Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
Per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 814 e del secondo comma, prima ipotesi, dell'art. 810 cod. proc. civ., la competenza in ordine alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti agli arbitri è attribuita al presidente del tribunale "nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato", sede che, ai sensi del successivo art. 816 cod. proc. civ., è stabilita dalle parti ovvero, qualora queste non abbiano provveduto al riguardo, dagli stessi arbitri nella loro prima riunione. Per quanto concerne, invece, la nozione di "luogo di stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria", di cui all'art. 810, secondo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ., nella sua primitiva formulazione, ovvero di "luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria", nell'attuale formulazione, essa non è pertinente in materia, avendo essa riguardo alla sola ipotesi di mancata determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti interessate, ed alla conseguente competenza del presidente del tribunale di quel luogo a conoscere della domanda della parte che ha preso l'iniziativa di promuovere il giudizio arbitrale, di nomina dell'arbitro per la controparte che non vi abbia provveduto in seguito a regolare invito a designare il proprio arbitro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE F. Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 18858/99 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA - ASL LT - in persona del Direttore Generale p.t. Dr. Roberto Malucelli, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 223, presso lo studio dell'Avv. Michele De Luca, difesa dall'Avv. Angelo Pietrosanti come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ONUFRIO Avv. STEFANO, NAPOLI Avv. SALVATORE e ROSSINI Avv. ANTONIO, elettivamente domiciliati in Roma, Via. Costantino Morin. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Napoli, difesi da sè stessi, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., come avvocati.
- controricorrente -
e contro
E.CO.I. - Edilizia e Costruzioni Idrauliche - S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Ing. Bruno Magliano, in proprio e quale mandataria delle IMPRESE SCHINDLER s.p.a., IMEF s.r.l. e PROGEDIL s.r.l. temporaneamente riunite ai sensi della l. 584/1977, elettivamente domiciliate in Roma, Via Alessandro Torlonia n. 33, presso lo studio dell'Avv. Stefano Astori che congiuntamente e disgiuntamele all'Avv. Bruno Biscotto la difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma del 13.07.1999/05.08.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Antonio Rossini.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28.04.1998 si costituiva in Roma il Collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta tra l'Azienda Sanitaria Locale di Latina e la E.C.O.I. Edilizia e Costruzioni Idrauliche S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea delle Imprese Schindler S.p.A., Imef s.r.l. e Progedil s.r.l., in relazione all'esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto del 5.4.1990 relativo ai lavori di completamento dell'Ospedale di Sezze.
Il Collegio arbitrale, composto dagli Avv.ti Stefano Onufrio, Salvatore Napoli e Antonio Rossini, nonché dalla segretaria Donatella Pizzariello, depositato il lodo, con separata ordinanza stabiliva il proprio compenso, che non veniva accettato dalle parti. Ai fini della liquidazione di tale compenso, veniva adito, con ricorso dell'8.3.1999, il Presidente del Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza 13.7/5.8.1999, emessa ai sensi dell'art. 814 c.p.c., condannava l'A.S.L. di Latina in solido con la soc. E.C.O.I.
- Edilizia e Costruzioni idrauliche, in proprio e per conto dell'Associazione Temporanea di Imprese, al pagamento in favore del Collegio arbitrale della somma di L. 295.000.000, oltre I.V.A. e C.A.P. se dovute.
II Presidente del Tribunale di Roma affermava la propria competenza in quanto il Collegio arbitrale aveva stabilito la propria sede in Roma, precisamente in via Grabau, 16. Riteneva che l'arbitrato era stato realizzato non sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di appalto stipulato il 5.4.1990 tra le parti, bensì sulla base delle clausole modificative realizzate con documenti del 23 gennaio, 23 marzo, 1^ aprile, 24 giugno, 14 luglio 1997 e delibera della A.S.L. di Latina n. 2201 del 17 ottobre 1997. Osservava che le parti nelle pattuizioni successive avevano previsto un arbitrato rituale, adottandone il rito, conseguentemente, stante la mancata accettazione della liquidazione dei compensi alla quale avevano provveduto direttamente gli arbitri, tale liquidazione andava effettuata ai sensi dell'art. 814 c.p.c. Pertanto, considerato il numero e le difficoltà delle questioni trattate, le sedute arbitrali, il valore economico della controversia, la consistenza del lodo, in rapporto agli scaglioni previsti dal punto 9 del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, il Presidente del Tribunale riteneva equa la somma liquidata, per competenze agli arbitri e spese, con provvedimento del collegio arbitrale in data 14 gennaio 1999, e pertanto condannava la A.S.L. di Latina in solido con la soc.
