Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 26192
CASS
Sentenza 3 giugno 2010

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Il giudice che accerti - per mancata presentazione delle conclusioni, all'esito del dibattimento in primo grado - la revoca della costituzione di parte civile e, conseguentemente, ometta la pronuncia in ordine al risarcimento del danno, non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile in quanto tale pronuncia è consentita solo nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subìti dalla parte civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 26192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26192
    Data del deposito : 3 giugno 2010

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