Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 1
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.
Commentario • 1
- 1. Abbandono di rifiuti: soggetto attivo - occasionalità della condottaAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 16 settembre 2017
L'abbandono abusivo di rifiuti - come è noto - è un illecito severamente punito della norme vigenti. Tale condotta è sanzionata diversamente a seconda del soggetto che la compie. Se infatti è commessa da soggetti titolari di imprese o da soggetti responsabili di enti, si configura un reato, punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006. Se invece la condotta in questione è commessa da soggetti diversi da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2007, n. 33766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33766 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1411
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 40752/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IO, nato a [...] il [...], e da LO MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa l'8 febbraio 2006 dalla Corte d'appello di Trento;
udita nella pubblica udienza del 10 maggio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione;
udito il difensore avv. Roberto Bertuol.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1 marzo 2005, il giudice del tribunale di Trento dichiarò LO IO colpevole del reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza concessione edilizia, realizzato un locale seminterrato delle dimensioni di m. 4 x 4 x 2,25 (fatto avvenuto in data anteriore e prossima al 22 aprile 2002), e lo condannò alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda, mentre lo assolse per non aver commesso il fatto dal contestatogli reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2. Con la medesima sentenza il giudice dichiarò LO MA colpevole del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2, per avere abbandonato in modo incontrollato sul suo terreno i rifiuti edilizi non pericolosi derivanti dalla demolizione della recinzione del terreno stesso (fatto avvenuto in data anteriore e prossima al 22 aprile 2002) e lo condannò alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda. Avvero la predetta sentenza LO IO propose appello mentre LO MA, per la parte che lo riguardava, propose ricorso per cassazione.
La corte d'appello di Trento, dopo aver convertito in appello il ricorso per cassazione proposto da LO MA, decise entrambe le impugnazioni con sentenza dell'8 febbraio 2006, che confermò la sentenza di primo grado, concedendo agli imputati il beneficio della non menzione.
LO IO propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili o non valide le prove contrarie;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione su specifica questione posta con l'atto di impugnazione. In particolare lamenta che non sono state esaminate e nemmeno menzionate nelle due sentenze di merito le deposizioni dei testi a difesa OS e RO e del consulente tecnico ND, il quale aveva riferito che, a seguito di precedenti opere di consolidamento dei muri interni e di un muro perimetrale di fondo esistenti nel capannone e della conseguente formazione di un locale su superficie ghiaiosa che nel corso degli anni aveva dato segni di cedimento, si erano rese necessarie le opere in questione, che quindi costituivano lavori di manutenzione e di consolidamento statico per i quali era necessaria la sola autorizzazione e non la concessione edilizia. 2) violazione ed erronea applicazione della L. 28 febbraio 1985, n.47, art. 20, lett. c), (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44,
lett. c)), perché la corte d'appello, pur dando atto, quanto meno indirettamente, che l'intervento si era reso necessario per il consolidamento dei basamenti del preesistente immobile, ha ritenuto che, anche per tale tipo di intervento, fosse necessaria la concessione edilizia e non la mera autorizzazione. Lamenta in particolare che la corte d'appello, senza rispondere agli specifici motivi di impugnazione, si è limitata ad affermare che anche gli interventi edilizi al di sotto del livello del suolo richiedono la concessione edilizia senza considerare che la difesa aveva proposto una eccezione ben diversa, e cioè che si trattava di opere effettuate nel sottosuolo di mera ristrutturazione di edificio già esistente e che per le quali era sufficiente la mera autorizzazione. LO MA propone a sua volta ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, artt. 50 e 51, e difetto della qualifica soggettiva richiesta dalla legge. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 51, comma 2, cit., ritenendo, in violazione del principio di sussidiarietà di tale norma con quella di cui al precedente art. 50, comma 1, sussistente la qualifica soggettiva di titolare di impresa, quanto meno assunta in via di fatto.
