CASS
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 8000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8000 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RC MA AL UP - 19/02/2026 R.G.N. 39911/2025 IC IS SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;
2. Parti civili: - XXXXXXXXXXXX, nato a [...] il giorno XXXXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’avv. Daniela Maria Rossi - di fiducia - XXXXXXXXXXXXX, nata a [...] il giorno XXXXXXXXX rappresentata ed assistita dall’avv. Daniela Maria Rossi - di fiducia - XXXXXXXXXXXX, nata a [...] il giorno XXXXXXXX rappresentata ed assistita dall’avv. Gaetano Piermatteo - di fiducia - XXXXXXXXXXXXX, nata a [...] il giorno XXXXXXXX rappresentata ed assistita dall’avv. Gaetano Piermatteo - di fiducia nel procedimento nei confronti di:
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a [...] il giorno XXXXXXXXX rappresentata ed assistita dall’avv. Alberto Pantosti Bruni - di fiducia 2. XXXXXXXXXXXXXXX, nato in [...] il giorno XXXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’avv. Alberto Pantosti Bruni - di fiducia avverso la sentenza in data 2/7/2025 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; letta la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX in data 17/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili e manifestata la volontà di rinunciare al ricorso;
letta altresì la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX in data 18/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili e manifestata la volontà di rinunciare al ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al capo A della rubrica delle imputazioni con annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati con rinvio ad altra sezione Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto;
dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi delle parti civili;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8000 Anno 2026 Presidente: LE AN Relatore: AL RC MA Data Udienza: 19/02/2026 udito il difensore degli imputati, avv. Alberto Pantosti Bruni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o comunque il rigetto dello stesso ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2 luglio 2025, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 novembre 2023 all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città (con la quale era stata affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati ed in relazione a tutti i reati agli stessi in contestazione), ha: - assolto XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX dal reato di circonvenzione di persona incapace di cui agli artt. 110, 81 cpv., 643 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) con la formula “perché il fatto non sussiste”; - assolto XXXXXXXXXXXXXXX dai reati di cui agli artt. 110, 494, 61 n. 2 cod. pen. (capo B), 110, 48, 479 cod. pen. (capo C), 110, 81 cpv. 640, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo D) e 110, 81 cpv., 48, 479, 61 n. 2 cod. pen. (capo E) con la formula per non avere commesso il fatto;
- confermato l’affermazione della penale responsabilità della XXXXXXXXX in relazione ai capi B, C, D, E ed F (quest’ultimo relativo alla contestata violazione degli artt. 110, 48, 479, 61 n. 2, cod. pen.) della rubrica delle imputazioni rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti della stessa;
- confermato l’affermazione della penale responsabilità nei confronti del XXXXXXXX in relazione al menzionato capo F, rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti dello stesso;
- eliminato le statuizioni civili e la pena accessoria;
- concesso ad entrambi gli imputati i doppi benefici di legge. In sintesi, si contestava agli imputati al capo A della rubrica delle imputazioni il reato di circonvenzione di persona incapace consumato ai danni di XXXXXXXXXXXX il quale, nella tesi accusatoria, veniva indotto a redigere in data 11 luglio 2019 un testamento pubblico nel quale istituiva sua erede universale la XXXXXXXXX nonché a rilasciare assegni circolari per un importo complessivo di 240.000,00 euro tutti utilizzati per aprire un conto corrente acceso presso il Banco BPM ed intestato alla stessa XXXXXXXXX.
2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, nonché, a mezzo dei rispettivi difensori, le parti civili XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, deducendo quanto segue.
2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino (limitatamente alla contestazione di cui al capo A della rubrica delle imputazioni): violazione degli artt. 110, 643 cod. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace. Dopo avere riassunto i principali elementi esposti del Giudice dell'udienza preliminare nella sentenza di primo grado, osserva il ricorrente, anche richiamando principi giurisprudenziali in materia, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la persona offesa avesse un decadimento cognitivo lieve con conseguente condizioni di fragilità e che avesse compiuto atti di disposizione significativi nei confronti della XXXXXXXXX solo pochi giorni dopo averla incontrata per la prima volta (valorizzando come la donna si scambiasse messaggi con il coimputato al fine di ottenere le disposizioni patrimoniali di cui al capo di imputazione), avrebbe ritenuto con argomentazioni illogiche e contraddittorie che la persona 2 offesa non fosse circonvenibile, che la sua condizione fragilità non fosse stata percepita dagli imputati e che non fossero stati compiuti da questi atti induttivi.
