CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28754 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ON RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Cuomo che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ì/b 27 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 28754 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 24 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di TO RI RI di ammissione alla liberazione condizionale. L'istante, condannato per il reato di cui all'art. 630 cod. pen. e altre fattispecie minori, alla pena di anni trenta di reclusione, è detenuto dal 4 ottobre 2004 e quindi, tenuto anche conto della liberazione anticipata già ottenuta per anni 6, mesi 4 e giorni 19, non aveva ancora espiato la pena inflitta per il reato di sequestro di persona (30 anni) e non era collaboratore, né era stata accertata collaborazione impossibile o inesigibile. 2. Il difensore di TO RI RI ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 176 cod. pen. in quanto per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione era stata inflitta la pena di anni 28 di reclusione, pena che RI aveva interamente espiato, tenuto conto del pre-sofferto (dal 29 maggio 1999 al 20 dicembre 2002) e di un ulteriore semestre ai fini della liberazione anticipata. Dunque, il ricorrente stava espiando pena per reati non ostativi alla concessione della liberazione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Si deve premettere che la decisione impugnata è stata assunta sulla base della normativa vigente all'epoca. In particolare, a norma dell'art. 2 legge n. 203/1991, "I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati". A norma dell'art.
4 -bis legge n. 354/1975 i condannati per reati di criminalità organizzata ed eversiva, specificamente indicati, fra i quali anche il reato di cui all'art. 630 cod. pen., per il quale il ricorrente aveva riportato condanna, possono essere ammessi ai così detti benefici penitenziari, fra i quali, 2 appunto, la liberazione condizionale, solo se avevano collaborato con la giustizia ovvero qualora sia accertata l'impossibilità, da parte del condannato, di un'utile collaborazione. Si deve aggiungere che la pronuncia costituzionale n. 253/2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art.
4-bis ord. pen., nella parte in cui preclude l'accesso ai permessi premio ai condannati per reati così detti ostativi in assenza di collaborazione con la giustizia, riguarda unicamente l'ammissione ai permessi premio e non è estensibile per analogia agli altri benefici penitenziari (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, GALLICO, Rv. 281416). In tale quadro normativo, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva riportato condanna ad anni trenta di reclusione per il reato di cui all'art. 630 cod. pen., pena che non era stata ancora interamente espiata, con conseguente, stante l'assenza di collaborazione, inammissibilità della richiesta di ammissione alla liberazione condizionale, per insussistenza dei presupposti legali. Anche il ricorso ha articolato la denuncia di violazione di legge in relazione al quadro normativo vigente all'epoca della decisione, deducendo che la condanna era stata pronunciata per una pluralità di imputazioni, non tutte rientranti nel catalogo dei reati così detti ostativi previsto dall'art.
4-bis ord. pen., e che, dunque, onde determinare la quota di pena riferibile al reato ostativo doveva essere compiuta l'operazione di scioglimento del cumulo, all'esito della quale risultava che la condanna ostativa era di anni 28 di reclusione, interamente espiata. 2. Ora, con riguardo alla questione relativa alla determinazione della pena inflitta per il reato ostativo, accertamento presupposto della verifica in ordine all'espiazione o meno di detta pena, si deve rilevare che è consolidato l'orientamento secondo il quale il cumulo di pene concorrenti, operato in sede di determinazione della pena da eseguire, va sciolto al fine di individuare la porzione di pena avente titolo nella condanna per il reato ostativo (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355). La difesa ha valorizzato il dato che concerne l'applicazione, nella determinazione della pena, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., rilevando che nel caso di specie la pena, determinata in anni trenta di reclusione, era stata inflitta, nella misura di anni due di reclusione per reati non ostativi, di tal che il quantum di pena avente titolo nella condanna per reato ostativo doveva essere determinata, non nella misura di anni trenta di reclusione ritenuta dal giudice prima dell'applicazione del criterio moderatore bensì, in anni ventotto di reclusione. 3 Sul punto, peraltro, va segnalato che i diversi orientamenti in giurisprudenza, che aveva ritenuto che in sede di scioglimento del cumulo dovesse farsi riferimento al criterio della riduzione proporzionale (Sez. 1, n. 35794 del 08/03/2019, FARINA, Rv. 276723) ovvero al criterio della pena inflitta per il reato ostativo (Sez. 1, n. 24014 del 18/05/2022, CASCONE, Rv. 283186; Sez. 1, n. 26848 del 01/06/2022, ZAVETTIERI, Rv. 283360), sono stati composti dalla sentenza a Sezioni Unite 15.12.2022, Zavettieri, che, stando all'informazione provvisoria diffusa, ha affermato il principio secondo il quale in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva. 3. Peraltro, la questione di diritto esaminata, che il primo giudice, come visto, aveva deciso correttamente, non risulta decisiva alla luce della sopravvenuta novella introdotta con decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha modificato la norma di cui all'art.