2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 40 cpv cod. pen. e difetto del nesso di causalità in capo all'imputato per mancanza della posizione di garanzia. La corte d'appello ha invero affermato che anche nel caso in cui l'imputato non avesse personalmente eseguito i lavori di abbattimento della recinzione ed abbandonato i rifiuti sul suolo, egli sarebbe responsabile ex art. 40 cpv cod. pen. perché titolare della concessione edilizia. Questa ipotetica ricostruzione dei fatti è però rimasta indimostrata. In ogni caso difetta la posizione di garanzia non essendo essa ricavabile da nessuna fonte contrattuale o legale.
3) violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art. 51, comma 2; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che la corte d'appello ha affermato la sua responsabilità sulla sola base di indizi che non erano ne' gravi, ne' precisi, ne' concordanti e sulla base di un sillogismo privo di alcun riscontro probatorio ed il cui risultato non rappresenta una massima di esperienza. Tanto che lo stesso giudice smentisce il proprio impianto logico e, sotto tale aspetto, la sentenza è contraddittoria nella parte in cui ipotizza una seconda e diversa ricostruzione del fatto, che avrebbe prodotto una responsabilità penale questa volta di tipo omissivo. Questa possibile seconda ricostruzione è indice di manifesta contraddittorietà della sentenza ed inoltre palesa il dubbio che avrebbe imposto l'assoluzione quanto meno ex art. 530 c.p.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che entrambi i reati separatamente e rispettivamente ascritti ai due imputati sono stati contestati come commessi "in data anteriore e prossima al 22 aprile 2002". Il corso della prescrizione è stato sospeso per mesi 6 e giorni 15 (dal 15.4.2004 al 3.2.2005), sicché, tenendo conto di tale sospensione, la prescrizione si maturerebbe, se i reati fossero stati commessi il 22 aprile 2002, alla odierna data del 10.5.2007. Ma essendo stati commessi in "data anteriore e prossima", ne deriva che alla data odierna entrambi i reati sono già prescritti. Per quanto concerne il ricorso di LO IO, lo stesso non può ritenersi manifestamente infondato - ed è quindi ammissibile - almeno per quanto concerne la doglianza relativa al mancato esame ed alla mancata motivazione degli specifici motivi di appello relativi alla omessa valutazione delle dichiarazioni del consulente tecnico ed al titolo abilitativo necessario per gli interventi in questione. Conseguentemente, si è validamente instaurata la fase di impugnazione dinanzi a questa Corte, sicché possono essere rilevate e dichiarate le cause di estinzione intervenute successivamente alla emissione della sentenza impugnata. Dagli atti non emergono in modo evidente causa di proscioglimento nel merito.
Ne consegue che, nei confronti di LO IO, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.
Per quanto concerne la posizione di LO MA devono invece essere fatte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, LO MA aveva esattamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado che nei suoi confronti era inappellabile, perché aveva pronunciato condannata alla sola ammenda per un reato punito con pena alternativa.
La corte d'appello di Trento ha invece disposto la conversione del ricorso per cassazione di LO MA in appello ai sensi dell'art.580 cod. proc. pen., per la ragione che contro la stessa sentenza era stato proposto anche appello da LO IO.
Si tratta però di una statuizione erronea perché nella specie non poteva trovare applicazione l'art. 580 cod. proc. pen., dal momento che si trattava di due imputati diversi, che erano stati condannati per due reati del tutto distinti e senza alcuna connessione tra di loro, se non la circostanza meramente formale ed accidentale che le due distinte condanne erano state pronunciate con la medesima sentenza.
E difatti, in tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e però riguardante imputati diversi per reati diversi (cfr. Sez. Un., 24 giugno 2005, n. 36084, Fragomeli, m. 231.807). Ha pertanto errato la corte d'appello di Trento nel convenire in appello il ricorso per cassazione regolarmente proposto da LO MA e nel giudicare in grado di appello sullo stesso, sul quale invece non aveva competenza trattandosi di impugnazione avverso una sentenza inappellabile.
