Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2003, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN ME DE POPOL ITA0 18 35/0 3 LA CORTE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CHIAMATA IN Crush Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 10140/00 Cron. 4251 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 566 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud.13/11/02 - - Rel. Consigliere Dott. LO CIOFFI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: TA PP, TA AD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MONDINI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
COND. VIA GRAMSCI 41 GENOVA in persona del legale rapp.te p.t., CRISTALDI MARIO, SCHEWEIZ ASSICURAZIO SPA in persona del legale rapp.te p.t. (già SAVOIA ASS.NI SPA), CONSANI CARLO;
2002 - intimati 1473 14. -1- avverso la sentenza n. 12043/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 15/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. LO CIOFFI;
udito l'Avvocato ROMANELLI GUIDO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 1991 IU AN e AD MI, rispettivamente proprietario e conduttrice di un'unità immobiliare dell'edificio sito in Genova, via Gramsci n. 41, convennero innanzi Pretore di tale città il condominio di tale edificio, e chiesero la sua condanna al risarcimento dei danni che avevano subito per infiltrazioni provenienti dal soffitto dei loro locali. Il condominio si costituì e chiese il rigetto della domanda: si dichiarò estraneo al fatto, ed indicò in RI DI, proprietario dell'appartamento n. 4, soprastante l'unità immobiliare degli attori, il responsabile delle infiltrazione dei danni da questi ultimi lamentati. Chiamato in causa dal condominio, RI DI si co- stituì e negò di essere legittimato passivo;
sostenne di non essere più da tempo proprietario dell'unità immobiliare soprastante quella degli attori. Successivamente, richiesta di questi ultimi, venne autoriz- zata la chiamata in causa di LO SA, appaltatore ed esecutori di lavori di restauro dell'appartamento n. 4, che si costituì ed a sua volta chiamò in causa la società Schweiz Assicurazioni, per essere da essa garantita. Il Pretore adito, istruita la causa, pronunziò sentenza con cui condannò il condominio e LO SA a risarcire a IU AN e AD MI i danni da essi sofferti, e nel dettaglio liqui- dati. 3 Il Tribunale di Genova, per quanto in questa sede rileva, pronunziando sull'appello principale proposto dal condominio, ha escluso la responsabilità di quest'ultimo per i danni denunziati da IU AN e AD MI, ed ha quindi rigettato la loro domanda proposta contro di esso;
pronunziando poi sull'appello inci- dentale di LO SA, ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la sua chiamata in causa. IU AN e AD MI hanno chiesto la cas- sazione di tale sentenza per due motivi. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso IU AN e AD MI censurano la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda che avevano proposto contro il condominio. 1 ricorrenti sostengono che sul punto la motivazione della sentenza è contraddittoria, perché afferma che i danni da essi subiti sono stati provocati dalla occlusione di una condotta condominiale delle acque luride, e subito dopo esclude che quest'ultima presenta- va difetti;
inoltre ha palesemente travisato una circostanza pacifica, che emerge da tutti i verbali di causa, ossia che le infiltrazioni da essi denunziati provenivano dal soffitto della loro unità immobiliare, allor- ché ha affermato che la tazza dalla quale era fuoriuscita l'acqua, per l'occlusione della colonna di scarico, era quella della loro unità im- mobiliare. 4 Il motivo è infondato. Nella sua sentenza il Tribunale di Genova ha affermato che le infiltrazioni denunziate da IU AN e AD MI sono state conseguenti alla occlusione della condotta di scarico con- dominiale, e che tale occlusione era stata determinata dalla introdu- zione, in essa, di pietrisco e calcinacci, non anche da suoi difetti, ori- ginari o dipendenti dalla sua cattiva manutenzione. Tale essendo la premessa, la esclusione della responsa- bilità del condominio non è contraddittoria: all'evidenza, il Tribunale ha ritenuto non imputabile ad esso, ma a LO SA, la detta in- troduzione di pietrisco e calcinacci, e la conseguente occlusione della colonna di scarico. Quanto poi al travisamento dei fatti cui innanzi denunziato dai ricorrenti, si rileva che nella sentenza impugnata non è detto che la tazza, da cui è fuoriuscita l'acqua che poi si è infiltrata nell'unità immobiliare dei ricorrenti, sia quella che si trova in quest'ultima, e nulla esclude, anzi tutto lascia pensare, che il Tribunale abbia inteso riferirsi alla tazza dell'unità immobiliare soprastante. Con il secondo motivo del loro ricorso IU AN e AD MI censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile, perché tardiva, la chiamata in causa di LO SA, disposta dopo l'interrogatorio delle parti;
e denunziano violazione dell'art. 269 cod. proc. civ.. | ricorrenti sostengono che solo in occasione dell'interrogatorio delle parti sono emerse circostanze tali da ipotizza- 5 re il coinvolgimento nella causa di LO SA;
e comunque che l'inammissibilità della chiamata avrebbe dovuto essere eccepita dal chiamato, e non era rilevabile di ufficio. La censura è fondata. Risulta dalla sentenza impugnata, segnatamente dalla sua parte in cui sono trascritte le conclusioni delle parti, che LO Con- sani non ha eccepito la inammissibilità della sua chiamata in causa, perché tardiva, e che si è limitato a chiedere il rigetto "di ogni do- manda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto". Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la chia- mata in causa di un terzo (in particolare quella disciplinata dall'art. 269 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla sostituzione operatane dall'art. 29 della legge n. 353 del 1990) è sempre rimessa alla di- screzionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto;
ragion per cui il relativo potere, comunque esercitato in senso positivo, non può es- sere oggetto di censura né con l'appello, né tanto meno con il ricorso per cassazione (vedi la sentenza della sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460). Ed inoltre che nel caso in cui il giudice istruttore, pur avendo già provveduto su un'istanza di istruzione preventiva, conceda, alla parte che ne abbia fatto richiesta nella prima udienza, il termine per chiamare in causa il terzo, si verifica ai sensi del comma 2 dell'art. 269 cod. proc. civ., una nullità della chiamata in causa, per difetto del raggiungimento dello scopo che il processo inizi contemporanea- 6 mente per tutti i soggetti del processo;
nullità che, essendo stabilita nell'interesse del terzo, deve essere da questo opposta con la prima difesa successiva all'atto, rimanendo, in caso contrario, NA (vedi la sentenza della sez. III, 29 marzo 1996, n. 2914. Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, ed accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova. Roma, 13 novembre 2002 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) V. ligh L'estensore (LO Cioffi) IA Culo LLER E C N IL CANCELLIERE A +EU, 2003 C Maria Di NuzzO IN обидо TA ITA E S R -7 O LLIE EP D o E i, uzz C g N i N g A O D C aria IL M CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 29.9.2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 32357 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica Part: 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7 IL DIRETTORE DI LE (F Filippi Starpine) ·