione di scienza, nient'affatto idonea a produrre un effetto confessorio o anche solo ricognitivo dell'esistenza del debito nei confronti della banca" senza tuttavia procedere ad un esame del reale contenuto dell'atto stesso, che - secondo la ricorrente - conteneva una esplicita enunciazione del credito derivante dal saldo passivo dei conti correnti intestati alla S.n.c. IG, al TT e al AT, esistenti alla data del 14.02.1992, dei quali i concedenti l'ipoteca erano già garanti in forza della fideiussione. Se l'atto fosse stato o non ricognitivo del debito, da parte dei fideiussori, allorché questi ne rafforzavano ulteriormente la garanzia attraverso la concessione dell'ipoteca, la Corte avrebbe potuto stabilire soltanto disaminandone il reale contenuto dichiarativo.
Tale censura assume rilievo particolare e in qualche modo decisivo giacché il motivo di ricorso in esame è fondato in relazione alla denunciata violazione della norma dell'art. 2727 c.c. per l'omessa valutazione della possibilità che la documentazione prodotta in giudizio dalla Banca, unitariamente (nelle eventuali reciproche integrazioni) considerata, e il concreto tenore dell'atto costitutivo dell'ipoteca, consentissero di superare l'inidoneità e l'insufficienza di ciascuna componente di per sè considerata e dessero fondamento ad una prova presuntiva del credito verso la debitrice principale Soc. IG e rispetto al fallimento di questa, con gli effetti di cui al già richiamato art. 148 comma terzo della legge fallimentare.
In relazione a tali punti la sentenza va dunque cassata con rinvio. Il quarto motivo del ricorso denuncia la "violazione e falsa applicazione di norme di legge, l'omessa e insufficiente motivazione per avere la sentenza impugnata escluso il credito richiesto in via ipotecaria nei confronti dei fallimenti personali dei soci ER e FO".
Si deduce che la Corte "ha omesso ogni valutazione del motivo di appello proposto dal AN in ordine alla sussistenza ed opponibilità della garanzia ipotecaria concessa dalla ER e dalla FO, nei confronti delle quali tanto più il credito doveva ritenersi provato avendolo le stesse riconosciuto nell'atto costitutivo di ipoteca".
Tale motivo - che pure ha un risvolto di inammissibilità, atteso che la sentenza impugnata non contiene disamina o decisione alcuna sulle specifiche domande inerenti alla garanzia ipotecaria e che le eccezioni di inopponibilità sollevate dalla curatela (v. le conclusioni precisate dalla stessa, riportate nell'epigrafe della sentenza e a pag. 7 di questa) sono rimaste assorbite nella decisione del giudice dell'appello - può ritenersi anche assorbito dalle considerazioni svolte nella disamina del secondo motivo in relazione alla posizione personale dei suddetti soci falliti, che nel giudizio di rinvio dovrà essere nuovamente esaminata già in relazione alla sussistenza del credito del AN verso la società.
Nei limiti dinanzi indicati il ricorso va dunque accolto. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso. Accoglie per quanto di ragione il secondo motivo e dichiara in parte inammissibile e per altra parte assorbito il quarto motivo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2001