E.C.O.I. - Edilizia e Costruzioni idrauliche, in proprio e nella qualità, al pagamento della suddetta somma di L. 295.000.000. Avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma la A.S.L. di Latina ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, poi illustrati con memoria.
Gli Avv.ti Stefano Onufrio, Salvatore Napoli e Antonio Rossini hanno resistito con controricorso e hanno pure depositato memoria. La soc. E.C.O.I. - Edilizia è Costruzioni idrauliche, in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso contiene i seguenti quattro motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 810 e 814 c.p.c., per aver il Presidente del Tribunale di Roma ritenuto la propria competenza, senza considerare che il rinvio, da parte dell'art. 814 c.p.c., al secondo comma dell'art. 810 c.p.c. deve considerarsi recettizio, con la conseguenza che "una volta recepito nella norma che rinvia il precetto contenuto nella disposizione cui rinvia, la modificazione o la abrogazione di quest'ultima diventa del tutto irrilevante rispetto al significato ed al valore della disposizione rinviante". Il secondo comma dell'art. 810 c.p.c., nella sua primitiva formulazione, anteriore alla novella di cui alla l.
5.1.1994 n. 25, prevedeva la competenza del Presidente del Tribunale
del luogo in cui era stato stipulato il compromesso ovvero il contratto contenente la clausola compromissoria, non considerando quindi la sede del collegio arbitrale. Inoltre l'art. 810 c.p.c., come novellato, prende in considerazione la sede del collegio arbitrale solo se stabilita dalle parti e la norma non può estendersi all'ipotesi in cui, come nella specie, la sede sia stata fissata dallo stesso collegio. Pertanto il Presidente del Tribunale di Roma doveva accogliere l'eccezione di incompetenza.
2. Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione error in procedendo, per aver omesso l'impugnata ordinanza di rispondere alle varie questioni relative alla competenza del Presidente del Tribunale di Roma per inapplicabilità del criterio collegato alla sede arbitrale, essendosi evidenziato come anche la clausola compromissoria aveva demandato la nomina del terzo arbitro al Presidente del Tribunale di Latina, il quale aveva la competenza esclusiva alla liquidazione dei compensi dovuti agli arbitri in base al criterio del luogo in cui era stato stipulato il compromesso ovvero il contratto.
3. Violazione di legge (art. 814 c.p.c.) anche per difetto di motivazione, non avendo considerato l'ordinanza impugnata che si trattava di arbitrato irrituale al quale non è applicabile il procedimento speciale di liquidazione degli onorali agli arbitri previsto dall'art. 814 c.p.c.. Con motivazione insufficiente e carente ha ritenuto che l'arbitrato era rituale.
4. Violazione dell'ari. 814 c.p.c. in relazione al D.M. Grazia e Giustizia 5.10.1994 n. 585, per aver l'impugnata ordinanza liquidato i compensi agli arbitri in via equitativa, senza considerare che in tema di arbitrato l'onorario spettante agli arbitri che siano avvocati deve essere liquidato in base alla tariffa professionale senza possibilità per il Presidente del Tribunale che provveda alla sua liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. menzionato prevede all'art. 9 della tabella relativa alla attività extragiudiziale gli onorali spettanti agli arbitri- avvocati, indicando il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Nel caso specifico, trattandosi di una controversia del valore di L.8 miliardi, in base alla tabella, l'ammontare complessivo massimo era di L. 244.000.000 a fronte di quello liquidato di L. 295.000.000.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Invero - per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 814 e del secondo comma, prima ipotesi, dell'alt. 810 c.p.c. - la competenza in ordine alla liquidazione degli onorali e delle spese spettanti agli arbitri è attribuita al presidente del tribunale "nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato", sede che, ai sensi del successivo art. 816 c.p.c. è stabilita dalle parti ovvero, qualora queste non abbiano provveduto al riguardo, dagli stessi arbitri nella loro prima riunione.