2.2. Le parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX (ricorso congiunto e relativo ai capi A, B, e C della rubrica delle imputazioni):
2.2.1. Violazione dell’art. 643 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace. Osserva la difesa dei ricorrenti che i giudici di appello, pur traendo le mosse da una corretta premessa che evidenziava le difficili condizioni psicofisiche e relazionali della persona offesa, sono giunti a conclusioni del tutto erronee e contraddittorie, sostenendo che il XXXXXXXX non versava in una situazione di infermità o deficienza psichica tale da renderlo circonvenibile. La Corte territoriale, avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni del consulente della difesa, affermando, in modo del tutto apodittico, che le condizioni psicofisiche della persona offesa deponevano per un decadimento cognitivo lieve non riconoscibile a terzi, ciò senza tenere conto che l'età avanzata del XXXXXXXX, le condizioni fisiche di evidente decadimento conseguente anche a due recenti ictus e le condizioni psichiche indubbiamente deteriorate - quantomeno dal punto di vista volitivo - erano condizioni che consentivano di ritenere il XXXXXXXX soggetto circonvenibile, come correttamente affermato dal consulente del pubblico ministero. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine alla valutazione delle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le affermazioni del dr. Freilone siano state ritenute irrilevanti. Il giudice di appello ha, inoltre, affermato che la condizione di circonvenibilità della persona offesa non era immediatamente percepibile ai terzi in considerazione del fatto che molti dei soggetti che entrarono in contatto con il XXXXXXXX nella seconda metà del 2019 hanno dichiarato di non aver constatato in lui un decadimento cognitivo. Tale affermazione non terrebbe però conto del fatto che tali soggetti, escussi dalla difesa degli imputati in sede di investigazioni difensive, ebbero tutti modo di vedere e parlare con la persona offesa in modo del tutto occasionale (in particolare il teste XXXXX vide la persona offesa in compagnia dell'imputata in maniera del tutto occasionale presso l'albergo da lui gestito in Marina di Grosseto, il teste XXXXXi scambiò poche parole con la persona offesa in occasione della riparazione di un citofono da lui effettuato ed il notaio XXXXXo scambio qualche parola con l'anziano solo prima della stesura del testamento). La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, illogica nel punto in cui non considera che, diversamente dai soggetti sopra indicati, l'imputata vedeva e assisteva la persona offesa quotidianamente, ragione per cui aveva modo di apprezzarne le condizioni psichiche, la fragilità e le alterazioni di umore, né sarebbe decisiva l'argomentazione dei giudici di appello secondo cui tale assidua frequentazione sarebbe irrilevante in quanto la donna non aveva una preparazione clinica tale da consentirle di rilevare il suo decadimento cognitivo, ciò perché risulta con evidenza che la persona anziana era gravemente provata dalla malattia e dipendente totalmente dall'aiuto dell’imputata e del di lei marito, come emerge dalle precise affermazioni del consulente del pubblico ministero, ancora una volta ignorate dai giudici di appello. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, contraddittoria anche laddove la Corte riconosce che la persona offesa istituì erede l'imputata solo 22 giorni dopo 3 l'inizio dell'attività lavorativa della donna, affermando che in tale breve lasso temporale la stessa non si sarebbe resa conto delle condizioni di fragilità psichica del XXXXXXXX e non avrebbe potuto carpirne la fiducia e indurlo testare in suo favore, tale assertiva la ricostruzione non terrebbe conto dei numerosi messaggi whatsapp scambiati tra i due imputati che evidenziavano la piena consapevolezza da parte degli stessi della fragilità psichica e fisica dell'anziano e la conseguente volontà di approfittarne mediante una pressante attività induttiva. Tali messaggi, di tenore a tal punto univoco da non consentire la prospettazione di interpretazioni alternative, sarebbero stati inspiegabilmente ignorati dai giudici di appello, i quali si sono limitati ad affermare il modo del tutto illogico che appare possibile che gli imputati, pur compiacendosi degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere il loro favore, non abbiano esercitato un'indebita influenza sul XXXXXXXX perché si determinasse in tal senso. Ancora, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica laddove i giudici hanno ritenuto che la persona offesa abbia nominato l'imputata proprio erede universale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioni, asserendo che già in passato il XXXXXXXX