Sentenza 26 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6060 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO6 06 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SPESE GIUDIZIALI SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COMPENSAZIONE - Presidente R.G. N. 5187/99 Dott. Mario SPADONE - Consigliere Cron.13209 Dott. Alfredo MENSITIERI -Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rep. 2203 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 08/03/01 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3 0 IN VA, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE 107, presso lo studio dell'avvocato VIA CRESCENZIO VERRECCHIA 0. difeso dall'avvocato ROSSI RINALDO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SP IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocatoCORVISIERI 46, CAVALIERE DOMENICO, che lo difende unitamente all'avvocato MATERA PASQUALE, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 - la sentenza n. 223/98 del Tribunale di 429 avversO -1- CASSINO, depositata il 24/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Osvaldo VERDECCHIA, per delega dell'Avv.R.ROSSI, depositata in udienza, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
udito l'Avvocato Domenico CAVALIERE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nell'aprile 1989, NO SI vendette a ZZ GI, al prezzo di lire 2.500.000, le erbe e la rendita per quattro anni di un terreno sito in S. Apollinare, contrada Felici, fruente di servitù di passaggio a carico di un suolo appartenente in comproprietà a RS AN. Questi, con diffida stragiudiziale, intimò al ZZ di astenersi dall'esercitare l'anzidetta servitù. Al fine di evitare un giudizio civile, l'acquirente chiese ed ottenne dal NO la risoluzione del contratto e la restituzione della somma corrispostagli. Da parte sua il NO, con citazione notificata in data 3 novembre 1990, convenne in giudizio il RS innanzi al Pretore di Cassino, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 2.500.000 a titolo di risarcimento danni. Il convenuto chiese rigettarsi la domanda, deducendo, fra l'altro, che l'attore esercitava il passaggio a piedi e non con mezzi agricoli o autovetture come invece aveva preteso di fare il ZZ. Espletata l'istruttoria, il pretore rigettò la domanda per mancanza di prova della pretesa servitù, condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto. Gravata dal NO, la sentenza, limitatamente alle spese processuali, veniva riformata dal Tribunale di Cassino che le compensò al pari di quelle del secondo grado del giudizio, avuto riguardo sia alla particolarità del caso sia al fatto che, se l'attore non aveva provato né la titolarità né il possesso della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, non era stata neanche raggiunta la prova contraria. La cassazione di tale sentenza è stata richiesta dal RS in base 2 a due motivi cui resiste il NO con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunziando la violazione dell'art.91 c.p.c., il ricorrente si duole della compensazione delle spese operata dal giudice di seconde cure anche per il giudizio di primo grado sebbene il tribunale come il pretore avessero messo in evidenza la totale infondatezza della domanda. Con il secondo motivo, denunziando la violazione dell'art.2697 c.c., il RS ascrive al tribunale di avere addotto motivi illogici e erronei per compensare le spese non essendo onere del convenuto, in un'azione di risarcimento di danni in cui l'attore non ha provato il fatto costitutivo, fornire la prova del fatto estintivo o impeditivo. I due motivi vanno trattati insieme poiché evidentemente connessi. M Anzi, il secondo motivo è superfetazione del primo contenendo, seppur sotto un profilo non pertinente (violazione dell'art. 2697 c.c.), la spiegazione della censura con questo formulata. La quale si appalesa inammissibile per le ragioni in appresso specificate. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge che si verificherebbe nel caso in cui le stesse fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato, rientrando invece nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione ove a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche 3 od erronee (solo per citare le più recenti, vedi sentt. 9271/2000, 5390/2000, 319/2000, 8635/1999, 5909/1999, 2216/1999, 9762/1997, 5607/1997, 9802/1996, 5275/1996, 2949/1995, 79/1995). L'insindacabilità della disposta compensazione delle spese trova, quindi, un limite (solo) quando il giudice indichi in modo dettagliato i motivi della statuizione in parola, giacché in tale ipotesi il convincimento espresso non si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione circa la - - manca la logicità e la correttezza del ragionamento. Se infatti motivazione, viene a mancare lo stesso presupposto perché questa Corte possa esercitare il proprio magistero. Diverso è il caso in cui la statuizione sia accompagnata dai motivi ritenuti giusti - per cui il - giudice si è indotto a compensare in tutto o in parte le spese: c'è, in tal caso, il presupposto per una disamina di legittimità. ж In altri termini: se i motivi di compensazione (diversi dalla reciproca soccombenza) sono dal giudice taciuti, la legge li presume giusti e non vi è luogo ad alcuna censura di legittimità; se - invece i motivi sono espressi, la presunzione non ha modo di operare ed essi sono suscettibili di censura;
tuttavia, dovendosi tenere conto dell'ampio margine di discrezionalità concesso dalla legge al giudice, lo sono soltanto nei limiti in cui si traducano nell'indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale palesata sul punto. Nella specie, il giudice a quo ha dichiarato totalmente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio di merito motivando il suo convincimento con la particolarità del caso sottoposto al suo esame e, inoltre, con la mancata prova dell'inesistenza della (dedotta) particolare modalità di esercizio della servitù di passaggio gravante sul fondo del Persichino. Anche a ritenere incongrua tale ultimo motivo, contro il quale soltanto si appuntano le critiche del ricorrente, la compensazione rimane giustificata dalla peculiarità che il giudice dell'appello ha ravvisato nella fattispecie esaminata. Ciò rientrava nei suoi poteri discrezionali e, comunque, la motivazione addotta sul punto non è palesemente erronea né illogica. Tanto basta a rendere sotto tale aspetto la statuizione incensurabile in questa sede. Si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2001 hoooo Il Consigliere estensore Il Presidente 290000 Dott. Mario Spadone Dott. Sergio Del Core выеfees fel love Аравми 1097 129,11 4567 30,66 8067 12.00 IL CANCELLITRE C1 Paolo Talance 151,77 26 APR. 2001 RECT Talezco CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2011 serie 4 al n. 33865 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 80/5/2002)J D 2002)