Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
In materia di competenza penale del giudice di pace, non è abnorme la declaratoria d'inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa in caso di parere contrario del P.M. cui consegua la restituzione degli atti, in quanto il giudice è impossibilitato ad emettere il decreto di convocazione delle parti per la mancanza dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2008, n. 26147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26147 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 07/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 529
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 29849/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
LI RI, nata ad [...] il 21 agosto del 1982;
avverso l'ordinanza del giudice di pace di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Geraci, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con provvedimento del 25 luglio del 2006, il giudice di pace presso il tribunale di Firenze, premesso che il pubblico ministero aveva espresso parere contrario per la "particolare tenuità" del fatto in ordine ad un ricorso immediato al giudice presentato dalla parte offesa chiedendo, nell'eventualità che il giudice non avesse condiviso il predetto parere, che gli atti fossero trasmessi alla Corte Costituzionale per l'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 25, nella parte in cui non prevede la facoltà di esprimere parere negativo anche per la particolare tenuità del fatto;
osservava che l'eccezione d'incostituzionalità era manifestamente infondata e che il pubblico ministero aveva espresso un parere non compreso tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 25. Pertanto disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per i provvedimenti di sua competenza.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze deducendo la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 25 e 26 e l'immediata ricorribilità del provvedimento per la sua abnormità, in quanto aveva determinato un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Assume che il giudice avrebbe dovuto esprimere il proprio convincimento senza alcuna restituzione perché un parere era stato comunque formulato ed in ogni caso il giudice era tenuto a provvedere anche in assenza di parere.
Il procuratore generale presso questo Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché frutto di un'erronea interpretazione del provvedimento del giudice di pace. Questi non ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché riformulasse il parere, in quanto quello espresso non era esplicitamente previsto dalla norma ovvero perché formulasse l'imputazione, nel qual caso sarebbe stata astrattamente configurabile l'abnormità del provvedimento e quindi la sua impugnabilità con ricorso per cassazione per l'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, ma ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché adottasse "i provvedimenti di sua competenza", avendo il requirente espresso un parere comunque contrario alla citazione diretta. Orbene tra i provvedimenti di competenza propri del pubblico ministero rientra quello di procedere nelle forme ordinarie allorché il ricorso proposto dalla parte offesa ex art. 22 del D.Lgs. citato sia inammissibile. Invero, in presenza di un parere contrario del pubblico ministero, il giudice, a norma degli art. 26, comma 1 e art. 27, comma 3 del citato D.Lgs., può solo dichiarare l'inammissibilità del ricorso con la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero. Infatti il giudice può emettere il decreto di convocazione delle parti ex art. 27, comma 1 D.Lgs. citato solo quando non debba provvedere a norma dell'articolo 26 ossia quando non debba dichiarare inammissibile il ricorso. Orbene, in presenza di un parere contrario del pubblico ministero, il giudice è vincolato alla pronuncia d'inammissibilità in quanto ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. d) il decreto di convocazione delle parti deve contenere la trascrizione dell'imputazione, la quale a norma dell'art. 25, comma 2 viene formulata solo se non venga espresso parere contrario. Da ciò consegue che il giudice,mancando l'imputazione, si trova nell'impossibilità di emettere il decreto di convocazione delle parti che deve obbligatoriamente contenere l'imputazione, sicché è obbligato a dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Nella fattispecie la pronuncia d'inammissibilità della richiesta della parte offesa, anche se nel provvedimento impugnato non è stata espressa in maniera esplicita, tuttavia si desumeva dal contenuto del provvedimento stesso e, quindi, si può ritenere realizzata la sequenza procedimentale che giustifica la restituzione degli atti al pubblico ministero.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 7 maggio del 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008