Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 1
Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, a questi già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., perché la formulazione della norma intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 41000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41000 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 1579
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 48722/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER IA N. IL 21/08/1966;
avverso la sentenza n. 446/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 20/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20/7/12 la Corte di Appello di L'Aquila riformava parzialmente la sentenza emessa in data 5.5.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Teramo - Sez. di Giulianova - con la quale - ER UD ritenuta responsabile del reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 (acc in data 19.5.2007), era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, Euro 200,00, di multa, con l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ritenuta prevalente sull'aggravante contestata.
La Corte territoriale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal PG. aveva rideterminato la pena, con giudizio di equivalenza della menzionata attenuante, in anni uno di reclusione, Euro 600,00, di multa (in considerazione del numerosi precedenti penali dell'imputata), rigettando l'appello proposto nell'interesse dell'imputata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata deducendo:
- la violazione dell'art. 420 ter c.p.p.; a riguardo evidenziava che, all'udienza del 20/7/2012, la Corte di Appello aveva rigettato l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, per impedimento professionale, del quale era stata allegata documentazione (istanza proposta dal nuovo difensore dell'imputata, Avv. DI Sabatino Nello). Prospettava infine una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 420 ter c.p.p., comma 5, nella parte in cui esclude il diritto al rinvio per legittimo impedimento del difensore, limitandolo agli impedimenti sopravvenuti, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.. Evidenziava che - nella specie - l'Avv. Di Sabatino era stato nominato in data 13 luglio 2012, ed in tale data aveva comunicato alla Corte di Appello l'impedimento a comparire all'udienza del 20 luglio 2012, essendo impegnato presso il Tribunale di Roma/Sez. Riesame - e che la comunicazione dell'impedimento risultava tempestiva, e resa appena il difensore aveva avuto conoscenza del concomitante impegno.
Allegava documentazione e concludeva chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
Invero, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha disatteso l'istanza di rinvio del difensore dell'imputata, perché al momento di assunzione del nuovo incarico era già nota l'esistenza del concomitante impegno professionale del legale, e in considerazione della mancata specificazione della impossibilità di designare un sostituto.
Orbene tale ordinanza -della quale vi è testo allegato in copia - non risulta censurabile nella applicazione dell'art. 420 ter c.p.p., alla stregua dei principi enunciati da questa Corte, che diversamente da quanto assume la ricorrente - non afferma che non sia deducibile l'impedimento professionale derivante da una nomina intervenuta a procedimento già pendente, bensì preclude la deducibilità dell'impedimento professionale quando esso sia "già noto, all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si chiede il rinvio" (Cass. Sez. 5^, 11.11.2005 n. 174, Bonini ed altro RV233387).
Dal che chiaramente emerge anche la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità. Deve inoltre evidenziarsi che la Corte di Appello ha giustamente ritenuto ostativi all'accoglimento della istanza di rinvio la mancata indicazione delle specifiche ragioni per le quali il difensore non avrebbe potuto designare un sostituto (v. per tutte, Cass. 6^ 11-13-17/2/14 n. 7418, Anelli, RV259520).
In conclusione va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014