Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
In tema di sospensione del corso della prescrizione del reato, qualora la disciplina introdotta in proposito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 per il caso della sospensione del procedimento per legittimo impedimento del difensore comporti una abbreviazione dei termini di prescrizione rispetto a quella previgente, la stessa non può essere applicata ai processi già pendenti in grado di appello al momento di entrata in vigore della suddetta legge. (Nella fattispecie il procedimento era rimasto sospeso per un periodo superiore a sessanta giorni dalla cessazione del legittimo impedimento, consistito nell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2008, n. 16477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16477 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NOVARESE Francesco - Presidente - del 14/03/2008
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 566
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 14975/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
DE AO DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 25 ottobre 2007 dalla Corte di appello di Torino;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- sentite le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale GALASSO Aurelio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- sentito il difensore dell'imputato, avv. FORNAS Mauro di Torino. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verbania, alla pena di mesi dieci di reclusione (riconosciute le circostanze attenuanti generiche), di DE AO DO, nella qualità di presidente - con funzioni anche di dirigente tecnico - della S.r.l. EC Engineering avente sede in Caselle Torinese (di seguito, per brevità, EC), per i reati di lesioni personali colpose aggravate (art. 590 c.p.) in danno di EL RC, ES SI, NZ GU, AN ON, RC BA e CA ON e di disastro colposo (art. 449 c.p., in relazione all'art. 434 c.p.), commessi in Gravellona Toce il 16 giugno 2000.
Dalla sentenza impugnata è dato evincersi che il 16 giugno 2000 si era verificata nel capannone della s.n.c. NICOMAX un'esplosione di violenza tale da cagionarne il crollo e da procurare gravi ustioni ed altre lesioni alle operaie RC, SI, GU, ON e ON, nonché a RC BA che si trovava, in quel momento, all'interno di un vicino fabbricato. L'esplosione era avvenuta mentre i dipendenti della NICOMAX stavano svolgendo l'attività di lucidatura e sbavatura di manufatti metallici (caffettiere) mediante macchine smerigliatrici collegate ad un impianto di aspirazione delle polveri fornito dalla EC. Spiegava la Corte di appello:
- che la EC aveva progettato, fornito alla NICOMAX, installato e "certificato" l'impianto di aspirazione e filtrazione;
- che detto impianto era qualificabile come macchina D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, ex art. 1, ("insieme di macchine e di apparecchi che,
per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale");
- che, come tale, l'impianto doveva "soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato 1, punto 1.5.7, del medesimo D.P.R." ("la macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze o prodotti utilizzati dalla macchina.
A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per:
- evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti;
- impedire l'infiammazione dell'atmosfera esplosiva;
- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non abbia effetti pericolosi sull'ambiente circostante");
- che la EC avrebbe dovuto, inoltre, tenere conto della "particolare gravità del pericolo determinato dalla combustibilità delle polveri di alluminio" e, pertanto, "mettere in opera i dispositivi occorrenti per evitare danni da esplosione", individuati dai consulenti tecnici in "protezioni meccaniche o di altra natura e sfoghi per la deflagrazione nei separatori a secco";
- che dette protezioni, menzionate nella "conferma d'ordine" redatta l'8 giugno 1998 dalla EC (in cui si legge che "il ciclone sarà anche dotato di una bocchetta antiscoppio" e che "il filtro a maniche avrà anche suoi portelli di sovrapressione antiscoppio"), non erano mai state realizzate;
che i consulenti tecnici avevano, infatti, constatato che sia il ciclone sia il filtro a maniche erano privi di "pannelli di scoppio, dischi di rottura o altri dispositivi di sfogo della pressione d' esplosione";
- che detta funzione non poteva essere attribuita ai portelli del filtro a maniche esistenti perché "troppo pesanti";
- che era stata altresì omessa l'installazione di "altri dispositivi, di protezione contro la deflagrazione, esistenti sul mercato, quali sistemi di soppressione dell'esplosione (a livello del filtro o del ciclone) o di intercettazione dei fronti di fiamma (a livello dei condotti)";
- che era del tutto infondato l'addebito, mosso dal consulente tecnico dell'imputato alla NICOMAX, di avere "appesantito con bulloni i portelli di apertura per sovrapressione, perché troppo sensibili alle variazioni di pressione (si aprivano troppo frequentemente)";
- che, invero, l'asserito "appesantimento" era stato effettuato con il consenso della EC, la quale non aveva, comunque, mai formulato rilievo alcuno;
- che l'avvenuta "valutazione del rischio" ad opera di incaricati della NICOMAX non esonerava la EC dall'obbligo di fornire ed installare un impianto tecnicamente idoneo per l'aspirazione (senza rischi di scoppio) delle polveri di alluminio prodotte dalle smerigliatrici;
che sussisteva rapporto di causalità tra la condotta colposa ascrivibile all'imputato, dirigente tecnico della EC, e l'esplosione (nonché gli eventi dalla medesima derivati);
- che l'aumento del numero delle smerigliatrici e la "carente pulizia dell'impianto" da parte della NICOMAX potevano avere contribuito a causare lo scoppio ma non erano qualificabili come cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento;
- che, invero, la EC era, in ogni caso, tenuta a fornire un impianto con dispositivi idonei "ad evitarne lo scoppio in rapporto alla struttura ed alle dimensioni dell'impianto stesso" (che si sarebbe, invero, riempito di polvere, se non fosse stato pulito, anche se collegato ad una sola smerigliatrice).
