Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA per diritti L. 3000 il 5 GEN. 2001 NOME DEL POPOLO ITALIANO000 90 0 IL CANCELLIERE E LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 14246/97 Consigliere Cron. 33 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Rep. - Consigliere - Dott. Pietro CUOCO Ud.15/11/00 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LL FELICE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LOJODICE OSCAR, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LOJODICE NICOLA, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. [NAIL ricorrente - per diritti L. ✓ contro 11.1-2-01 IL CANCELLIERE INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CELLERIA dagli avvocati VARONE PASQUALE, NOTO VINCENZO A.. 2000 $722 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 3478/97 del Tribunale di BARI, depositata il 02/10/96 r.g.n. 1687/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega NOTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27.5.1992 al Pretore di Bari, IC LE, già titolare di rendita Inail in misura del 20% per un infortunio subito il 27.4.1983, chiedeva la corresponsione della maggiore rendita conseguente all'unificazione di quella già in godimento con altra dovutagli a seguito di un nuovo infortunio avvenuto 1'8.4.1990, nella misura da accertarsi in corso di causa. L'Inail rilevava la temerarietà del ricorso essendo già state unificate le due rendite invocate, in forza di un proprio provvedimento del 19.10.1991 il quale ne aveva fissato la misura complessiva pari al 24%, ed essendo stata pronunziata la cessazione della materia del contendere con sentenza dell' 11.2.1992, n. 835. Con sentenza n. 3254 del 1995, il Pretore respingeva il ricorso condannando il ricorrente alle spese per manifesta infondatezza della pretesa e lite temeraria. Proposto appello, da parte dell'assicurato avverso tale decisione e costituitosi l'Istituto, il Tribunale di Bari, con sentenza del 2.10.1996, confermava la decisione pretorile condannando l'appellante alle spese del grado. Osservava il Tribunale che del tutto infondate erano le doglianze dell'appellante dal momento che l'Istituto aveva comprovato, attraverso specifica documentazione, l'avvenuta corresponsione della rata di novembre 1991 riguardante la predetta rendita già unificata, pari a £. 326.250, risalente ad epoca precedente il deposito del ricorso di primo grado. Quanto agli interessi e rivalutazione monetaria, rilevava il Tribunale che trattandosi di accessori del credito previdenziale, una volta intervenuto - come nella specie – un giudicato negativo relativo alla sorte capitale, anche le pretese - accessorie restano travolte dalla res iudicata. Del resto, anche se dette domande fossero state promosse autonomamente in appello, non sarebbe stato 3 possibile un separato giudizio, in quanto non previamente proposte in primo grado. Per la cassazione di detta sentenza il LE ha proposto ricorso affidato a due motivi cui ha resistito l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sostiene il ricorrente che la sentenza pretorile n. 835/92 passata in - giudicato non ha alcun valore di accertamento di un diritto sostanziale, ma ha solo un valore processuale e non priva, pertanto, la parte del diritto di agire per ottenere l'accertamento sia della giusta percentuale di rendita unificata, sia la condanna dell'Inail al pagamento delle differenze di rendita maturate. L'Inail non ha ancora erogato le differenze di rendita dovute e richieste con il presente giudizio, e d'altra parte, la corresponsione della rata di novembre 1991 non comprova né l'avvenuta costituzione della rendita unificata, né il versamento dei ratei successivi a quella data. Col secondo motivo si denunzia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 324 c.p.c. e 2909 c.c.; erroneamente il Tribunale di Bari ha ritenuto pienamente soddisfatte le pretese dell'appellante, mentre invece la richiesta concernente la maggiore rendita non ha avuto nessuna risposta da parte dell'Inail, ad eccezione del rateo di novembre 1991. Erronea è anche la condanna alle spese per lite temeraria, dal momento che lo stesso Tribunale ha riconosciuto che la prestazione erogata dall'Inail è solo "parziale" I due motivi, congiuntamente esaminabili, non possono trovare accoglimento. Va premesso anzitutto che la domanda iniziale formulata dalla ricorrente in primo grado riguardava il riconoscimento del diritto alla maggior rendita - rispetto a quella già in godimento in conseguenza di quella ulteriore - spettantegli per il nuovo infortunio occorso in data 8.4.1990. Questa domanda, esposta nel ricorso depositato nel maggio 1992, fu inoltrata nononostante fosse già intervenuta una precedente sentenza pretorile, resa in data 11.2.1992, la quale aveva dichiarato - sul consenso delle parti - cessata la materia del contendere in quanto l'Istituto convenuto aveva con proprio provvedimento del 19.10.1991 - stabilito la nuova misura complessiva della rendita, nel 24%. Essendosi, pertanto, esaurita ogni ragione di contrasto tra le parti, ed essendosi altresì comprovata l'avvenuta riscossione, da parte del ricorrente, della nuova rendita in epoca anteriore al primo ricorso, il pretore di Bari, nuovamente adito, rigettava il ricorso, ponendo a carico dell'assicurato le spese di giudizio per manifesta infondatezza del medesimo e per lite temeraria. Il Tribunale di Bari ha condiviso appieno le conclusioni del giudice di prime cure, aggiungendo, quanto alla richiesta di interessi e di rivalutazione monetaria, che, trattavasi parimenti di richiesta temeraria in quanto formulata nella consapevolezza di non aver altro a pretendere nei confronti dell'ente. Tale conclusione non può essere qui censurata poiché, pur dovendosi ritenere - secondo un recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 1048 del 2000) - che l'intervenuta pronunzia pretorile di cessazione i della materia del contendere, non impugnata, sia di per sé inidonea a consolidarsi in giudicato sostanziale (come invece ritiene il Tribunale di Bari), resta indubitabile il fatto che la pretesa riformulata con il nuovo ricorso del maggio 1992 aveva ad oggetto un risultato già conseguito in precedenza, mentre le ulteriori pretese, concernenti gli accessori, nonché i ratei futuri della rendita, aumentata al 24%, erano all'evidenza inammissibili in quanto formulate per la prima volta nel grado di appello. Quanto al giudizio di manifesta infondatezza e di temerarietà formulato da entrambi i giudici di merito, se ne deve confermare la fondatezza: tale giudizio, infatti va rapportato esclusivamente al "petitum” originario, il quale sin dalla proposizione del ricorso introduttivo era - come si è visto - pienamente "superato dai fatti". In proposito giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è a quel momento introduttivo che deve aversi riguardo per "fotografare” la domanda la quale, nel rito del lavoro, mantiene inalterato il suo contenuto per tutto il processo (Cass. sent. nn. 6697/96, 2475/95). Sulla base di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto confermandosi, anche per questo giudizio di legittimità, il carattere di manifesta infondatezza e temerarietà della lite che rende inoperante il regime di esonero delle spese ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di questo giudizio, pari a £. Ho00 oltre a £. 3.000.000 (tre milioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 15.11.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore mluck 多层 I D , A S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T T O , 5 R B A . I 'A S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E D N L P Depositata in Cancelleria L S A E 3 I T 7 D S N - I O G 8 5 GEN 2001 S - P O 1 N M oggi, E 1 A I S IL COLLABORATORE D A I E E A OL M D A , CA G DI CANCELLERIA E E O R G O P T R E T U T N L T IS E I S R G I E A E L D R L O E D