Sentenza 2 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di detenzione domiciliare, le modifiche apportate all'art. 47 ter della L. 26 luglio 1975 n. 354 dall'art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 non comportano alcun automatismo nell'applicazione della misura nei confronti degli ultrasettantenni, essendo rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza la verifica della meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a facilitarne il suo reinserimento nella società. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di detenzione domiciliare in base al duplice rilievo che l'istante non poteva godere della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma primo, L. n. 354 del 1975 e successive modifiche, in quanto condannato per il delitto di omicidio volontario, ricompreso fra quelli indicati dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, e neppure di quella prevista dall'art. 47 ter, comma primo, lett. c) e d) in considerazione del fine pena fissato all'ottobre 2015).
Commentario • 1
- 1. Tribunale di sorveglianza di Torino, ordinanza 23 agosto 2011; Pres. Est. VIGNERA, ric. C.Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2011
ORDINAMENTO PENITENZIARIO – ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON SUPERIORI AD UN ANNO – GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA – NECESSITA' (Cost., artt. 3, 27; legge 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, art. 1). Al pari di ogni altro beneficio penitenziario, pure la concessione della detenzione al domicilio ex art. 1, l. 199/2010 presuppone che il condannato sia effettivamente meritevole della misura. N° 2011/3850 SIUS N° …………………………………… SIEP Ordinanza N. …………………………………….. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino composto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2007, n. 10308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10308 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 472
Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 026152/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LI BR N. IL 27/02/1934;
avverso ORDINANZA del 09/03/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 9.3.2006 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di differimento della esecuzione della pena per motivi di salute ex art. 147 c.p., presentata da D'MI EL, detenuto in espiazione della pena di undici anni ed otto mesi di reclusione irrogata dalla Corte di Assise di Appello di Roma con sentenza del 19.5.2005 per il reato di omicidio volontario, rilevando che dalle acquisizioni mediche non emergeva la sussistenza di patologie tali da determinare una situazione di incompatibilità con il regime detentivo ordinario per le concrete possibilità di ricorrere ai presidi sanitari interni, nonché, alla occorrenza, a quelli esterni in relazione a particolari esigenze terapeutiche, considerato che emergeva sostanzialmente soltanto una problematica alla prostata comune nei soggetti dell'età del D'MI. Il Tribunale ha inoltre respinto la istanza di detenzione domiciliare presentata in relazione all'età del condannato che era nato nel 1934 ed era quindi ultrasettenne, poiché non poteva godere della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario in quanto condannato per un reato indicato nell'art. 4 bis, ma neppure di quella prevista dall'art. 47 ter, comma 1, lett. c) e d) in considerazione del fine pena fissato al 10.10.2015.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del D'MI lamentando:
violazione della L. n. 251 del 2006, art. 7 che aveva modificato l'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario, laddove prevedeva una sorta di incompatibilità presunta con il regime carcerario per i soggetti ultrasettenni estendendo alla fase esecutiva il principio proprio della fase cautelare introdotto con l'art. 275 c.p.p., comma 4, posto che il richiamo all'art. 4 bis doveva essere interpretato nel senso che la esclusione dal beneficio era limitata ai soggetti per cui permanevano i collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, non apparendo altrimenti accettabile una disparità di trattamento fra indagati e condannati;
violazione dell'art. 47 ter, comma 1, lett. c e d), poiché le condizioni di salute del D'MI erano gravi essendo affetto da broncopatia cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa, ipoacusia, ernia addominale per la quale doveva essere operato ed infiammazione prostatica e dovevano essere valutate nel loro insieme ed in relazione alla età del soggetto che imponeva la detenzione domiciliare.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso sono in contestazione i presupposti ed i limiti del nuovo tipo di detenzione domiciliare introdotto con la L. n. 251 del 2005, poiché il ricorrente sostiene che le condizioni di applicabilità della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, contenute nell'art. 47 ter, comma 1 imporrebbero la applicabilità obbligatoria di tale istituto a tutti i soggetti di età superiore ai 70 anni, anche se in esecuzione di pena per reati previsti dall'art. 4 bis, in assenza di prova di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, analogamente a quanto previsto in caso di custodia cautelare che, a norma dell'art. 275 c.p.p., comma 4, non può essere applicata agli ultrasettantenni se non in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La opzione interpretativa offerta dal ricorrente è però manifestamente infondata in quanto priva di alcun aggancio con la lettera e lo spirito della modifica legislativa dell'art. 47 ter, contenuta nella L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7 che esplicitamente esclude dalla applicabilità dell'istituto di cui si tratta i detenuti in espiazione di pena per i reati contro la personalità individuale, quelli di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e quelli di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario (quale quello per cui è pacificamente in esecuzione il ricorrente), facendo riferimento ai titoli di reato, ritenuti particolarmente allarmanti, senza invece alcun riferimento ai collegamenti o meno del detenuto con la criminalità.
La stessa disposizione esclude poi dalla applicazione i condannati con l'aggravante della recidiva, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, anche in tal caso senza alcun riferimento ai collegamenti con la criminalità organizzata;
e non è vero neppure che la modifica legislativa abbia introdotto una sorta di sostanziale incompatibilità con il regime carcerario per i condannati di età superiore agli anni settanta poiché il legislatore usa nel comma 1 la espressione "la pena può essere espiata..." con ciò facendo riferimento, al pari di quanto previsto da tutte le altre disposizioni in materia di benefici penitenziari, ad un potere discrezionale della magistratura di sorveglianza la quale deve sempre verificare la meritevolezza del condannato e la idoneità della misura a facilitarne il suo reinserimento nella società, non essendo previsto in tale materia alcun "automatismo" proprio perché la ratio di tutte le misure alternative alla detenzione - anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse - è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di nuovi reati.
Tanto è vero che il legislatore, anche con riguardo alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni non ha dato vita ad un istituto ad hoc, autonomamente e globalmente disciplinato, bensì ha introdotto nell'art. 47 ter, il comma 1 lasciando quindi sottoposta anche tale misura alle modalità, alle prescrizioni ed agli interventi del servizio sociale di cui al comma 4, ai controlli di cui al comma 4 bis ed alla revoca per il caso di evasione o di incompatibilità del comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, con la prosecuzione della misura (commi 6 e seguenti) e cioè alla disciplina generale dettata dall'art. 47 ter, commi 4 e seguenti per tutti i tipi di detenzione domiciliare. Ciò posto, poiché appare evidente che la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni è stata introdotta come una delle forme della detenzione domiciliare previste per specifiche esigenze, si deve ritenere che il legislatore non abbia voluta sottrarla neppure alle altre limitazioni di carattere generale previste dall'art. 58 quater Ord. Pen., commi 2 e 3 per tutte le ipotesi di misure alternative. Il che rende evidente che l'automatismo invocato dal ricorrente non trova riscontro nella legge ed anche il parallelismo fra condizioni di applicabilità delle misure cautelari e condizioni di applicabilità della detenzione domiciliare agli ultrasettantenni non coglie nel segno poiché le misure cautelari sono informate alla presunzione di innocenza ed ai criteri di gradualità e quindi alla loro applicabilità soltanto in casi estremi, e cioè a criteri completamente diversi a quelli di esecuzione della pena. Anche il secondo motivo di ricorso è pretestuoso poiché la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, lett. c) e d) è prevista nel caso in cui la pena residua non sia superiore a quattro anni, come già rilevato dal Tribunale di Sorveglianza, per cui difettano in radice i presupposti per prendere in esame tale istanza in quanto il fine pena per il ricorrente è fissato al 2015. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato sotto tutti profili addotti deve essere pertanto dichiarato inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di 500,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007