aveva valutato la possibilità di istituire come suoi eredi soggetti diversi, argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimi soggetti erano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intratteneva rapporti di amicizia o di conoscenza approfondita e non certo i soggetti conosciuti da pochissimi giorni come gli odierni ricorrenti. Inoltre, La Corte distrettuale avrebbe valorizzato il fatto che il testamento in favore dell'imputata avrebbe ben potuto rappresentare un dispetto nei confronti dell’XXXXXXX conseguente al litigio intervenuto tra quest'ultimo e la persona offesa nel giugno del 2019. La difesa evidenzia sul punto, che i giudici di appello sarebbero incorsi in un evidente travisamento del fatto in quanto dall'esame dei messaggi scambiati fra gli imputati emerge la costante preoccupazione degli stessi in merito alle visite dell’XXXXXXX e del ET in quanto temevano che lo potessero portare dal notaio o potessero intervenire presso la banca, messaggi il cui tenore dimostra che l’XXXXXXX aveva continuato a far visita al cugino anche pochi giorni prima del rilascio del testamento e successivamente ad esso. La Corte territoriale ha, poi, escluso che gli imputati abbiano posto in essere un'indebita influenza sulla persona offesa anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'imputata non toccò il patrimonio prima del decesso del XXXXXXXX quando la stessa divenne proprietaria dell'ingente patrimonio del de cuius. A giudizio della difesa, la Corte non ha spiegato in alcun modo il rilievo logico di tale argomentazione alla luce del fatto che la donna aveva già ottenuto che la persona offesa disponesse mortis causa ed in suo favore di tutti i suoi averi con conseguente non necessità di agire ulteriormente prima della morte dell'anziano. La difesa dei ricorrenti ha, altresì, evidenziato che l'indicazione dell'imputata come beneficiaria delle polizie assicurative in caso di morte della persona offesa troverebbe unica ragione logica nel tentativo di ridurre l'imposta di successione che imputata avrebbe dovuto versare al momento della morte del XXXXXXXX, inoltre la Corte territoriale avrebbe trascurato che non vi era ragione perché la persona offesa spostasse il proprio patrimonio dalla banca Sella alla BPM se non per occultare le operazioni fraudolente degli imputati, anche e soprattutto in considerazione del fatto che tutte le operazioni del trasferimento del patrimonio fra i due istituti di credito avvennero nell'ottobre e nel novembre 2019 quando ormai le condizioni del XXXXXXXX si erano ulteriormente aggravate. 4 La Corte di appello non avrebbe considerato, infine, che il XXXXXXXX avrebbe contattato la Dignitas per organizzare il suicidio assistito del XXXXXXXX per poi rinunciarvi dopo aver appreso la necessità della dimostrazione della capacità di intendere e di volere dell’anziano.
2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta estraneità del XXXXXXXX in ordine al reato di sostituzione di persona (capo B). Deduce la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe escluso la responsabilità concorsuale del XXXXXXXX sull'erroneo presupposto della carenza di prova in ordine al suo coinvolgimento nella condotta delittuosa, senza tenere conto del fatto che la disamina dei messaggi whatsapp acquisiti dimostrerebbe ictu oculi l’apporto morale e materiale offerto dall’imputato alla moglie finalizzato al compimento di tutte le condotte delittuose dalla stessa agite, supportandola ed aiutandola nell'esecuzione dei suoi intenti delittuosi.
2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni. Deduce al riguardo la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente revocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condanna della XXXXXXXXX in relazione ai menzionati capi della rubrica delle imputazioni e nonostante le parti civili si siano costituite anche con riferimento a tali reati. I giudici di appello, con argomentazioni contraddittorie, hanno affermato che le parti civili non potevano considerarsi persone danneggiate dei reati di falso in atto pubblico e sostituzione di persona, dopo avere in precedenza affermato che tali reati erano stati commessi all'evidente fine di impedire il coinvolgimento dei parenti della persona offesa che sapevano esser maggiormente interessati all'eredità. La Corte territoriale non avrebbe, pertanto, fornito alcuna spiegazione in merito all’insussistenza del danno patito dalle parti civili, limitandosi ad affermare apoditticamente che la persona offesa sarebbe solo MA XXXXXXXX, senza peraltro considerare che la costituzione di parte civile è consentita non solo alla persona offesa, ma anche al soggetto danneggiato dal reato che abbia riportato un danno morale o materiale dall’azione delittuosa.
