CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10131 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10131 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza assunta in data 10 Aprile 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente NI EP in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dalla data del 10 Gennaio 2013 al 17 Luglio 2014, data in cui veniva assolto dal Tribunale di Reggio Calabria dalla contestazione di cui all'art.416 bis cod.pen. e art. 4 L.146/2006 con sentenza che veniva confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, afferma la ricorrenza della causa ostativa alla riparazione in quanto il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di un comportamento di apparente contiguità all'associazione criminale riconducibile al clan guidato da MA AN laddove, a seguito della aggiudicazione alla ditta NISCA di Cotrone di un appalto pubblico, nel comune di San Luca, per la realizzazione della "Casa della Legalità e della Cultura", interpellato dalla ditta aggiudicataria per una collaborazione nella esecuzione degli interventi, avrebbe posto in essere un'opera di intermediazione tra l'aggiudicatario e le realtà criminali operanti nella zona, collegate alla persona del MA, segnalando all'appaltatore la figura dell'arch.Iofrida, vicino a MA AN e sottoposto a misura cautelare quale indiziato di partecipazione al clan Mammoliti "Fischiante". Questi era stato nominato direttore tecnico della ditta aggiudicataria, cui era conseguito l'affidamento della esecuzione delle opere ad altra ditta intestata a MA EF, nipote di MA AN, in tale modo rimanendo eluso il divieto di subappalto previsto dalla normativa pubblicistica e al contempo favorendo l'impiego di una realtà imprenditoriale contigua al gruppo criminoso sopra indicato. Assume il giudice distrettuale che i giudici di merito, pure escludendo la strutturata partecipazione del NI all'associazione criminosa e l'adesione alla realtà criminosa mafiosa, nondimeno aveva cooperato, insieme allo FR e al MESSINE° con il quale era solito interloquire, affinchè la impresa aggiudicataria dell'appalto concedesse le opere all'impresa di EF Mammoliti, sulla base di un sub-appalto occulto e non autorizzato, finendo per agevolare la "schermatura" dell'attività della ditta che effettivamente svolgeva i lavori, riconducibile ad un gruppo di interessi che costituiva la massima espressione della criminalità organizzata del territorio. In tale 1 modo aveva realizzato un comportamento idoneo a trarre in inganno l'AG procedente, la quale aveva erroneamente ritenuto che lo stesso fosse inserito organicamente nell'ambito criminale contestato. Tale condotta, pure non riconosciuta idonea alla integrazione della partecipazione al reato associativo, risultava comunque processualmente accertata e, nel diverso giudizio prognostico devoluto al giudice della riparazione, era tale da integrare una ipotesi di colpa grave, ostativa al beneficio, in quanto idonea a creare una apparenza di contiguità al contesto criminale influendo sinergicamente sull'adozione e sul mantenimento della cautela. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, NI EP, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, per carenza di motivazione in relazione all'accertamento della colpa ostativa e, comunque > per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa allo stesso riconosciuti rispetto all'adozione della misura cautelare coercitiva,. in assenza di qualsivoglia profilo indiziante della partecipazione all'associazione criminale, non essendo stati accertati reali rapporti tra il NI e il MA, ed essendo risultata esclusa l'adesione del NI ai metodi e alle modalità di manifestazione della realtà criminosa mafiosa. Invero il NI non risultava avere assunto alcuna iniziativa per convincere l'aggiudicatario dei lavori a sub-appaltare l'opera ad altro soggetto ovvero per escludere dal mercato altri concorrenti, essendosi egli limitato a favorire l'operatività del MA quale gestore occulto dell'impresa intestata al nipote. Sotto questo profilo la parte ricorrente assumeva che si era in presenza di ipotesi di ingiustizia formale in quanto il combinato disposto delle sentenze di merito avevano di fatto esclusó la ricorrenza di gravità indiziaria ai fini dell'emissione della cautela. 4. Si è costituito in giudizio in Ministero della Economia e delle Finanze tramite l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto della domanda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a 2 motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, 23/04/2015 n.33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, 29/01/2014 n.21575 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, Maltese Rv. 258092; sez.3, 1/07/2014, Pistorio, 260397). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente nel primo motivo di ricorso. