Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la concessione del beneficio della detenzione domiciliare al detenuto ultrasettantenne è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, alla quale spetta di accertare, oltre che l'utilità in concreto per il reinserimento sociale del condannato, l'assenza di impedimenti previsti in generale per tutte le ipotesi di misure alternative, fra cui il divieto di concessione per il periodo di tre anni nei casi di revoca di precedente misura per inidoneità del soggetto al trattamento o per comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2007, n. 42992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42992 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/10/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3315
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 016109/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PARLA GIUSEPPE, N. IL 01/12/1929;
avverso ORDINANZA del 14/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il ricorrente si duole del provvedimento in epigrafe perché il tribunale ha rigettato la richiesta di concessione di differimento della esecuzione della pena e di detenzione domiciliare applicando erroneamente la legge penale e ritenendo, senza adeguata motivazione, la compatibilità del suo stato di salute con il regime di detenzione in carcere.
Il ricorso è infondato, perché il provvedimento in esame si pronuncia in relazione alla sussistenza di incompatibilità rispetto al regime carcerario delle condizioni di salute del condannato facendo riferimento ad elementi concreti desunti dagli atti acquisiti al procedimento. In particolare, si pone in evidenza che dalla relazione redatta dal sanitario del carcere in data 3.3.2007 risulta che il detenuto, pur in età avanzata, è affetto da deficit della deambulazione autonoma per emiparesi spastica da pregresso ictus celebrale con disartria ed episodi di incontinenza urinaria, broncopatia cronica ostruttiva, diabete mellito di 2 tipo, sindrome depressiva, blocco branca destra e presenza di nodulo tiroideo il cui esame istologico ha dato esito negativo per displasia. Le condizioni generali appaiono stabilizzate e allo stato non emergono motivi di preoccupazione. Il tribunale ha inoltre attentamente esaminato anche la relazione redatta dai sanitari del carcere di Agrigento che concludevano per la piena compatibilità delle condizioni del detenuto con il regime carcerario.
Questa Corte ha più volte statuito che in tema di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, sussiste il dovere, per il giudice, di tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.. Non può dirsi, però, che la mancanza di un espresso richiamo a tali principi, in caso di diniego del beneficio, costituisca, di per sè, un vizio di mancata motivazione censurabile in sede di legittimità. Occorre infatti che tale mancanza si accompagni ad un quadro patologico di tale gravità da far ritenere ictu oculi la possibilità che, nonostante la fruibilità di cure anche in stato di detenzione, esso dia luogo ad una sofferenza aggiuntiva in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile con i richiamati principi costituzionali, e ciò considerando inoltre che la detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni volta che la pena deve essere eseguita nei confronti di un soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi di entità tale da superare i limiti di normale tollerabilità.
Nel caso di specie il tribunale con adeguata motivazione ha ritenuto che le condizioni di salute del condannato non fossero incompatibili con il regime della detenzione in carcere pronunciandosi in modo specifico sull'istanza avanzata dal ricorrente e con riferimento agli atti concreti del procedimento. Nè, secondo il tribunale, era possibile accedere all'istanza di detenzione domiciliare, pure avanzata dal ricorrente, trattandosi di detenuto in stato detentivo solo dal 2002 per un reato estremamente grave implicante un elevato allarme sociale e stante altresì la persistente pericolosità del ricorrente. Nè era possibile accedere a tale ultima richiesta di concessione del beneficio della detenzione domiciliare solo perché il richiedente aveva superato i 70 anni di età in applicazione della L. n. 251 del 2005. Questa Corte ha infatti ritenuto che in tema di misure alternative alla detenzione, l'applicazione della detenzione domiciliare in favore del condannato ultrasettantenne è rimessa ad una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve accertare, oltre che l'utilità in concreto per il reinserimento sociale del condannato, l'inesistenza di limitazioni di carattere generale previste per tutte le ipotesi di misure alternative, fra cui il divieto di concessione per il periodo di tre anni nei casi di revoca di precedente misura per inidoneità del soggetto al trattamento o per comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura. (Per l'applicazione del principio, sebbene in fattispecie diversa, Sez. 1, Ordinanza n. 10308 del 02/02/2007 Cc. (dep. 09/03/2007) Rv. 236574 D'Emilio).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007