2.3. Per le parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX (ricorso congiunto e relativo ai capi A, B e C della rubrica delle imputazioni):
2.3.1. Con il primo ed il secondo motivo (che appaiono meritevoli di menzione congiunta) la difesa delle ricorrenti lamenta violazione dell’art. 643 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di circonvenzione di incapace e sostituzione di persona. Secondo la difesa, i giudici di appello avrebbero assolto gli imputati dai reati di cui agli artt. 494 e 643 cod. pen. con argomentazioni contraddittorie ed illogiche, omettendo di valutare gli elementi decisivi attestanti il grave deterioramento delle condizioni psicofisiche della persona offesa. In particolare, la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto delle conclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero, il quale ha affermato che il quadro patologico XXXXXXXX era idoneo a determinare un indebolimento delle sue capacità volitive e critiche, rendendolo suggestionabile e manipolabile, condizioni ritenute pienamente riconoscibili a chi l'aveva con lui contatti non occasionali. A giudizio del consulente, pertanto, tale minorazione psichica, anche se non costituente infermità, era tale da indebolirne la capacità di autodeterminazione. 5 La motivazione impugnata non spiegherebbe in alcun modo come il giudice di appello possa aver ritenuto la persona offesa non circonvenibile e che la sua condizione di fragilità non fosse stata percepita dagli imputati, pur avendo riconosciuto il decadimento cognitivo e le condizioni di inferiorità cui versava il XXXXXXXX. La Corte territoriale avrebbe, altresì, inspiegabilmente minimizzato il valore probatorio dei messaggi via whatsapp che gli imputati si scambiavano, chiara manifestazione del fine di ottenere disposizioni patrimoniali in proprio favore, non lasciando dubbi in ordine la consapevolezza da parte dei predetti delle condizioni di circonvenibilità della persona offesa. Ancora, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe palesemente illogica laddove i giudici hanno ritenuto che la persona offesa avrebbe nominato l'imputata propria erede universale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioni, asserendo che già in passato il XXXXXXXX aveva valutato la possibilità di istituire i suoi eredi soggetti diversi, argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimi soggetti erano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intratteneva rapporti di amicizia o di conoscenza approfondita e non certo soggetti conosciuti da pochissimi giorni come gli odierni ricorrenti. La Corte distrettuale avrebbe, poi, escluso la responsabilità del XXXXXXXX in ordine al reato di cui al capo B sull’erroneo presupposto della carenza di prova in ordine al suo coinvolgimento nella condotta delittuosa, non avendo egli avuto contatti con l'agenzia di pompe funebri e con MA XXXXXXXX. Tale affermazione non tiene però conto del fatto che la disamina dei messaggi whatsapp dimostrerebbe ictu oculi l’apporto morale materiale offerto dal XXXXXXXX alla moglie finalizzata al compimento di tutte le condotte delittuose dalla stessa agite, supportandola ed aiutandola nell'esecuzione dei propri intenti delittuosi.
2.3.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui ai capi B e C. Deduce la difesa delle ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente revocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condanna della XXXXXXXXX in relazione ai capi B e C della rubrica delle imputazioni e nonostante le parti civili si siano costituite anche con riferimento a tali reati. Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello riassunto al superiore par.
2.2.3. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre innanzitutto ricordare che, come si è già sopra evidenziato, tutte le parti civili hanno revocato la loro costituzione in giudizio ed hanno manifestato la volontà di rinunciare ai rispettivi ricorsi. Ne consegue che l’unico ricorso che dovrà essere preso in considerazione nel prosieguo è quello presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino relativo al solo reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni. Occorre altresì dare atto che in relazione all’XXXXXXXXX, in assenza di impugnazione da parte della stessa, è già divenuta irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi B, C, D, E ed F e che altrettanto è a dirsi per la irrevocabilità della condanna del XXXXXXXX in relazione al solo reato di cui al capo F.
2. Ritiene il Collegio che il ricorso presentato dal Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile per genericità. Basta infatti scorrere il contenuto dello stesso per verificare come larga parte della parte motiva del ricorso è costituita dal mero riassunto del contenuto (all’evidenza condiviso) 6 della sentenza di primo grado, indi risultano indicate alcune massime giurisprudenziali e, infine, solo le ultime righe del ricorso contengono generiche doglianze sulla correttezza della decisione della sentenza impugnata. In sostanza, in presenza di una sentenza di appello, pur sempre congruamente motivata, che risulta aver preso in considerazione gli elementi indicati dal giudice di primo grado e che ha addotto una serie di elementi ritenuti rilevanti per pronunciare una formula assolutoria nei confronti di entrambi gli imputati, il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre la diversa “lettura” delle risultanze probatorie offerta dal Giudice dell'udienza preliminare. Quanto appena osservato priva il ricorso dei requisiti di specificità richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e ne impone la declaratoria di inammissibilità.