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione innpeditiva di cui all'art.314 comma :I ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal NISTRA, nel 3 contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dal comportamento da quest tenuto in occasione della esecuzione del rapporto di appalto nel quale edli aveva svolto un'attività di intermediazione segnalando all'imprenditore aggiudicatario un soggetto, nella persona dell'architetto FR, vicino al clan MA e già sottoposto a misura cautelare, nonché dai contatti direttamente intervenuti tra NI e MA AN e con il direttore dei lavori MESSINE° da cui emergeva che una ditta, riconducibile al capo dell'organizzazione criminale, MAMOLITI AN si era di fatto sovrapposta nella esecuzione dei lavori, in violazione della disciplina del rapporto di appalto pubblico, che vietava il sub appalto. Il giudice distrettuale, con argomenti del tutto logici e lineari, ha rappresentato come il ricorrente avesse la consapevolezza che, mediante la propria intermediazione, era stata favorita l'operatività di una realtà imprenditoriale opaca e non autorizzata, mediante l'impiego di manodopera alle dipendenze dello stesso MA. 3.1 Invero la condotta tenuta dal ricorrente ha determinato un'apparenza di complicità o comunque di intermediazione nell'azione delittuosa, che aveva ancora più orientato gli investigatori a riconoscere l'esistenza di un panorama indiziario compatibile con l'agevolazione di soggetti (quali lo FR e il EO) in stretto collegamento con il clan mafioso (MA). 4. Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità con esponenti di clan mafioso, dall'altra di integrazione in uno specifico episodio di interferenza nella esecuzione di un appalto pubblico idoneo ad avvantaggiare gli affari di un esponente di spicco della realtà criminale calabrese, nella consapevolezza di operare in palese elusione della disciplina degli appalti, che vieta la intermediazione in favore di imprese diverse dal formale aggiudicatari, in assenza di autorizzazioni legali o convenzionali e a favore di soggetti indiziati di partecipare ad una associazione di stampo mafioso. 4.1 Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati come compartecipazione alle pretese criminali o comunque quale adesione e avallo ai metodi estorsivi da terzi praticati, e come tali improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza. Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza 4 peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali espressione di intima vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata (cfr. sul punto conformi, sez.4, n.8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv. 262436, sez.U, n.1153 del 30/10/2008 Racco;
sez.4, n.51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv.257878; n.53361 del 21 Novembre 2018, Puro). 4.2 Ciò premesso il giudice territoriale si è conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ric:orrente. Coerentemente alle pronunce sopra evidenziate il giudice distrettuale ha enucleato le specifiche condotte contestate al ricorrente le quali erano comunque risultate accertate nel giudizio che pure aveva condotto all'assoluzione del NISTRA 4.3 Invero la condotta tenuta dalla ricorrente, sia in ragione delle relazioni malavitose intrattenute nel contesto criminale di riferimento, sia in ragione delle azioni concretamente realizzate e interpretate quale apporto agevolativo, ha determinato un'apparenza di complicità o comunque di vicinanza ad ambienti malavitosi e,in particolare > a componenti del gruppo associativo organizzato di cui in imputazione, influendo in tal modo nell'adozione della misura cautelare nei suoi confronti. 4.4 A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa della parte ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiustizia formale e di effettività della tutela riparatoria la circostanza che al NISTRA siano contestati come addebiti colposi le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità per il reato di agevolazione dell'associazione mafiosa. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 4.5 Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato e alla luce 5 delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio. 4.6 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuta penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (lo afferma la sentenza D'Ambrosio S.U. del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del 2/07/2019, Messina Maria, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative) soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ernneneusi, come nella specie, dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 5. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato alle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente, idonee a contrastare la pretesa risarcitoria e utili ai fini della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente/ che liquida euro mille. