Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
1561-3000 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE PO3499 02 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Resor t SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente - R.G.N. 11183/99 Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Cron.8355 Rep. 900- Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud.17/12/01 Dott. Italo PURCARO Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sigl SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti €1.55 (1 MAR 2002 FO GU, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE studio dell'avvocato VIA VELLETRI 21, presso lo 155 L.3000 FRANCESCANTONIO РАРА, difeso dall'avvocato RAFFAELE NCELLERIA TELESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente 0G710466
contro
D'OS MA MA, UNIASS ASSICLA IG, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SPA, MILANO ASSIC SPA;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - intimati dal Sig. Sols per diritti L.
1.55 avverso la sentenza n. 1199/98 della Corte d'Appello || 12.0302 di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 22/04/98 e 2001 IL CANCELLIERE depositata il 22/05/98 (R.G. 3281/95); 2184 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 23 e 25/5/1988 M. MA D'OS e IG LA convenivano innanzi al Tribunale di Napoli GU FO e la s.p.a. CARD ASSICURAZIONI per ottenere il risarcimento dei danni, riportati rispettivamente nella persona e a cose nel sinistro dell'8/3/1988, allorché in Napoli - Chiaiano sulla via del nuovo raccordo (che collega via G.A. Campano e via Nuova Toscanelli), l'autovettura Alfa-Sud tg. NA B54309 del LA, che ne era alla guida, e su cui era anche trasportata la madre D'OS proveniente dalla zona ospedaliera, era stata investita frontalmente da una Fiat Regata tg. NA P84952, di proprietà di GU FO e dallo stesso guidata. Instauratosi il contraddittorio, entrambi i convenuti si costituivano e contestavano la domanda risarcitoria, siccome infondata, assumendo che lo scontro tra i due veicoli si era verificato perché l'autovettura del LA procedeva a folle velocità e nella semicarreggiata di pertinenza del FO, che con il suo mezzo si era quasi fermato. и Con autonomo e distinto atto di citazione notificato il 27 e 28/12/88 il л FO conveniva in giudizio il LA e la sua compagnia assicuratrice s.p.a. UNIASS per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni alla persona e alla sua autovettura Fiat Regata sopraindicata, conseguenti al sinistro di cui sopra avvenuto, a suo avviso, per colpa esclusiva dell'altro conducente. Radicatasi la lite, si costituivano in quest'ultimo processo il LA e la compagnia assicuratrice UNIASS, opponendosi alla domanda sulla base di una versione dell'accaduto totalmente opposta. Riuniti i due procedimenti, espletata l'istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza 17/6/1995, dichiarava improponibile la domanda risarcitoria dei D'OS-LA proposta contro il FO e la s.p.a. CARD, compensando tra le dette parti le spese;
inoltre dichiarava il FO e il LA responsabili del sinistro nella misura rispettivamente del 60% e del 40%, e condannava la s.p.a. UNIASS al pagamento, in favore del FO, della somma di L. 19.200.000, con gli interessi legali dalla data della sentenza, e altri interessi in misura del 7% su L. 14.000.000 dalla data dell'evento dannoso alla data della sentenza, e al pagamento di metà delle spese processuali. Proponevano gravame il FO contestando in toto la pronuncia di primo grado;
restavano contumaci il LA e la D'OS mentre si costituivano la CARD ASSICURAZIONI (oggi MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.) e l'UNIASS, quest'ultima proponendo anche appello incidentale e la Corte partenopea, con sentenza 22 maggio 1998, rigettava il primo, accoglieva per quanto di ragione il secondo (riducendo la condanna della UNIASS al pagamento, in favore del FIORONI, di L. 17.200.000 invece di L. 19.200.000 frutto di mero errore di calcolo) e compensava le spese del grado. Riteneva sostanzialmente la suddetta Corte che la sentenza impugnata avesse "fatto corretta applicazione delle risultanze di causa” in ordine alla dinamica del sinistro e che anche la liquidazione dei danni al FO fosse