3. Stanti le sopravvenute rinunce, il ricorso delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX ed il ricorso delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
4. Alla inammissibilità di detti ricorsi conseguono, anche valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) la condanna dei ricorrenti XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, nonché la condanna delle ricorrenti XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.La qualità di parte pubblica della Procura generale ricorrente la esonera dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende nonchè delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RC MA AL AN LE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;
2. Parti civili: - XXXXXXXXXXXX, nato a [...] il giorno XXXXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’avv. Daniela Maria Rossi - di fiducia - XXXXXXXXXXXXX, nata a [...] il giorno XXXXXXXXX rappresentata ed assistita dall’avv. Daniela Maria Rossi - di fiducia - XXXXXXXXXXXX, nata a [...] il giorno XXXXXXXX rappresentata ed assistita dall’avv. Gaetano Piermatteo - di fiducia - XXXXXXXXXXXXX, nata a [...] il giorno XXXXXXXX rappresentata ed assistita dall’avv. Gaetano Piermatteo - di fiducia nel procedimento nei confronti di:
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a [...] il giorno XXXXXXXXX rappresentata ed assistita dall’avv. Alberto Pantosti Bruni - di fiducia 2. XXXXXXXXXXXXXXX, nato in [...] il giorno XXXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’avv. Alberto Pantosti Bruni - di fiducia avverso la sentenza in data 2/7/2025 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; letta la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX in data 17/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili e manifestata la volontà di rinunciare al ricorso;
letta altresì la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX in data 18/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili e manifestata la volontà di rinunciare al ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al capo A della rubrica delle imputazioni con annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati con rinvio ad altra sezione Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto;
dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi delle parti civili;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8000 Anno 2026 Presidente: LE AN Relatore: AL RC MA Data Udienza: 19/02/2026 udito il difensore degli imputati, avv. Alberto Pantosti Bruni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o comunque il rigetto dello stesso ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2 luglio 2025, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 novembre 2023 all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città (con la quale era stata affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati ed in relazione a tutti i reati agli stessi in contestazione), ha: - assolto XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX dal reato di circonvenzione di persona incapace di cui agli artt. 110, 81 cpv., 643 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) con la formula “perché il fatto non sussiste”; - assolto XXXXXXXXXXXXXXX dai reati di cui agli artt. 110, 494, 61 n. 2 cod. pen. (capo B), 110, 48, 479 cod. pen. (capo C), 110, 81 cpv. 640, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo D) e 110, 81 cpv., 48, 479, 61 n. 2 cod. pen. (capo E) con la formula per non avere commesso il fatto;
- confermato l’affermazione della penale responsabilità della XXXXXXXXX in relazione ai capi B, C, D, E ed F (quest’ultimo relativo alla contestata violazione degli artt. 110, 48, 479, 61 n. 2, cod. pen.) della rubrica delle imputazioni rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti della stessa;
- confermato l’affermazione della penale responsabilità nei confronti del XXXXXXXX in relazione al menzionato capo F, rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti dello stesso;
- eliminato le statuizioni civili e la pena accessoria;
- concesso ad entrambi gli imputati i doppi benefici di legge. In sintesi, si contestava agli imputati al capo A della rubrica delle imputazioni il reato di circonvenzione di persona incapace consumato ai danni di XXXXXXXXXXXX il quale, nella tesi accusatoria, veniva indotto a redigere in data 11 luglio 2019 un testamento pubblico nel quale istituiva sua erede universale la XXXXXXXXX nonché a rilasciare assegni circolari per un importo complessivo di 240.000,00 euro tutti utilizzati per aprire un conto corrente acceso presso il Banco BPM ed intestato alla stessa XXXXXXXXX.
2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, nonché, a mezzo dei rispettivi difensori, le parti civili XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, deducendo quanto segue.
2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino (limitatamente alla contestazione di cui al capo A della rubrica delle imputazioni): violazione degli artt. 110, 643 cod. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace. Dopo avere riassunto i principali elementi esposti del Giudice dell'udienza preliminare nella sentenza di primo grado, osserva il ricorrente, anche richiamando principi giurisprudenziali in materia, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la persona offesa avesse un decadimento cognitivo lieve con conseguente condizioni di fragilità e che avesse compiuto atti di disposizione significativi nei confronti della XXXXXXXXX solo pochi giorni dopo averla incontrata per la prima volta (valorizzando come la donna si scambiasse messaggi con il coimputato al fine di ottenere le disposizioni patrimoniali di cui al capo di imputazione), avrebbe ritenuto con argomentazioni illogiche e contraddittorie che la persona 2 offesa non fosse circonvenibile, che la sua condizione fragilità non fosse stata percepita dagli imputati e che non fossero stati compiuti da questi atti induttivi.