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10131 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza assunta in data 10 Aprile 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente NI EP in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dalla data del 10 Gennaio 2013 al 17 Luglio 2014, data in cui veniva assolto dal Tribunale di Reggio Calabria dalla contestazione di cui all'art.416 bis cod.pen. e art. 4 L.146/2006 con sentenza che veniva confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, afferma la ricorrenza della causa ostativa alla riparazione in quanto il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di un comportamento di apparente contiguità all'associazione criminale riconducibile al clan guidato da MA AN laddove, a seguito della aggiudicazione alla ditta NISCA di Cotrone di un appalto pubblico, nel comune di San Luca, per la realizzazione della "Casa della Legalità e della Cultura", interpellato dalla ditta aggiudicataria per una collaborazione nella esecuzione degli interventi, avrebbe posto in essere un'opera di intermediazione tra l'aggiudicatario e le realtà criminali operanti nella zona, collegate alla persona del MA, segnalando all'appaltatore la figura dell'arch.Iofrida, vicino a MA AN e sottoposto a misura cautelare quale indiziato di partecipazione al clan Mammoliti "Fischiante". Questi era stato nominato direttore tecnico della ditta aggiudicataria, cui era conseguito l'affidamento della esecuzione delle opere ad altra ditta intestata a MA EF, nipote di MA AN, in tale modo rimanendo eluso il divieto di subappalto previsto dalla normativa pubblicistica e al contempo favorendo l'impiego di una realtà imprenditoriale contigua al gruppo criminoso sopra indicato. Assume il giudice distrettuale che i giudici di merito, pure escludendo la strutturata partecipazione del NI all'associazione criminosa e l'adesione alla realtà criminosa mafiosa, nondimeno aveva cooperato, insieme allo FR e al MESSINE° con il quale era solito interloquire, affinchè la impresa aggiudicataria dell'appalto concedesse le opere all'impresa di EF Mammoliti, sulla base di un sub-appalto occulto e non autorizzato, finendo per agevolare la "schermatura" dell'attività della ditta che effettivamente svolgeva i lavori, riconducibile ad un gruppo di interessi che costituiva la massima espressione della criminalità organizzata del territorio. In tale 1 modo aveva realizzato un comportamento idoneo a trarre in inganno l'AG procedente, la quale aveva erroneamente ritenuto che lo stesso fosse inserito organicamente nell'ambito criminale contestato. Tale condotta, pure non riconosciuta idonea alla integrazione della partecipazione al reato associativo, risultava comunque processualmente accertata e, nel diverso giudizio prognostico devoluto al giudice della riparazione, era tale da integrare una ipotesi di colpa grave, ostativa al beneficio, in quanto idonea a creare una apparenza di contiguità al contesto criminale influendo sinergicamente sull'adozione e sul mantenimento della cautela. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, NI EP, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, per carenza di motivazione in relazione all'accertamento della colpa ostativa e, comunque > per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa allo stesso riconosciuti rispetto all'adozione della misura cautelare coercitiva,. in assenza di qualsivoglia profilo indiziante della partecipazione all'associazione criminale, non essendo stati accertati reali rapporti tra il NI e il MA, ed essendo risultata esclusa l'adesione del NI ai metodi e alle modalità di manifestazione della realtà criminosa mafiosa. Invero il NI non risultava avere assunto alcuna iniziativa per convincere l'aggiudicatario dei lavori a sub-appaltare l'opera ad altro soggetto ovvero per escludere dal mercato altri concorrenti, essendosi egli limitato a favorire l'operatività del MA quale gestore occulto dell'impresa intestata al nipote. Sotto questo profilo la parte ricorrente assumeva che si era in presenza di ipotesi di ingiustizia formale in quanto il combinato disposto delle sentenze di merito avevano di fatto esclusó la ricorrenza di gravità indiziaria ai fini dell'emissione della cautela. 4. Si è costituito in giudizio in Ministero della Economia e delle Finanze tramite l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto della domanda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a 2 motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, 23/04/2015 n.33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, 29/01/2014 n.21575 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, Maltese Rv. 258092; sez.3, 1/07/2014, Pistorio, 260397). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente nel primo motivo di ricorso. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione innpeditiva di cui all'art.314 comma :I ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal NISTRA, nel 3 contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dal comportamento da quest tenuto in occasione della esecuzione del rapporto di appalto nel quale edli aveva svolto un'attività di intermediazione segnalando all'imprenditore aggiudicatario un soggetto, nella persona dell'architetto FR, vicino al clan MA e già sottoposto a misura cautelare, nonché dai contatti direttamente intervenuti tra NI e MA AN e con il direttore dei lavori MESSINE° da cui emergeva che una ditta, riconducibile al capo dell'organizzazione criminale, MAMOLITI AN si era di fatto sovrapposta nella esecuzione dei lavori, in violazione della disciplina del rapporto di appalto pubblico, che vietava il sub appalto. Il giudice distrettuale, con argomenti del tutto logici e lineari, ha rappresentato come il ricorrente avesse la consapevolezza che, mediante la propria intermediazione, era stata favorita l'operatività di una realtà imprenditoriale opaca e non autorizzata, mediante l'impiego di manodopera alle dipendenze dello stesso MA. 3.1 Invero la condotta tenuta dal ricorrente ha determinato un'apparenza di complicità o comunque di intermediazione nell'azione delittuosa, che aveva ancora più orientato gli investigatori a riconoscere l'esistenza di un panorama indiziario compatibile con l'agevolazione di soggetti (quali lo FR e il EO) in stretto collegamento con il clan mafioso (MA). 4. Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità con esponenti di clan mafioso, dall'altra di integrazione in uno specifico episodio di interferenza nella esecuzione di un appalto pubblico idoneo ad avvantaggiare gli affari di un esponente di spicco della realtà criminale calabrese, nella consapevolezza di operare in palese elusione della disciplina degli appalti, che vieta la intermediazione in favore di imprese diverse dal formale aggiudicatari, in assenza di autorizzazioni legali o convenzionali e a favore di soggetti indiziati di partecipare ad una associazione di stampo mafioso. 4.1 Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati come compartecipazione alle pretese criminali o comunque quale adesione e avallo ai metodi estorsivi da terzi praticati, e come tali improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza. Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza 4 peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali espressione di intima vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata (cfr. sul punto conformi, sez.4, n.8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv. 262436, sez.U, n.1153 del 30/10/2008 Racco;
sez.4, n.51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv.257878; n.53361 del 21 Novembre 2018, Puro). 4.2 Ciò premesso il giudice territoriale si è conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ric:orrente. Coerentemente alle pronunce sopra evidenziate il giudice distrettuale ha enucleato le specifiche condotte contestate al ricorrente le quali erano comunque risultate accertate nel giudizio che pure aveva condotto all'assoluzione del NISTRA 4.3 Invero la condotta tenuta dalla ricorrente, sia in ragione delle relazioni malavitose intrattenute nel contesto criminale di riferimento, sia in ragione delle azioni concretamente realizzate e interpretate quale apporto agevolativo, ha determinato un'apparenza di complicità o comunque di vicinanza ad ambienti malavitosi e,in particolare > a componenti del gruppo associativo organizzato di cui in imputazione, influendo in tal modo nell'adozione della misura cautelare nei suoi confronti. 4.4 A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa della parte ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiustizia formale e di effettività della tutela riparatoria la circostanza che al NISTRA siano contestati come addebiti colposi le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità per il reato di agevolazione dell'associazione mafiosa. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 4.5 Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato e alla luce 5 delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio. 4.6 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuta penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (lo afferma la sentenza D'Ambrosio S.U. del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del 2/07/2019, Messina Maria, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative) soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ernneneusi, come nella specie, dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 5. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato alle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente, idonee a contrastare la pretesa risarcitoria e utili ai fini della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente/ che liquida euro mille. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Febbraio 2023.