4 -bis ord. pen., con riferimento alla concessione delle misure alternative ai condannati per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", disponendo, da una parte, il superamento di detta preclusione ex lege e, dall'altra, una serie di oneri per il condannato e per l'autorità giudiziaria. In particolare, il condannato per detto reato, che non sia collaboratore, ha, a norma del comma 1 -bis.1, l'onere di provare ("dimostrino...") l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento, e di allegare ("alleghino ...") elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, e, a norma del comma 2, l'onere di fornire idonei elementi di prova contraria qualora emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti (o del pericolo di ripristino) con la criminalità organizzata o con il contesto nel quale il reato è stato commesso. L'autorità giudiziaria è tenuta a chiedere: - il parere del pubblico ministero della condanna e del Procuratore nazionale antimafia;
4 - dettagliate informazioni al comitato provinciale ordine pubblico del luogo di detenzione;
- dettagliate informazioni sul perdurare dell'operatività del sodalizio di appartenenza e del contesto criminale del reato;
sul profilo criminale del detenuto e alla sua posizione nell'associazione; su eventuali nuove imputazioni, misure cautelar' o misure di prevenzione;
su eventuali rilievi disciplinari durante la detenzione;
- informazioni alla direzione dell'istituto; - accertamenti nei confronti anche dei familiari e delle persone collegate al condannato in ordine al reddito, patrimonio, tenore di vita, attività economiche. L'autorità giudiziaria, inoltre, deve: - accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime;
- indicare specificamente le ragioni della decisione "tenuto conto dei pareri". La novella, con l'art. 2, ha modificato, coordinandolo al nuovo testo dell'art.
4-bis ord. pen., anche l'art. 2 legge n. 203/1991, che riguarda specificamente l'ammissione alla liberazione condizionale. Si deve aggiungere che la sopravvenuta normativa, che ha innovato la disciplina che regola l'accesso ai benefici penitenziari, e per quanto interessa anche alla liberazione condizionale, in senso favorevole per il condannato, facendo venir meno il carattere ostativo del titolo della condanna, va considerata come penale sostanziale, in quanto incidente su istituti che, consentendo l'espiazione della pena in libertà, mutano in termini significativi il carattere afflittivo della pena (Corte costituzionale n. 32/2020), e dunque va applicata anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della normativa. 4. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve provvedere a nuovo esame della istanza del condannato applicando la sopravvenuta normativa dettata dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Lu O z Così deciso, il 18 aprile 2023. -5AJ — x
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Cuomo che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ì/b 27 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 28754 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 24 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di TO RI RI di ammissione alla liberazione condizionale. L'istante, condannato per il reato di cui all'art. 630 cod. pen. e altre fattispecie minori, alla pena di anni trenta di reclusione, è detenuto dal 4 ottobre 2004 e quindi, tenuto anche conto della liberazione anticipata già ottenuta per anni 6, mesi 4 e giorni 19, non aveva ancora espiato la pena inflitta per il reato di sequestro di persona (30 anni) e non era collaboratore, né era stata accertata collaborazione impossibile o inesigibile. 2. Il difensore di TO RI RI ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 176 cod. pen. in quanto per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione era stata inflitta la pena di anni 28 di reclusione, pena che RI aveva interamente espiato, tenuto conto del pre-sofferto (dal 29 maggio 1999 al 20 dicembre 2002) e di un ulteriore semestre ai fini della liberazione anticipata. Dunque, il ricorrente stava espiando pena per reati non ostativi alla concessione della liberazione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Si deve premettere che la decisione impugnata è stata assunta sulla base della normativa vigente all'epoca. In particolare, a norma dell'art. 2 legge n. 203/1991, "I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati". A norma dell'art.
4 -bis legge n. 354/1975 i condannati per reati di criminalità organizzata ed eversiva, specificamente indicati, fra i quali anche il reato di cui all'art. 630 cod. pen., per il quale il ricorrente aveva riportato condanna, possono essere ammessi ai così detti benefici penitenziari, fra i quali, 2 appunto, la liberazione condizionale, solo se avevano collaborato con la giustizia ovvero qualora sia accertata l'impossibilità, da parte del condannato, di un'utile collaborazione. Si deve aggiungere che la pronuncia costituzionale n. 253/2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art.
4-bis ord. pen., nella parte in cui preclude l'accesso ai permessi premio ai condannati per reati così detti ostativi in assenza di collaborazione con la giustizia, riguarda unicamente l'ammissione ai permessi premio e non è estensibile per analogia agli altri benefici penitenziari (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, GALLICO, Rv. 281416). In tale quadro normativo, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva riportato condanna ad anni trenta di reclusione per il reato di cui all'art. 630 cod. pen., pena che non era stata ancora interamente espiata, con conseguente, stante l'assenza di collaborazione, inammissibilità della richiesta di ammissione alla liberazione condizionale, per insussistenza dei presupposti legali. Anche il ricorso ha articolato la denuncia di violazione di legge in relazione al quadro normativo vigente all'epoca della decisione, deducendo che la condanna era stata pronunciata per una pluralità di imputazioni, non tutte rientranti nel catalogo dei reati così detti ostativi previsto dall'art.
