CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2023, n. 42164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42164 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE OR (CUI 02DZ52H) nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 42164 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/06/2023 Letta la requisitoria del dott. Sabrina Passafiume, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a ME Yoro con la sentenza del Tribunale di Salerno del 4/02/2015, irrevocabile il 14/03/2019. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, ME Yoro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva la difesa di avere sollevato nel procedimento di esecuzione culminato con l'ordinanza impugnata questione afferente al titolo esecutivo, osservando che la sentenza in relazione alla quale era richiesta la revoca del beneficio non era divenuta esecutiva, avendo la Corte di cassazione con sentenza n. 2067/2017, rilevata la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Salerno pronunciata in relazione alla sentenza del Tribunale di Salerno sopra richiamata con trasmissione degli atti al primo Giudice, per cui doveva ritenersi, una volta rinotificato detto estratto, pendente l'originale appello e non esecutiva la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuta tale dal Giudice dell'esecuzione. Aggiunge la difesa che comunque, risultando nota al Giudice della cognizione la causa ostativa all'ulteriore concessione del beneficio de quo, in quanto precedente al giudizio stesso, la sospensione condizionale non poteva essere revocata. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, evidenzia il Giudice dell'esecuzione: - la Corte di cassazione con sentenza n. 2067/2017 ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno con conseguente cassazione di ogni attività processuale relativa al grado di appello;
- la rinotifica dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 4/02/2015 ha determinato una nuova decorrenza del termine di impugnazione valevole per tutte le parti interessate, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte dell'imputato ha determinato l'irrevocabilità della pronuncia di primo grado;
- l'incidente di esecuzione è stato correttamente incardinato dinanzi al Giudice dell'esecuzione a fronte di una sentenza passata in giudicato;
- dalla disamina del fascicolo di primo grado, acquisito d'ufficio, emerge la presenza di un casellario giudiziale datato 24 giugno 2010, non recante alcuna iscrizione di precedente (risultando omesse le iscrizioni delle due precedenti condanne - rispettivamente in data 2/12/08, definitiva il 19/05/09, e in data 22/04/10, irrevocabile il 27/05/10 - con le quali si era già concesso il beneficio), posto dal Giudice della cognizione a fondamento della decisione di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- è evidente che il Giudice della cognizione non poteva avere contezza del fatto che il condannato avesse già beneficiato per due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- trattasi di violazione del limite imposto dall'art. 164, comma quarto, prima parte cod. pen., costituente, ai sensi dell'art. 168 stesso codice, causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in presenza di cause ostative. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di legittimità che lo interpreta, il ricorso insiste - nei termini sopra riportati - sui rilievi difensivi con i quali il Tribunale di Salerno già risulta essersi confrontato, incorrendo, oltre che nella aspecificità, nella manifesta infondatezza. 2. Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 42164 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/06/2023 Letta la requisitoria del dott. Sabrina Passafiume, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a ME Yoro con la sentenza del Tribunale di Salerno del 4/02/2015, irrevocabile il 14/03/2019. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, ME Yoro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva la difesa di avere sollevato nel procedimento di esecuzione culminato con l'ordinanza impugnata questione afferente al titolo esecutivo, osservando che la sentenza in relazione alla quale era richiesta la revoca del beneficio non era divenuta esecutiva, avendo la Corte di cassazione con sentenza n. 2067/2017, rilevata la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Salerno pronunciata in relazione alla sentenza del Tribunale di Salerno sopra richiamata con trasmissione degli atti al primo Giudice, per cui doveva ritenersi, una volta rinotificato detto estratto, pendente l'originale appello e non esecutiva la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuta tale dal Giudice dell'esecuzione. Aggiunge la difesa che comunque, risultando nota al Giudice della cognizione la causa ostativa all'ulteriore concessione del beneficio de quo, in quanto precedente al giudizio stesso, la sospensione condizionale non poteva essere revocata. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, evidenzia il Giudice dell'esecuzione: - la Corte di cassazione con sentenza n. 2067/2017 ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno con conseguente cassazione di ogni attività processuale relativa al grado di appello;
- la rinotifica dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 4/02/2015 ha determinato una nuova decorrenza del termine di impugnazione valevole per tutte le parti interessate, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte dell'imputato ha determinato l'irrevocabilità della pronuncia di primo grado;
- l'incidente di esecuzione è stato correttamente incardinato dinanzi al Giudice dell'esecuzione a fronte di una sentenza passata in giudicato;
- dalla disamina del fascicolo di primo grado, acquisito d'ufficio, emerge la presenza di un casellario giudiziale datato 24 giugno 2010, non recante alcuna iscrizione di precedente (risultando omesse le iscrizioni delle due precedenti condanne - rispettivamente in data 2/12/08, definitiva il 19/05/09, e in data 22/04/10, irrevocabile il 27/05/10 - con le quali si era già concesso il beneficio), posto dal Giudice della cognizione a fondamento della decisione di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- è evidente che il Giudice della cognizione non poteva avere contezza del fatto che il condannato avesse già beneficiato per due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- trattasi di violazione del limite imposto dall'art. 164, comma quarto, prima parte cod. pen., costituente, ai sensi dell'art. 168 stesso codice, causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in presenza di cause ostative. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di legittimità che lo interpreta, il ricorso insiste - nei termini sopra riportati - sui rilievi difensivi con i quali il Tribunale di Salerno già risulta essersi confrontato, incorrendo, oltre che nella aspecificità, nella manifesta infondatezza. 2. Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.