Sentenza 21 novembre 1997
Massime • 1
La pesca e la detenzione dei c.d. "datteri di mare" sono da considerare rientranti nelle previsioni di cui all'art,15,comma 1,lett.c),della L.14 luglio 1965 n.963 (penalmente sanzionate dall'art.24,comma l, di detta legge),nella parte in cui esse si riferiscono alle "specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita,senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile",dovendosi invece escludere la inquadrabilità della condotta in questione nell'ambito della lett.a)del citato art.15 (sanzionata soltanto in via amministrativa) che proibisce la pesca "in zone e tempi vietati da regolamenti,decreti,ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa";e ciò essenzialmente in considerazione del fatto che,pur risultando la pesca,la detenzione e la commercializzazione dei "datteri di mare" oggetto di un divieto contenuto in decreti ministeriali validi ciascuno per il limitato periodo di due anni,emanati ai sensi dell'art.32 della legge n.963/65,il susseguirsi ininterrotto di tali decreti a far tempo da oltre nove anni addietro ha,di fatto,introdotto un regime di stabilità di detto divieto,da considerare ormai finalizzato alla salvaguardia di permanenti esigenze di tutela dell'ambiente marino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/1997, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Angelo Giuliano Presidente del 21/11/1997
1. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N. 3021
3. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Novarese Consigliere N. 11152/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sull'appello, qualificato ricorso, proposto da RI AE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 841/96 del 2-13/7/96, pronunciata dal Pretore di Siracusa. -Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. E. Scardaccione, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata decisione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la trasmissione degli atti alla Capitaneria di Porto di Siracusa;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il Pretore di Siracusa, a seguito di opposizione a decreto penale, condannava PO FF alla pena di L. 400.000 di ammenda, con confisca dell'attrezzatura da pesca, in ordine al. reato di cui agli artt. 15, comma 1 lett. c), 24, comma 1, L. n. 961/1965 -per aver pescato detenuto kg. 14,500 di datteri di mare, specie la cui cattura è, vietata in ogni stadio di crescila- commesso il 5/6/93.
Avverso tale decisione proponeva appello l'imputato, che veniva trasmesso per competenza a questa Corte, quale ricorso per cassazione, dalla Corte distrettuale di Catania. Con esso il PO deduce: 1) nullità assoluta della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 525 c.p.p., perché, essendo cambiata nel corso del processo la persona fisica del Pretore, non veniva disposta la rinnovazione del dibattimento;
2) irrilevanza penale del fatto contestato, perché in esso non deve ravvisarsi il reato di cui alla lett. c) dell'art. 15 L. n. 963/1965, bensì la violazione amministrativa prevista dalla lett. a) dello stesso articolo;
3) mancanza di prova in punto responsabilità, non essendovi alcuna dimostrazione che la propria imbarcazione fosse la stessa utilizzata per la pesca in questione.
All'odierno dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questo Collegio deve preliminarmente affrontarsi il problema della astratta ipotizzabilità del reato previsto dall'art.15, comma 1 lett. c), L. n. 963/1965, come modificato dall'art. 5 L. n. 381/1988 -nel caso di pesca di datteri di mare- in alternativa con la violazione amministrativa di cui alla lett. a) della menzionata norma, secondo la prospettazione del ricorrente. Se il fatto non fosse previsto dalla legge come reato, invero, anche la questione procedurale sollevata con la prima doglianza non avrebbe concreto rilievo.
Il problema si pone perché l'art. 15 lett. a) inibisce la pesca "in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa", mentre la lett. c) dello stesso articolo fa divieto di pescare (detenere, trasportare e commerciare) "... le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita ...".
Ad integrazione del quadro normativo, per quanto interessa il caso in esame, assumono decisivo rilievo i DD.MM. succedutisi ininterrottamente dal 1988 ad oggi (20 agosto 1988, n. 401; 2 agosto 1990; 7 agosto 1992; 14 settembre 1994; 26 settembre 1996), ciascuno dei quali vieta -per due anni- di pescare detenere e commerciare il dattero di mare (lithophaga lithophaga) ed il dattero bianco (pholas dactylus) in tutte le coste italiane.
Orbene il problema -riguardando il procedimento in questione la specie dattero di mare- attiene alla precisa collocazione nel quadro normativo di tali decreti ministeriali, la cui funzione -come si è detto- è chiaramente integratrice della citata legge sulla pesca marittima, sostenendosi da parte del ricorrente che essi vanno messi in relazione alla disposizione di cui alla lett. a) del menzionato art. 15, perché introdurrebbero un divieto di pesca "temporaneo" con riferimento alla specie in questione, mentre invece per il Pretore i decreti integrerebbero il precetto della lett. c) della detta norma, in quanto vieterebbero la pesca del dattero di mare "in qualunque stadio della crescita".