4-bis ord. pen., e che, dunque, onde determinare la quota di pena riferibile al reato ostativo doveva essere compiuta l'operazione di scioglimento del cumulo, all'esito della quale risultava che la condanna ostativa era di anni 28 di reclusione, interamente espiata. 2. Ora, con riguardo alla questione relativa alla determinazione della pena inflitta per il reato ostativo, accertamento presupposto della verifica in ordine all'espiazione o meno di detta pena, si deve rilevare che è consolidato l'orientamento secondo il quale il cumulo di pene concorrenti, operato in sede di determinazione della pena da eseguire, va sciolto al fine di individuare la porzione di pena avente titolo nella condanna per il reato ostativo (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355). La difesa ha valorizzato il dato che concerne l'applicazione, nella determinazione della pena, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., rilevando che nel caso di specie la pena, determinata in anni trenta di reclusione, era stata inflitta, nella misura di anni due di reclusione per reati non ostativi, di tal che il quantum di pena avente titolo nella condanna per reato ostativo doveva essere determinata, non nella misura di anni trenta di reclusione ritenuta dal giudice prima dell'applicazione del criterio moderatore bensì, in anni ventotto di reclusione. 3 Sul punto, peraltro, va segnalato che i diversi orientamenti in giurisprudenza, che aveva ritenuto che in sede di scioglimento del cumulo dovesse farsi riferimento al criterio della riduzione proporzionale (Sez. 1, n. 35794 del 08/03/2019, FARINA, Rv. 276723) ovvero al criterio della pena inflitta per il reato ostativo (Sez. 1, n. 24014 del 18/05/2022, CASCONE, Rv. 283186; Sez. 1, n. 26848 del 01/06/2022, ZAVETTIERI, Rv. 283360), sono stati composti dalla sentenza a Sezioni Unite 15.12.2022, Zavettieri, che, stando all'informazione provvisoria diffusa, ha affermato il principio secondo il quale in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva. 3. Peraltro, la questione di diritto esaminata, che il primo giudice, come visto, aveva deciso correttamente, non risulta decisiva alla luce della sopravvenuta novella introdotta con decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha modificato la norma di cui all'art.
4 -bis ord. pen., con riferimento alla concessione delle misure alternative ai condannati per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", disponendo, da una parte, il superamento di detta preclusione ex lege e, dall'altra, una serie di oneri per il condannato e per l'autorità giudiziaria. In particolare, il condannato per detto reato, che non sia collaboratore, ha, a norma del comma 1 -bis.1, l'onere di provare ("dimostrino...") l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento, e di allegare ("alleghino ...") elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, e, a norma del comma 2, l'onere di fornire idonei elementi di prova contraria qualora emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti (o del pericolo di ripristino) con la criminalità organizzata o con il contesto nel quale il reato è stato commesso. L'autorità giudiziaria è tenuta a chiedere: - il parere del pubblico ministero della condanna e del Procuratore nazionale antimafia;
4 - dettagliate informazioni al comitato provinciale ordine pubblico del luogo di detenzione;
- dettagliate informazioni sul perdurare dell'operatività del sodalizio di appartenenza e del contesto criminale del reato;
sul profilo criminale del detenuto e alla sua posizione nell'associazione; su eventuali nuove imputazioni, misure cautelar' o misure di prevenzione;
su eventuali rilievi disciplinari durante la detenzione;
- informazioni alla direzione dell'istituto; - accertamenti nei confronti anche dei familiari e delle persone collegate al condannato in ordine al reddito, patrimonio, tenore di vita, attività economiche. L'autorità giudiziaria, inoltre, deve: - accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime;
- indicare specificamente le ragioni della decisione "tenuto conto dei pareri". La novella, con l'art. 2, ha modificato, coordinandolo al nuovo testo dell'art.
4-bis ord. pen., anche l'art. 2 legge n. 203/1991, che riguarda specificamente l'ammissione alla liberazione condizionale. Si deve aggiungere che la sopravvenuta normativa, che ha innovato la disciplina che regola l'accesso ai benefici penitenziari, e per quanto interessa anche alla liberazione condizionale, in senso favorevole per il condannato, facendo venir meno il carattere ostativo del titolo della condanna, va considerata come penale sostanziale, in quanto incidente su istituti che, consentendo l'espiazione della pena in libertà, mutano in termini significativi il carattere afflittivo della pena (Corte costituzionale n. 32/2020), e dunque va applicata anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della normativa. 4. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve provvedere a nuovo esame della istanza del condannato applicando la sopravvenuta normativa dettata dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Lu O z Così deciso, il 18 aprile 2023. -5AJ — x