2.2. Le parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX (ricorso congiunto e relativo ai capi A, B, e C della rubrica delle imputazioni):
2.2.1. Violazione dell’art. 643 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace. Osserva la difesa dei ricorrenti che i giudici di appello, pur traendo le mosse da una corretta premessa che evidenziava le difficili condizioni psicofisiche e relazionali della persona offesa, sono giunti a conclusioni del tutto erronee e contraddittorie, sostenendo che il XXXXXXXX non versava in una situazione di infermità o deficienza psichica tale da renderlo circonvenibile. La Corte territoriale, avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni del consulente della difesa, affermando, in modo del tutto apodittico, che le condizioni psicofisiche della persona offesa deponevano per un decadimento cognitivo lieve non riconoscibile a terzi, ciò senza tenere conto che l'età avanzata del XXXXXXXX, le condizioni fisiche di evidente decadimento conseguente anche a due recenti ictus e le condizioni psichiche indubbiamente deteriorate - quantomeno dal punto di vista volitivo - erano condizioni che consentivano di ritenere il XXXXXXXX soggetto circonvenibile, come correttamente affermato dal consulente del pubblico ministero. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine alla valutazione delle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le affermazioni del dr. Freilone siano state ritenute irrilevanti. Il giudice di appello ha, inoltre, affermato che la condizione di circonvenibilità della persona offesa non era immediatamente percepibile ai terzi in considerazione del fatto che molti dei soggetti che entrarono in contatto con il XXXXXXXX nella seconda metà del 2019 hanno dichiarato di non aver constatato in lui un decadimento cognitivo. Tale affermazione non terrebbe però conto del fatto che tali soggetti, escussi dalla difesa degli imputati in sede di investigazioni difensive, ebbero tutti modo di vedere e parlare con la persona offesa in modo del tutto occasionale (in particolare il teste XXXXX vide la persona offesa in compagnia dell'imputata in maniera del tutto occasionale presso l'albergo da lui gestito in Marina di Grosseto, il teste XXXXXi scambiò poche parole con la persona offesa in occasione della riparazione di un citofono da lui effettuato ed il notaio XXXXXo scambio qualche parola con l'anziano solo prima della stesura del testamento). La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, illogica nel punto in cui non considera che, diversamente dai soggetti sopra indicati, l'imputata vedeva e assisteva la persona offesa quotidianamente, ragione per cui aveva modo di apprezzarne le condizioni psichiche, la fragilità e le alterazioni di umore, né sarebbe decisiva l'argomentazione dei giudici di appello secondo cui tale assidua frequentazione sarebbe irrilevante in quanto la donna non aveva una preparazione clinica tale da consentirle di rilevare il suo decadimento cognitivo, ciò perché risulta con evidenza che la persona anziana era gravemente provata dalla malattia e dipendente totalmente dall'aiuto dell’imputata e del di lei marito, come emerge dalle precise affermazioni del consulente del pubblico ministero, ancora una volta ignorate dai giudici di appello. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, contraddittoria anche laddove la Corte riconosce che la persona offesa istituì erede l'imputata solo 22 giorni dopo 3 l'inizio dell'attività lavorativa della donna, affermando che in tale breve lasso temporale la stessa non si sarebbe resa conto delle condizioni di fragilità psichica del XXXXXXXX e non avrebbe potuto carpirne la fiducia e indurlo testare in suo favore, tale assertiva la ricostruzione non terrebbe conto dei numerosi messaggi whatsapp scambiati tra i due imputati che evidenziavano la piena consapevolezza da parte degli stessi della fragilità psichica e fisica dell'anziano e la conseguente volontà di approfittarne mediante una pressante attività induttiva. Tali messaggi, di tenore a tal punto univoco da non consentire la prospettazione di interpretazioni alternative, sarebbero stati inspiegabilmente ignorati dai giudici di appello, i quali si sono limitati ad affermare il modo del tutto illogico che appare possibile che gli imputati, pur compiacendosi degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere il loro favore, non abbiano esercitato un'indebita influenza sul XXXXXXXX perché si determinasse in tal senso. Ancora, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica laddove i giudici hanno ritenuto che la persona offesa abbia nominato l'imputata proprio erede universale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioni, asserendo che già in passato il XXXXXXXX