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a tre motivi.
2.1. Con i primi due motivi deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma l'esistenza di carenze "tecniche" in materia di sicurezza dell'impianto e nella parte in cui ritiene sussistere rapporto di causalità tra le anzidette carenze e l'esplosione (e, in particolare, nelle parti in cui in cui reputa sussistente un obbligo giuridico di impedire l'evento a carico dell'imputato ed esclude che le condotte tenute dai vertici della NICOMAX possano essere considerate "cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento"), nonché violazione degli artt. 40 e 41 c.p.. Rileva il ricorrente:
- che la Corte di appello non aveva valutato "l'impianto NICOMAX nel suo insieme";
- che, se lo avesse fatto, si sarebbe resa conto che le "carenze tecniche in materia di sicurezza" non riguardavano l'impianto fornito, ma erano state successivamente causate dall'aumento, da parte della NICOMAX, del numero delle smerigliatrici (quella coinvolta nell'esplosione non era, tra l'altro, "idonea ad operare in condizioni di sicurezza") e dal collegamento delle stesse "ad un impianto parametrato a minori volumi di polveri";
- che l'installazione di una smerigliatrice "inidonea ad operare in condizioni di sicurezza", il "sovradimensionamento" delle emissioni di polveri "rispetto alle previsioni" e l'omessa manutenzione avrebbero causato l'evento;
- che non poteva farsi carico alla EC, e per essa all'imputato, di un dovere di attivarsi al fine di adeguare l'impianto al moltiplicarsi delle fonti di emissione, voluto dalla NICOMAX, ne' si potevano addebitare al fornitore gli effetti di manomissioni o carenze manutentive;
- che la Corte di merito non aveva tenuto in considerazione alcuna la "raccomandata a mano" recapitata alla NICOMAX il 30 maggio 2000 con la quale si segnalava che le maniche "impregnate d'olio" in presenza di polveri di alluminio potevano "provocare una situazione di pericolo" e, in caso di aria umida e formazione di idrogeno, "lo scoppio dell'impianto".
2.2. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inosservanza di norma processuale (l'art. 360 c.p.p.) stabilita a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'accertamento tecnico non ripetibile, rilevando la "mancata citazione dell'imputato a parteciparvi".
Spiega il difensore che, dichiarata l'inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti nei confronti dell'imputato, il pubblico ministero aveva conferito il medesimo incarico ad un proprio consulente tecnico il quale aveva "trasfuso" nella propria relazione il contenuto del precedente elaborato ed era, poi, stato sottoposto ad esame nell'udienza dibattimentale dell'11 aprile 2005.
L'"escamotage" aveva privato l'imputato della possibilità di difendersi.
Sostiene, infine, il ricorrente che sarebbe stato violato l'articolo 468 e.p.p. perché, nella lista, il consulente tecnico del pubblico ministero era indicato come consulente tecnico d'ufficio "in relazione agli accertamenti ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p.". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Deve, anzi tutto, rilevarsi che il reato non è estinto per prescrizione.
Al tempo necessario a prescrivere in presenza di atti interruttivi (anni sette e mesi sei decorrenti dal 19 aprile 2000, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, art. 160 c.p., comma 3 e art. 158 c.p., comma 1, nel testo vigente in epoca anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251) va, invero, aggiunto il periodo (mesi, sette e giorni quindici: dal 31 marzo al 15 novembre 2004) in cui il processo (e, quindi, il corso della prescrizione) è rimasto sospeso per ragioni di impedimento del difensore, il quale, nella specie, aveva chiesto il rinvio per aderire all'astensione collettiva dalle udienza proclamata dalla associazione di categoria (tuttora la giurisprudenza dominante reputa che detta adesione costituisca legittimo impedimento a comparire del difensore;
cfr. per tutte Cass. S.U. 27 giugno 1998, Cerroni, RV 210795).
Va detto, per completezza, che, nel caso in esame, non è applicabile l'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, - nel nuovo testo coniato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, - che, in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, prevede che l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni).
E ciò in quanto:
l'art. 10, comma 3, della menzionata legge prevede, dopo l'intervento ablativo della Corte costituzionale (sentenza 23 novembre 2006, n. 323), che "se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione";
- la giurisprudenza ha già più volte affermato (cfr. tra le altre Cass. 3, 14 febbraio 2007, Alpino, RV 236813; Cass. 5^, 21 gennaio 2006, Maggiorelli, RV 233528) che la norma anzidetta va interpretata nel senso che l'esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini;
- tra le stesse va, pertanto, ricompreso dell'art. 6, comma 3, della legge citata che ha modificato l'art. 159 c.p., introducendo disposizioni - come quella sopra menzionata - che, delimitando i periodi di sospensione, possono comportare una abbreviazione dei termini;
- al momento dell'entrata in vigore di detta legge il processo era già pendente in grado di appello (sentenza di primo grado pronunciata il 19 maggio 2005).
