Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8059 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
A N IA L A T I I A A D IC S , 0 S L O 1 A B L . B T L , T U O P R A B E S A I E ' 3 P L D S L 5 I E A T . D N S N G I O S O 3 P N 7 A E M - I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 8 - E I A 1 , A D 1 O E R O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T T Oggetto SEZ8 05 9 /0 1 S G T N I f I E G G R S E I E Cessazione affitto E L R D agrario O A L L E Magistrati: Composta dagli D R.G.N. 20178/98 Dott. Angelo Presidente GIULIANO PURCARO Consigliere Dott. Italo 18552 Cron. TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 17/01/01 SE Rel. Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 EL ER, EL LU CARMELA, elettivamente 14. GIU 2001 domiciliati in ROMA VIA TRESANA 19, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato VINCENZO IADEVAIA, difesi dall'avvocato PIETRO LOMBARDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DELLE CHIAIE REGINA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA RAUSEO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 nonchè contro 7 070 AN ANGELINA;
intimata avverso la sentenza n. 657/98 della Corte d'Appello di ROMA, SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 06/03/98 e depositata il 19/06/98 (R.G. 3082/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Donato SE;
udito l'Avvocato Nicoletta RAUSEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20.2.1995 LL IA GI A- ria, proprietaria del fondo in località Monastero di Presenzano, in catasto al f. 8, p.lla 105, già concesso in affitto a RE IO, deceduto il 27.3.1973, chiamava in giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cassino la moglie e i figli del RE, CA LA e RE TO e UC ME, perché, in via principale, fosse negato agli stessi il diritto a succedere nel rapporto di af- fitto e, in subordine, fosse dichiarato cessato il rap- porto medesimo al termine dell'annata agraria 1991/92 o 1995/96. Instauratosi il contraddittorio e contestato dai 2 resistenti il fondamento delle domande attrici, l'adita Sezione con sentenza emessa 1'8.1.1997, rilevato che la LL IA, da ultimo, aveva chiesto, nel corso del giudizio, con rinuncia alle altre domande, dichiararsi la cessazione dell'affittanza agraria al novembre 1997, dichiarava cessato il contratto di affitto de quo alla data del 10.11.1997 e per l'effetto ordinava ai resi- stenti il rilascio del fondo entro tale data. Gravata la pronuncia da RE TO e RE UC ME, la Corte d'appello di Roma -- Sezione specializzata agraria con sentenza depositata il 9.6.1998 respingeva l'appello, confermando la decisione di primo grado. Provvedeva inoltre alla correzione del nome della LL IA (GI AR, anziché GI EL). Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RE TO e UC ME, affidando l'impugnazione a due motivi. Ha resistito con controricorso LL IA GI AR, depositando anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1230 e 1235 c.c., in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 1. n. 203/1982, nonché contraddit- toria, insufficiente e mancanza di motivazione su punti 3 decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. I ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere escluso essersi nella specie verifi- cata la novazione del rapporto in capo ad essi Petrel- la, adducendo che la Corte di merito non ha dato conto della risoluzione del rapporto con l'originaria affit- tuaria CA GE, madre di essi ricorrenti- nell'annata 1986/87, come da dichiarazioni, con valore di confessione, della stessa concedente LL IA GI AR, senza che vi fosse stato subingresso au- tomatico di essi RE TO e UC ME, né ha dato incidente rilevanza alla prova documentale da loro fornita, dalla quale è emerso che tra essi stessi RE e la LL IA si era instaurato un nuovo rapporto di affitto. der Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte territoriale romana ha motivato la propria decisione rilevando che "nessun documento, nessun rico- noscimento, nessuna concreta deduzione sorregge la tesi degli appellanti [attuali ricorrenti] di un'asserita novazione del rapporto". Ha spiegato, quindi, in propo- sito che non era tale la circostanza che sul fondo fos- se rimasta, dedita alle coltivazioni plurime, la vedova dell'affittuario ○ che questa avesse inteso risolto nell'anno 1987 il rapporto 0 che la concedente avesse 4 esternato la convinzione di un automatico subingresso dei RE. E ciò perché -come si deduce dalla stessa motivazione della sentenza impugnata- era nella libertà della CA intendere cessato il rapporto al 1987; i RE avevano comunque attuato un automatico su- bingresso, senza consentire soluzione di continuità, rimanendo sul terreno о in ogni caso prendendone pos- sesso con il vantarne il titolo;
lo scambio di corri- spondenza in merito al corrispettivo trovava ragione nella doverosità del canone per la prosecuzione del rapporto. Contro tale sufficiente e adeguato iter argomenta- per tivo svolto dal giudice a quo i ricorrenti muovono le esposte censure che attengono al merito della valuta- zione dallo stesso compiuta e risultano pertanto volte ad ottenere un non consentito riesame dei fatti da par- te del giudice di legittimità. E' principio di diritto, d'altronde, in tema di no- vazione del rapporto agrario, che deve essere esclusa la costituzione di un nuovo contratto laddove vi sia continuità funzionale dell'attività agraria per il su- bentro nel corso del rapporto di altro familiare (v. Cass. n. 5398/1998), ciò che si è verificato nel caso in esame, in cui si è difatti realizzata una normale vicenda successoria nella titolarità del contratto 5 agrario da parte di altri componenti del medesimo. nu- cleo familiare, nel senso che gli odierni ricorrenti, senza soluzione di continuità, sono subentrati alla propria madre nella conduzione del fondo, per conti- nuarne la coltivazione, allorchè la prima ha cessato l'attività agricola. Non può, per altro verso, dirsi sintomatico di una inequivoca manifestazione di volontà di estinguere l'originario rapporto agrario, costituendone uno nuovo, il consenso della concedente al subingresso dei Petrel- la nella coltivazione del fondo, avvenuto nel 1988, mancando -in assenza di dimostrazione e come del resto si desume dalla sentenza impugnata- il requisito dell'animus novandi. Col secondo motivo, denunciando vizi di motivazio- i ricorrenti si dolgono per non essere stata ammes- ne, la prova per testi da essi formulata con la memoria sa difensiva nel giudizio di primo grado ed in quello di appello. La doglianza non è fondata, giacchè la Corte terri- toriale oltre a considerare essere i paragrafi, cui si faceva rinvio recettizio, quantomeno mal formulati, al punto da non consentire in alcun modo di estrarne con- tenuti di articolazioni- ha spiegato il proprio diniego a motivo che nessuno dei fatti asseriti dai RE 6 poteva "essere ritenuto militare in senso positivo ri- spetto alla tesi da essi sostenuta", dando così adegua- tamente conto della mancata ammissione della prova. Non -dire il che rileva sotto un profilo, peraltro, senza della censura- che, in violatione fer di inammissibilità del principio di autosufficienza del ricorso per Cassa- zione, non sono riportate specificatamente le circo- stanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, quindi, della prova stessa. Il ricorso, pertanto, va rigettato, conseguendone la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come in di- spositivo a favore della controricorrente. Non vi è materia di regolamento di spese nei con- fronti dell'intimata CA GE perché questa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in L. 37.000c, oltre onorari, liquidati in L.
2.000.000 in favore della con- troricorrente LL IA GI AR. Così deciso, il 17.1.2001. "Ape fashion IL CONSIGLIERE EST. IL RESIDENTE Donato Calabrese IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista, Depositata in Cancelleria oggi, lì 14 GLU. 2001-----14.GIU-2001 A M IL CANCELLIERE C1 E R P Giovanni Giambattista U E I D A 0 S , 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A - I D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G A E A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D