aveva valutato la possibilità di istituire come suoi eredi soggetti diversi, argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimi soggetti erano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intratteneva rapporti di amicizia o di conoscenza approfondita e non certo i soggetti conosciuti da pochissimi giorni come gli odierni ricorrenti. Inoltre, La Corte distrettuale avrebbe valorizzato il fatto che il testamento in favore dell'imputata avrebbe ben potuto rappresentare un dispetto nei confronti dell’XXXXXXX conseguente al litigio intervenuto tra quest'ultimo e la persona offesa nel giugno del 2019. La difesa evidenzia sul punto, che i giudici di appello sarebbero incorsi in un evidente travisamento del fatto in quanto dall'esame dei messaggi scambiati fra gli imputati emerge la costante preoccupazione degli stessi in merito alle visite dell’XXXXXXX e del ET in quanto temevano che lo potessero portare dal notaio o potessero intervenire presso la banca, messaggi il cui tenore dimostra che l’XXXXXXX aveva continuato a far visita al cugino anche pochi giorni prima del rilascio del testamento e successivamente ad esso. La Corte territoriale ha, poi, escluso che gli imputati abbiano posto in essere un'indebita influenza sulla persona offesa anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'imputata non toccò il patrimonio prima del decesso del XXXXXXXX quando la stessa divenne proprietaria dell'ingente patrimonio del de cuius. A giudizio della difesa, la Corte non ha spiegato in alcun modo il rilievo logico di tale argomentazione alla luce del fatto che la donna aveva già ottenuto che la persona offesa disponesse mortis causa ed in suo favore di tutti i suoi averi con conseguente non necessità di agire ulteriormente prima della morte dell'anziano. La difesa dei ricorrenti ha, altresì, evidenziato che l'indicazione dell'imputata come beneficiaria delle polizie assicurative in caso di morte della persona offesa troverebbe unica ragione logica nel tentativo di ridurre l'imposta di successione che imputata avrebbe dovuto versare al momento della morte del XXXXXXXX, inoltre la Corte territoriale avrebbe trascurato che non vi era ragione perché la persona offesa spostasse il proprio patrimonio dalla banca Sella alla BPM se non per occultare le operazioni fraudolente degli imputati, anche e soprattutto in considerazione del fatto che tutte le operazioni del trasferimento del patrimonio fra i due istituti di credito avvennero nell'ottobre e nel novembre 2019 quando ormai le condizioni del XXXXXXXX si erano ulteriormente aggravate. 4 La Corte di appello non avrebbe considerato, infine, che il XXXXXXXX avrebbe contattato la Dignitas per organizzare il suicidio assistito del XXXXXXXX per poi rinunciarvi dopo aver appreso la necessità della dimostrazione della capacità di intendere e di volere dell’anziano.
2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta estraneità del XXXXXXXX in ordine al reato di sostituzione di persona (capo B). Deduce la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe escluso la responsabilità concorsuale del XXXXXXXX sull'erroneo presupposto della carenza di prova in ordine al suo coinvolgimento nella condotta delittuosa, senza tenere conto del fatto che la disamina dei messaggi whatsapp acquisiti dimostrerebbe ictu oculi l’apporto morale e materiale offerto dall’imputato alla moglie finalizzato al compimento di tutte le condotte delittuose dalla stessa agite, supportandola ed aiutandola nell'esecuzione dei suoi intenti delittuosi.
2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni. Deduce al riguardo la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente revocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condanna della XXXXXXXXX in relazione ai menzionati capi della rubrica delle imputazioni e nonostante le parti civili si siano costituite anche con riferimento a tali reati. I giudici di appello, con argomentazioni contraddittorie, hanno affermato che le parti civili non potevano considerarsi persone danneggiate dei reati di falso in atto pubblico e sostituzione di persona, dopo avere in precedenza affermato che tali reati erano stati commessi all'evidente fine di impedire il coinvolgimento dei parenti della persona offesa che sapevano esser maggiormente interessati all'eredità. La Corte territoriale non avrebbe, pertanto, fornito alcuna spiegazione in merito all’insussistenza del danno patito dalle parti civili, limitandosi ad affermare apoditticamente che la persona offesa sarebbe solo MA XXXXXXXX, senza peraltro considerare che la costituzione di parte civile è consentita non solo alla persona offesa, ma anche al soggetto danneggiato dal reato che abbia riportato un danno morale o materiale dall’azione delittuosa.
