Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
Il giudice che accerti - per mancata presentazione delle conclusioni, all'esito del dibattimento in primo grado - la revoca della costituzione di parte civile e, conseguentemente, ometta la pronuncia in ordine al risarcimento del danno, non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile in quanto tale pronuncia è consentita solo nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subìti dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 26192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26192 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1392
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 39471/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN EN N. IL 24/09/1945;
avverso la sentenza n. 5/2008 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 08/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA IN FATTO
GR CE, condannato, anche al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, in primo grado dal Giudice di pace di Cattolica Eraclea, con sentenza del 4 aprile 2008, per i delitti di ingiuria in danno di SO AR e LI NI e minaccia nei confronti del solo SO, veniva dichiarato, dal Tribunale di Agrigento con sentenza in data 8 aprile 2009, non punibile ex art. 599 c.p., comma 1, in ordine al reato di ingiuria. Il Giudice di appello, inoltre, confermava l'affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia del GR e condannava lo stesso anche alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile.
Con il ricorso per Cassazione GR CE deduceva:
1) il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 612 c.p., perché il giudice di appello non aveva indicato quali prove fossero state utilizzate per pervenire ad una affermazione di responsabilità;
2) la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione avendo il giudice di appello condannato il GR alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, pur avendo ritenuta revocata la costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni in primo grado;
3) la mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile perché eseguita in forma globale, senza specificazione delle varie voci.
Il primo motivo posto a sostegno del ricorso è manifestamente infondato e di merito.
Le due sentenze di merito sul punto concernente la affermazione di responsabilità del GR in ordine al delitto di minaccia sono conformi e, quindi, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le due motivazioni si integrano. Orbene il giudice di secondo grado ha esaminato con attenzione il materiale probatorio e non ha manifestato alcun dubbio in ordine al fatto che il GR, recatosi sotto l'abitazione dei SO, abbia profferito frasi minacciose ed ingiuriose.
Su tale punto il Tribunale di Agrigento ha confermato pienamente quanto era stato affermato dal giudice di primo grado. Ciò che non è stato condiviso dal giudice di secondo grado è stata la valutazione dei testimoni della difesa, che, secondo il Tribunale, erano attendibili quando avevano riferito che anche il SO aveva ingiuriato il GR.
Ciò ha determinato la applicazione della esimente di cui all'art.599 c.p., comma 1. Quanto alla frase minacciosa, pacifico essendo che essa era stata pronunciata dal GR, tenuto conto anche di quanto stabilito dal giudice di primo grado, il Tribunale, disattendendo le deduzioni difensive, ne ha riaffermato la valenza minacciosa. È appena il caso di ricordare che può anche darsi che il SO abbia risposto con minacce alla frase minatoria del ricorrente, tenuto conto del fatto che tra le due famiglie non correva buon sangue, ma che ciò non influisce sul reato commesso perché la esimente della reciprocità non è applicabile anche alla minaccia. Correttamente, pertanto, il giudice di appello è pervenuto alla conferma della decisione di primo grado sul punto, dovendosi, peraltro, ritenere disatteso ogni argomento difensivo incompatibile con la decisione assunta.
Appare, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione. Dalla motivazione non molto chiara sul punto della sentenza impugnata sembra doversi desumere che il Tribunale, in applicazione dell'art.82 c.p.p., comma 2, abbia accertato la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile all'esito del dibattimento di primo grado ed abbia, per tale ragione, ritenuto la revoca tacita della costituzione.
Sul punto, peraltro, non vi stata alcuna impugnazione della parte civile.
Nonostante tale statuizione il Tribunale ha ritenuto di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Tale decisione non può essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., infatti, il giudice condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Orbene nel momento in cui il giudice accerta la revoca della costituzione di parte civile e, conseguentemente, ometta la pronuncia in ordine al risarcimento del danno, non essendo stato lo stesso richiesto, deve astenersi anche dalla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, perché una tale pronuncia è consentita soltanto in caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
L'accoglimento del secondo motivo di impugnazione rende superfluo l'esame del terzo motivo di impugnazione.
Deve essere omessa la condanna alle spese del procedimento del ricorrente, essendo stato accolto parzialmente il ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina;
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010