Poiché avverso la sentenza di secondo grado erroneamente emessa nei suoi confronti LO MA ha proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimità deve annullare senza rinvio sul punto la sentenza impugnata e ritenere il giudizio per giudicare sull'originario gravame ritualmente proposto e da qualificarsi come ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5^, 19 settembre 2000, Contena, m. 217.738; Sez. 1^, 4 maggio 2000, Lipari, m. 216.184). In questi sensi, quindi, occorre ora procedere, annullando senza rinvio la sentenza impugnata della corte d'appello di Trento nei confronti di LO MA e giudicando sull'impugnazione originaria da questi proposta avvero la sentenza del tribunale di Trento del 1 marzo 2005. E tale impugnazione, nonostante la già intervenuta prescrizione, va accolta nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, perché dagli atti emerge in modo evidente che il fatto di cui al capo B) dell'imputazione attribuito a LO MA, così come accertato dal giudice del merito, non è previsto dalla legge come reato. Ed invero, come è noto, la violazione del divieto - previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14 - di abbandono o di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o della loro immissione nelle acque superficiali e sotterrane è punito in via generale dall'art. 50, medesimo decreto quale illecito amministrativo e con una sanzione amministrativa di diverso importo a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi e non ingombranti, mentre il successivo art. 51, comma 2, con una norma di evidente natura speciale, stabilisce che l'abbandono, il deposito incontrollati o l'immissione nelle acque dei rifiuti costituiscono reato e sono puniti con le pene previste dal comma 1 (diverse a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi), qualora ricorra l'elemento specializzante che il fatto sia commesso da "titolari di imprese" o da "responsabili di enti" (v. ora D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt.192, 255 e 256). Nel caso di specie, con la originaria imputazione, il pubblico ministero aveva contestato sia a LO IO sia a LO MA di avere abbandonato i rifiuti in questione in concorso con i titolari delle imprese cui avevano commesso i lavori edilizi. È evidente che il reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2, era stato ritenuto configurabile proprio perché era stato ritenuto compiuto dai titolari delle imprese in concorso con i due LO. La sentenza del giudice del tribunale di Trento, però, da un lato ha escluso ogni partecipazione all'abbandono da parte di LO IO, avendo accertato che i rifiuti non potevano provenire dai lavori edilizi dallo stesso effettuati, bensì soltanto dalla demolizione del muro perimetrale che era stata effettuata dal solo LO MA. Dall'altro lato, ha altresì escluso che vi fosse stato un qualsiasi concorso di LO MA con un qualche titolare di impresa cui i lavori di demolizione del muro fossero stati appaltati, ed ha invece accertato che i lavori stessi non erano stati commissionati a nessuna ditta appaltatrice, ma erano stati effettuati dal LO MA in proprio. Secondo il giudice del tribunale, quindi, l'abbandono incontrollato dei rifiuti sarebbe stato effettuato esclusivamente da LO MA. È quindi evidente che l'abbandono non è riconducibile in alcun modo al titolare di una impresa o al responsabile di un ente, bensì ad un semplice privato che non può rispondere del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2, bensì dell'illecito amministrativo di cui all'art. 50, comma 1, medesimo D.Lgs. (ora D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255). È invero palesemente privo di qualsiasi fondamento l'assunto secondo cui il LO, abbattendo il muretto, sarebbe diventato una sorta di imprenditore di fatto non vedendosi come una siffatta isolata attività possa essere considerata come una attività di una impresa e possa aver fatto assumere al LO la qualifica di imprenditore. Quanto al fatto che egli, con il deposito dei rifiuti, ha violato l'integrità del bene ambientale, tale violazione è appunto punita con la sanzione amministrativa prevista dal citato art. 50. Pertanto, qualificato il fatto accertato dalla impugnata sentenza di primo grado nei confronti di LO MA ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO
IO perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata senza rinvio nel resto e, giudicando sull'originario ricorso per cassazione di LO MA, annulla nei suoi confronti la sentenza del tribunale di Trento del 1 marzo 2005, perché il fatto di cui al capo B) non è previsto come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2007