2.3. Per le parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX (ricorso congiunto e relativo ai capi A, B e C della rubrica delle imputazioni):
2.3.1. Con il primo ed il secondo motivo (che appaiono meritevoli di menzione congiunta) la difesa delle ricorrenti lamenta violazione dell’art. 643 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di circonvenzione di incapace e sostituzione di persona. Secondo la difesa, i giudici di appello avrebbero assolto gli imputati dai reati di cui agli artt. 494 e 643 cod. pen. con argomentazioni contraddittorie ed illogiche, omettendo di valutare gli elementi decisivi attestanti il grave deterioramento delle condizioni psicofisiche della persona offesa. In particolare, la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto delle conclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero, il quale ha affermato che il quadro patologico XXXXXXXX era idoneo a determinare un indebolimento delle sue capacità volitive e critiche, rendendolo suggestionabile e manipolabile, condizioni ritenute pienamente riconoscibili a chi l'aveva con lui contatti non occasionali. A giudizio del consulente, pertanto, tale minorazione psichica, anche se non costituente infermità, era tale da indebolirne la capacità di autodeterminazione. 5 La motivazione impugnata non spiegherebbe in alcun modo come il giudice di appello possa aver ritenuto la persona offesa non circonvenibile e che la sua condizione di fragilità non fosse stata percepita dagli imputati, pur avendo riconosciuto il decadimento cognitivo e le condizioni di inferiorità cui versava il XXXXXXXX. La Corte territoriale avrebbe, altresì, inspiegabilmente minimizzato il valore probatorio dei messaggi via whatsapp che gli imputati si scambiavano, chiara manifestazione del fine di ottenere disposizioni patrimoniali in proprio favore, non lasciando dubbi in ordine la consapevolezza da parte dei predetti delle condizioni di circonvenibilità della persona offesa. Ancora, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe palesemente illogica laddove i giudici hanno ritenuto che la persona offesa avrebbe nominato l'imputata propria erede universale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioni, asserendo che già in passato il XXXXXXXX aveva valutato la possibilità di istituire i suoi eredi soggetti diversi, argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimi soggetti erano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intratteneva rapporti di amicizia o di conoscenza approfondita e non certo soggetti conosciuti da pochissimi giorni come gli odierni ricorrenti. La Corte distrettuale avrebbe, poi, escluso la responsabilità del XXXXXXXX in ordine al reato di cui al capo B sull’erroneo presupposto della carenza di prova in ordine al suo coinvolgimento nella condotta delittuosa, non avendo egli avuto contatti con l'agenzia di pompe funebri e con MA XXXXXXXX. Tale affermazione non tiene però conto del fatto che la disamina dei messaggi whatsapp dimostrerebbe ictu oculi l’apporto morale materiale offerto dal XXXXXXXX alla moglie finalizzata al compimento di tutte le condotte delittuose dalla stessa agite, supportandola ed aiutandola nell'esecuzione dei propri intenti delittuosi.
2.3.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui ai capi B e C. Deduce la difesa delle ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente revocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condanna della XXXXXXXXX in relazione ai capi B e C della rubrica delle imputazioni e nonostante le parti civili si siano costituite anche con riferimento a tali reati. Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello riassunto al superiore par.
2.2.3. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre innanzitutto ricordare che, come si è già sopra evidenziato, tutte le parti civili hanno revocato la loro costituzione in giudizio ed hanno manifestato la volontà di rinunciare ai rispettivi ricorsi. Ne consegue che l’unico ricorso che dovrà essere preso in considerazione nel prosieguo è quello presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino relativo al solo reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni. Occorre altresì dare atto che in relazione all’XXXXXXXXX, in assenza di impugnazione da parte della stessa, è già divenuta irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi B, C, D, E ed F e che altrettanto è a dirsi per la irrevocabilità della condanna del XXXXXXXX in relazione al solo reato di cui al capo F.
2. Ritiene il Collegio che il ricorso presentato dal Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile per genericità. Basta infatti scorrere il contenuto dello stesso per verificare come larga parte della parte motiva del ricorso è costituita dal mero riassunto del contenuto (all’evidenza condiviso) 6 della sentenza di primo grado, indi risultano indicate alcune massime giurisprudenziali e, infine, solo le ultime righe del ricorso contengono generiche doglianze sulla correttezza della decisione della sentenza impugnata. In sostanza, in presenza di una sentenza di appello, pur sempre congruamente motivata, che risulta aver preso in considerazione gli elementi indicati dal giudice di primo grado e che ha addotto una serie di elementi ritenuti rilevanti per pronunciare una formula assolutoria nei confronti di entrambi gli imputati, il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre la diversa “lettura” delle risultanze probatorie offerta dal Giudice dell'udienza preliminare. Quanto appena osservato priva il ricorso dei requisiti di specificità richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e ne impone la declaratoria di inammissibilità.
3. Stanti le sopravvenute rinunce, il ricorso delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX ed il ricorso delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
4. Alla inammissibilità di detti ricorsi conseguono, anche valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) la condanna dei ricorrenti XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, nonché la condanna delle ricorrenti XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.La qualità di parte pubblica della Procura generale ricorrente la esonera dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende nonchè delle parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RC MA AL AN LE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7