Ritiene questo Collegio che la chiave di lettura della disposizione in questione proposta dal ricorrente, quantunque suggestiva, sia però frutto di un equivoco di fondo, probabilmente cagionato dalla dichiarata durata temporanea (biennale) di ciascuno dei detti decreti ministeriali, che però, succedutisi senza soluzione di continuità, hanno introdotto in concreto per un decennio (e molto probabilmente la disciplina continuerà ad essere prorogata) uno stabile quanto assoluto divieto di pesca del dattero di mare.
Innanzi tutto non sembra di scarso rilievo la considerazione che la dichiarata ratio dei decreti in questione, contenuta nel preambolo di essi, sia andata col tempo man mano modificandosi;
mentre inizialmente, infatti -premesso che l'intensa ed indiscriminata pesca delle specie in questione ne aveva posto in pericolo la sopravvivenza con connessi gravi problemi ambientali veniva posto maggiormente l'accento sull'esigenza di sperimentazione e studio del fenomeno, che consigliava l'adozione di misure temporanee ("per un periodo di tempo determinato"), con l'ultimo provvedimento si prende atto sostanzialmente di una situazione di una certa gravità ormai stabilizzatasi ("considerato che gli istituti scientifici incaricati di effettuare studi in materia hanno evidenziato che l'attività di pesca delle suddette specie provoca alterazioni ai fondali rocciosi con distruzione di biocenosi"), e si proroga il divieto di pesca per un biennio, senza espresso riferimento alla transitorietà della menzionata esigenza.
In secondo luogo deve considerarsi che la delega all'emanazione dei decreti ministeriali in questione, contenuta nell'art. 32 L. n.963/1965, è giustificata dall'esigenza di adeguare la disciplina della pesca "al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa". Il legislatore ha dunque inteso -con l'art. 32 suddetto, e quindi tramite i decreti ministeriali delegati- mantenere costantemente aggiornata la normativa disciplinante la pesca marittima, in considerazione di interessi (non solo faunistici ma, in senso più lato, ambientali) certamente di portata generale, perciò non tutelabili attraverso disposizioni occasionali o con effetti particolarmente circoscritti sotto il profilo spaziale e temporale.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Collegio che il divieto di pescare e commercializzare il dattero di mare, di cui ai citati decreti ministeriali, debba ritenersi sanzionato dalla lett. c) dell'art. 15, in quanto si riferisce alle specie di cui è vietata la cattura "in qualunque stadio di crescita", sebbene per effetto di una norma formalmente temporanea.
È chiaro, infatti, che tale divieto, ormai vigente da oltre nove anni, non ha nulla a che vedere con le limitazioni poste alla normale attività di pesca sotto il profilo spaziale e temporale, alle quali si riferisce invece la lett. a) dell'art. 15, che riguarda evidentemente quel complesso di "regole", di fonte varia (regolamenti, decreti, ordini), che disciplinano l'ordinario esercizio della pesca ed il cosiddetto fermo biologico. In conclusione, è sicuramente ipotizzabile -nel caso in esame- il reato ascritto all'imputato.
La decisione impugnata deve, però, essere annullata, essendo fondata la prima doglianza di carattere processuale, che -ovviamente- assorbe il terzo motivo di gravame.
Il ricorrente lamenta in sostanza che, pur essendo mutata la persona del giudice nel corso delle udienze dibattimentali (al dr MI succedeva la dr AS), il Pretore subentrante non aveva disposto la rinnovazione del dibattimento, di fatto possibile, in violazione del principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, del codice di rito.
Risulta dagli atti processuali: -che la celebrazione del processo in questione ebbe inizio all'udienza del 22/11/94 tenuta dal dr MI;
- che all'udienza successiva (16/2/95) venne sentito il teste Di Biasi;
-che il dibattimento attraversò, sempre con lo stesso Pretore, le udienze di mero rinvio del 23/5/95, 23/11/95, 8/1/96, 12/3/96; -che l'udienza del 30/4/96 venne tenuta dalla dr AS;
-che la predetta, alla successiva udienza del 2/7/96, sentì il teste Del Prete, pronunciando poi l'impugnata decisione;
-che nella sentenza si dà atto dell'avvenuta rinnovazione del dibattimento all'udienza del 2/7/96; -che, invece, di tale rinnovazione non v'è traccia nel verbale di udienza.
Ciò premesso in fatto, si ribadisce il costante orientamento di questa Corte Suprema, secondo cui -in ossequio del principio di immutabilità del giudice che si collega, realizzandolo, a quello di immediatezza nel rapporto fra giudice e prova- la mancata partecipazione, anche parziale, del giudice all'istruttoria dibattimentale, costituente il presupposto processuale della sentenza, è causa di nullità insanabile per espressa previsione dell'art. 525, comma 2, c.p.p., che, quantunque dettato per la sentenza emessa dal giudice collegiale, è applicabile -in forza del rinvio operato dagli artt. 549 e 567, comma 1, c.p.p.- anche alla sentenza pretorile.
Per evitare di incorrere nella detta nullità, il giudice che emette la decisione deve rinnovare in toto il dibattimento, provvedendo anche a risentire tutti i testi escussi.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto, come risulta per tabulas. La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata.
P. Q. M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2000