4. Ciò premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono infondati. Correttamente la Corte ha affermato che l'impianto in questione era da qualificarsi come "macchina" ai sensi della D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, art. 1, comma 2, lett. a), n. 2, (l'impianto era, invero dotato di autonoma operatività e, nel caso concreto, funzionava "solidalmente", per le funzioni di cui si è detto, con le smerigliatrici) e ritenuto applicabile il punto 1.5.7 dell'allegato 1 del medesimo D.P.R..
Il motivo prospetta, poi, censure di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione complessiva delle prove di responsabilità.
Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica (l'illogicità del discorso giustificativo deve essere di macroscopica evidenza: cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina;
Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. S.U. 24 settembre 2003, Petrella, RV 226074) e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice del merito una diversa ricostruzione. Ed il ricorrente, infatti, anziché sviluppare un'effettiva critica delle valutazioni probatorie, offre una propria diversa verità processuale, sostenendo che l'impianto non aveva carenze tecniche, ma che era stato male utilizzato, a causa dell'aumento del numero delle smerigliatrici (una delle quali, quella coinvolta nell'esplosione, non sarebbe stata "idonea ad operare in condizioni di sicurezza") e, conseguentemente, dei volumi di polveri e che detti elementi "sopravvenuti" ed imputabili alla NICOMAX avevano causato l'evento. Ma questa diversa, e soltanto asserita, "verità processuale" non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze. E sul punto la Corte ha affermato - come si è visto - che l'aumento del numero delle smerigliatrici e la "carente pulizia dell'impianto" da parte della NICOMAX potevano anche aver contribuito a causare lo scoppio ma non erano qualificabili come cause sopravvenute "da sole sufficienti" a determinare l'evento, in quanto la EC aveva fornito ed installato un impianto per l'aspirazione delle polveri di alluminio prodotte dalle smerigliatrici "tecnicamente inidoneo", in particolare perché non munito di dispositivi idonei ad evitare il rischio di scoppio.
Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che siffatto argomentare era assolutamente carente sul piano logico;
che, in particolare, manifestamente illogiche erano le considerazioni svolte in ordine alla necessità, tenuto conto della particolare gravità del pericolo determinato dalla combustibilità delle polveri di alluminio, di fornire ed installare un impianto dotato di "protezioni meccaniche" (o di altra natura) e "sfoghi per la deflagrazione"; oppure che irrilevanti od inveritiere erano le constatazioni dei consulenti tecnici (segnatamente l'affermazione secondo cui il ciclone ed il filtro a maniche erano privi di "pannelli di scoppio, dischi di rottura o altri dispositivi di sfogo della pressione d'esplosione"). Va escluso, poi, che l'affermazione di responsabilità sia stata "costruita" - come sostiene il ricorrente - su una "posizione di garanzia" (un "dovere di attivarsi al fine di adeguare l'impianto al moltiplicarsi delle fonti di emissione", tale da far addebitare al fornitore anche gli effetti di manomissioni o carenze manutentive), apparendo evidente come la colpa sia stata ravvisata nell'avere fornito un impianto privo dei dispositivi necessari ad evitare danni da esplosione, particolarmente rilevanti data la combustibilità delle polveri di alluminio.
Va detto, infine, della "raccomandata a mano" - recapitata alla NICOMAX il 30 maggio 2000 e che la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione alcuna - con la quale la EC aveva segnalato che le maniche "impregnate d'olio" in presenza di polveri di alluminio potevano "provocare una situazione di pericolo" e, in caso di aria umida e formazione di idrogeno, "lo scoppio dell'impianto". La Corte di merito sembrerebbe, dunque, avere omesso di valutare una prova decisiva ai fini del decidere.
Ma questo profilo del motivo in esame è genericamente formulato;
omette, invero, il ricorrente di specificare se e per quali ragioni le informazioni contenute nella lettera (dando per ammesso che essa costituisca un "atto del processo", circostanza soltanto asserita dal ricorrente), sarebbero decisive (specificazioni oltremodo necessarie alla luce del fatto che la Corte di merito non aveva escluso che la "carente pulizia dell' impianto" potrebbe porsi quale concausa dello scoppio).
4.2. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato, non essendovi ragione di considerare inutilizzabili le dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero.
Questi è stato sentito in dibattimento nel contraddittorio delle parti e ha riferito di accertamenti da lui svolti.
Nè da luogo ad inutilizzabilità delle dichiarazioni dal medesimo rese il fatto che, nella lista di cui all'art. 468 c.p.p., comma 1, fosse stato indicato come consulente tecnico d'ufficio (in relazione agli accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p.).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008