Il richiamo della ricorrente ASL LT al "luogo di stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria" di cui all'alt. 810, secondo comma, seconda ipotesi, c.p.c., nella sua primitiva formulazione, ovvero al "luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria", nell'attuale formulazione, non è pertinente, in quanto regola soltanto, per il caso di mancata determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti interessate, la competenza del presidente del tribunale di quel luogo a conoscere della domanda della parte che ha preso l'iniziativa di promuovere il giudizio arbitrale, di nomina dell'arbitro per la controparte che non vi abbia provveduto in seguito a regolare invito di designare il proprio arbitro;
tale norma, pur prendendo in considerazione la medesima situazione presupposta, non interferisce in alcun modo, essendo dettata al diverso fine sopra evidenziato, con il richiamato disposto dell'alt. 816, primo comma, c.p.c. per il quale, sempre in considerazione della medesima situazione di mancata determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti, ma al diverso fine di stabilire quale soggetto abbia il potere di provvedere all'uopo, tale potere attribuisce agli arbitri, disponendo che costoro ne decidano nella loro prima riunione (cfr. Cass. 7.5.1999, n. 4601). La sede dell'arbitrato, ancorché stabilita dagli arbitri, equivale, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., cui l'art. 814 rinvia, a sede determinata dalle parti, qualora quest'ultime, come nel caso specifico, non abbia sollevato alcuna obiezione ed abbiano accettato la sede scelta dagli arbitri.
Esattamente, pertanto, il presidente del tribunale di Roma, rilevato che l'arbitrato aveva avuto sede in Roma, come risultava dal verbale di costituzione del collegio, nel quale gli arbitri ebbero a stabilire la sede in Roma, precisamente in via Grabau, 16, ha affermato la propria competenza.
2.1. Anche il secondo motivo, che sostanzialmente costituisce ripetizione del primo, è infondato, osservandosi, per la parte di novità, che il riferimento alla clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di appalto (che prevedeva la competenza del presidente del tribunale di Latina alla nomina del terzo arbitro), non è persuasivo poiché l'impugnata ordinanza ha sottolineato che l'arbitrato si svolse sulla base di atti diversi, e precisamente sulla base di un compromesso stipulato tra le parti una volta insorta la lite.
3.1. Il terzo motivo è privo di pregio.
Il procedimento di cui all'art. 814, comma secondo, c.p.c., per il caso che gli arbitri non provvedano direttamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese o le parti non accettino tale liquidazione, è uno speciale procedimento sommario di cognizione, massimamente semplificato persino quanto al contraddittorio (e più dello stesso procedimento previsto dall'art. 29 legge n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorali giudiziali dell'avvocato),
che si svolge con il rito della camera di consiglio. In tale procedimento sommario e semplificato, l'accertamento della natura di arbitrato rituale, per il quale soltanto è previsto il suddetto rito, va effettuato incidenter tantum.
L'impugnata ordinanza ha spiegato perché si trattava di arbitrato rituale (e non irrituale) allorché ha osservato che le parti avevano deferito agli arbitri la controversia non sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di appalto stipulato il 5 aprile 1990 (come ritenuto dalla ricorrente), bensì sulla base delle clausole modificative realizzate con il documenti del 23 gennaio, 23 marzo, 1 aprile, 24 giugno, 17 luglio 1997 e delibera dell'A.S.L. LT n. 2203 del 17 aprile 1997, dai quali emergeva che le parti medesime avevano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice. Invero, ha sottolineato l'ordinanza impugnata, le parti, con tali pattuizioni successive, previdero un arbitrato rituale, ne adottarono e svolsero il rito.
Tale motivazione è più che sufficiente a sorreggere l'accertamento, incidenter tantum, della natura di arbitrato rituale.
Pertanto, una volta accertato, che si trattava di arbitrato rituale, correttamente il presidente del tribunale ha proceduto alla liquidazione del compenso e delle spese.
4.1. Il quarto motivo è infondato.
Non v'è dubbio che in tema di arbitrato, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense del 1993, relativa ai criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati - prevede, all'art. 5 delle norme generali concernenti l'attività stragiudiziale e al punto 9) della relativa tabella tariffaria, gli onorali spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia (cfr. ex plurimis Cass. 2.3.2001, n. 3035; 19.5.2000, n. 6513). Proprio tale criterio l'impugnata ordinanza ha inteso applicare allorché ha fatto riferimento "agli scaglioni previsti dal punto 9 del decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585". L'assunto della ricorrente, secondo cui la liquidazione sarebbe andata oltre i massimi, parte da un presupposto errato perché gli arbitri hanno dichiarato, e a tale dichiarazione il presidente del tribunale si è attenuto, che il valore della controversia era di L. 18 miliardi e non di L. 8 miliardi, come ora inammissibilmente assume la ricorrente, dovendosi tener conto anche della domanda riconvenzionale.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente A.S.L. LT, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 302,15 oltre Euro 4.500,00 per onorario a favore degli Avv.ti Stefano Onufrio, Salvatore Napoli e Antonio Rossini, e in complessivi Euro 291,70 oltre Euro 4.000,00 per onorario a favore della soc.
E.C.O.I. - Edilizia e Costruzioni idrauliche, in proprio e nella qualità.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2003