Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2011, n. 36528
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Sentenza 16 giugno 2011

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La nozione di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio originario volti a trasformare l'organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza dello stesso. (Nella specie la Corte ha escluso da detta nozione la demolizione e la successiva ricostruzione di edificio del quale, pur in presenza di medesime caratteristiche di volume e superficie, venga variata la quota rispetto all'originario assetto, valendo tale nuovo elemento a configurare un immobile diverso dal precedente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2011, n. 36528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36528
    Data del deposito : 16 giugno 2011

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