Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8103 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 03/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLONTA NO LA CORIES PRIMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 18138/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 22213 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 12/02/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: EN EN, NN RO, GU AN, RO IU, ED AN, IN M. TERESA vedova CARDINALE, NO AN, RO AN vedova LO CICERO, SI ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 144, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, rappresentati e dall'avvocato NINO LO PRESTI, giusta delega indifesi atti;
- ricorrenti -
contro 2002 FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 660 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 2328/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 05/10/98 R.G. N. 523/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito 1'Avvocato ROBERTO D'ATRI per delega LUIGI FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Palermo NZ CE ed altri otto litisconsorti convenivano in giudizio la Ferrovie dello Stato Spa per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, applicando i benefici economici previsti per l'intero triennio di vigenza del contratto, con unica decorrenza anche in favore dei lavoratori collocati a riposo nel corso del triennio, come previsto dagli artt. 37 e 96 CCNL 1990/92. Le Ferrovie contrastavano la domanda ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Palermo, investito in sede di appello ad istanza delle Ferrovie, con sentenza del 2/7 - 5/10/98, riformava la decisione e rigettava la domanda originaria, precisando che dalla dizione letterale dell'art. 37 ("a decorrere dal ... al personale ferroviario competono i seguenti stipendi ...") non emergeva che vi fosse stata l'attribuzione immediata, in favore dei dipendenti, degli aumenti “finali”, la cui erogazione sarebbe stata frazionata nel tempo;
il termine “competono” utilizzato con riferimento alle varie decorrenze previste e l'espressione "attribuzione" di cui al successivo art. 38, III comma, deponevano al contrario per lo scaglionamento temporale del momento genetico del diritto agli aumenti, come emergeva anche dalla mancanza di una indicazione globale dell'aumento stipendiale a regime e dell'indicazione, invece, dei minimi di stipendio per ciascuna scadenza. Non sussisteva quindi un diritto alla retribuzione maturato prima delle scadenze previste in contratto, con la conseguenza che lo stipendio si cristallizzava nella somma spettante al momento della risoluzione del rapporto. Né poteva essere invocato a favore dei ricorrenti l'art. 96 del medesimo contratto, in quanto lo stesso prevedeva una disciplina differenziata: il terzo comma disciplinava l'indennità di buonuscita, stabilendo che la stessa doveva essere calcolata in base alle disposizioni dell'art. 14 L. n. 829 del 1973, che faceva riferimento "all'ultimo stipendio mensile"; il comma IV, invece, disciplinava il trattamento pensionistico, prevedendo che sullo stesso incidevano integralmente i benefici economici previsti nell'art. 37, alle varie decorrenze. Inoltre, ai sensi dell'art. 220 DPR n. 1092 del 29/12/73, in relazione alla L. n. 177 del 1976, la base pensionabile era costituita dall'ultimo stipendio 0 indennità pensionabili "integralmente percepiti", con la conseguenza sarebbe stata illegittima una disposizione contrattuale che prevedesse una decorrenza giuridica unica, al gennaio 1990, ed un frazionamento del pagamento dei vari ratei in aumento, con conseguente scaglionamento nel tempo dell'incidenza sul trattamento pensionistico. In realtà, la norma dell'art. 96, IV comma, costituiva una disciplina di favore per il lavoratore, rispetto al principio generale della determinazione del trattamento pensionistico sulla base dello stipendio già percepito e non confliggeva con quella di cui all'art. 38 del medesimo contratto, secondo cui l'indennità di buonuscita doveva calcolarsi in base agli emolumenti già maturati. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i lavoratori, fondato su due motivi. 2 Resiste la Ferrovie dello Stato Spa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione agli artt. 96, 37 e 38 del CCNL 1990/92 ed all'art. 14 L. n. 829/73, deducono i ricorrenti che non è congrua l'interpretazione data del Tribunale delle norme convenzionali: l'art. 96 prevede che i benefici sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto;
l'art. 38, punto 5, prevede che le misure degli stipendi, determinati ai sensi dell'art. 37 hanno effetto sull'indennità di buonuscita, con la conseguenza che errata è la decisione, avendo il lavoratore diritto all'integrale applicazione dei miglioramenti retributivi, che hanno poi efficacia sulla liquidazione della buonuscita. La contraddizione della sentenza impugnata è evidente, in quanto non si spiega la ragione per la quale un aumento stipendiale, non erogato in servizio, incide nella misura della pensione, ma non sulla indennità di buonuscita, la cui determinazione e calcolo è prevista dalla legge (art. 14 L. n. 829/73) sulla base dell'ultimo stipendio mensile: se questo può essere modificato per la determinazione del trattamento pensionistico, non vi è ragione per non estenderne l'incidenza anche al trattamento di fine rapporto. In questo senso va intesa la disposizione di cui all'art. 96, comma IV: solo per esigenze di cassa il pagamento degli aumenti salariali è stato dilazionato nel tempo, ma gli stessi incidono 3 sull'ammontare dell'ultimo stipendio, che va inteso come "virtualmente maturato". Lamentando, col secondo motivo, omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deducono i ricorrenti che dai chiarimenti chiesti dal Pretore alla CONF.S.A.L., ai sensi dell'art. 425 CPC, emerge il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, in modo da non creare "un contrasto con la L. n. 829/73, oltre che una disparità di trattamento"; le informazioni rese dai rappresentanti sindacali sono soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove e non possono essere disattese dal giudice di merito, senza una logica congrua motivazione. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, e' corretto (per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilita' 0 meno ai fini del computo dell'indennita' di buonuscita) privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non puo' contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) possono essere computati nelle previdenziale, secondo cui non 4 indennita' di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. n 7173 del 25/5/2001). Il Collegio condivide questo principio e quindi il primo motivo di ricorso va disatteso. In ordine al secondo basta osservare che la Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425 CPC, possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c." (Cass. n. 7103 del 29/7/94). Dette informazioni possono costituire fonte di prova sull'oggetto della controversia sindacale che sta alla base del contratto, ma non sono elementi valutabili per stabilire la comune intenzione delle parti quando vengono fornite da uno solo dei contraenti;
né le stesse hanno rilevanza alcuna in sede di valutazione della conformità, o meno, delle clausole contrattuali a principi di diritto. Ne consegue che non costituisce vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, l'omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale. Entrambi i motivi vanno quindi disattesi ed il ricorso rigettato. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite per il presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
LA CORTE 505 rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 12 febbraio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL, PRESIDENTE Francine M aieran. JeVa butu Phillie IL CANCELUETE Depu tat #4614 Call 6