immune da critiche, essendo ogni pregiudizio confluito nel danno biologico. Ha proposto ricorso per cassazione il FO, sulla base di due motivi. Nessuna parte intimata si è costituita in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla dinamica del sinistro (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamentando che il giudice di appello non abbia attribuito la dovuta rilevanza a due testi che, essendo appartenenti all'Arma dei Carabinieri, meritavano particolare considerazione. La censura non coglie nel segno. Essa è già stata vanificata dal suddetto giudice che sulla scorta del rapporto della Polistrada, ha concluso che essendo al FO addebitabile una condotta di guida in spregio a fondamentali norme di comportamento (eccesso di velocità ed invasione della semicarreggiata opposta), la sua responsabilità nella determinazione dell'incidente dovesse ritenersi prevalente rispetto a quella del LA che, peraltro, non andava esente da colpa per non avere tenuto una velocità prudenziale (rispettivamente 60 e 40%). Ora è certo che la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'accertamento e la graduazione delle colpe dei conducenti coinvolti rientrano fra gli apprezzamenti di fatto devoluti istituzionalmente ai giudici di merito, i quali sono tenuti soltanto a darne una motivazione priva di errori giuridici e/o di vizi logici, e non ad esaminare partitamente tutte le varie emergenze processuali che, ove pretermesse, significano una valutazione di irrilevanza in presenza di altre contrastanti acquisizioni probatorie. Il primo mezzo va, pertanto, rigettato. Con il secondo motivo il FO, denunciando un ulteriore vizio di motivazione sull'altro punto decisivo della controversia relativo alla liquidazione del danno (art. 360 n. 5 c.p.c.), formula per la precisione due censure, addebitando alla Corte territoriale di avere "dimenticato" il danno patrimoniale, facendolo confluire in modesta misura nel danno biologico e di avere accolto l'appello incidentale della UNIASS, aumentando il danno alle cose dalle effettive L. 17.200.000 a L. 19.200.000, ravvisando in ciò un errore di calcolo del primo giudice. La prima censura è infondata. Essa si infrange, infatti, contro l'accertamento con il quale il giudice di appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha liquidato il solo danno biologico (cioè alla salute) alla luce dell'età avanzata dell'offese (69 anni), delle pregresse malattie (cardiopatia curata anche chirurgicamente), della durata dell'invalidità (40+30 giorni) e della modestia dei postumi, ritenendo infondate o, quanto meno, non provate le richieste risarcitorie per lucro cessante connesso all'invalidità temporanea ed alla permanente. Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e/o di vizi logici e certamente non confutabile con le argomentazioni mosse dal ricorrente che, nella sostanza, si limita a lamentare l'omessa considerazione delle denunce fiscali. E' invece fondata la seconda doglianza perché la Corte territoriale ha ritenuto di correggere un errore di calcolo inesistente. Infatti essa non si è avveduta che il Tribunale aveva sì indicato in L.
5.600.000 la percentuale risarcibile del danno alle cose (il 40%) ma aveva anche liquidato rivalutazione ed interessi all'attualità (cioè fino alla pronuncia), elevando tale somma a L.
7.600.000 che sommate a L. 11.600.000 (dato pacifico) danno il risultato complessivo appunto di L. 19.200.000, esattamente calcolato in prime cure. Pertanto, il secondo motivo va accolto per quanto di ragione. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al profilo di censura riconosciuto fondato e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte a qua, che provvederà anche alle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo motivo ed accoglie per quanto di ragione il secondo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE arian Fiducia Schel m IL CANCELLIERE C1 IN SO Depositata in Cancelleria E T joggi, li 11.3.201 M E R P U S E IL CANCELLERE CU R O T N O C IN SO CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia LOST 129.11 delle Entrate di Roma 21 .
1.2012 serie 4 al n. 27-62 versate € 161,77 2,66 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 149,77 1900 8065 161,77