Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2007, n. 33766
CASS
Sentenza 10 maggio 2007

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Massime1

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.

Commentario1

  • 1Abbandono di rifiuti: soggetto attivo - occasionalità della condotta
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 16 settembre 2017

    L'abbandono abusivo di rifiuti - come è noto - è un illecito severamente punito della norme vigenti. Tale condotta è sanzionata diversamente a seconda del soggetto che la compie. Se infatti è commessa da soggetti titolari di imprese o da soggetti responsabili di enti, si configura un reato, punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006. Se invece la condotta in questione è commessa da soggetti diversi da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2007, n. 33766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33766
Data del deposito : 10 maggio 2007

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