Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2001, n. 6465
CASS
Sentenza 9 maggio 2001

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L'istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 cod. civ. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, "ex" art. 1832 cod. civ., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.

Il giudice dell'opposizione allo stato passivo può acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova, ma trattasi di facoltà (non sostitutiva dell'onere della prova che incombe alla parte), il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2001, n. 6465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6465
Data del deposito : 9 maggio 2001

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