Sentenza 16 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di diritti del coniuge separato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 anche il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, in quanto equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non), può richiedere la pensione di reversibilità, atteso che a questi fini opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte
Commentari • 7
- 1. Pensione di reversibilità al coniuge separatoLaura Bazzan · https://www.studiocataldi.it/ · 9 febbraio 2022
Quando spetta la pensione di reversibilità al coniuge separato Pensione di reversibilità al separato con colpa o addebito Misura della reversibilità al coniuge separato Pensione di reversibilità: incompatibilità Domanda per la pensione di reversibilità Quando spetta la pensione di reversibilità al coniuge separato [Torna su] La pensione di reversibilità, ovvero l'erogazione previdenziale riconosciuta ai familiari del lavoratore defunto titolare di trattamento pensionistico, spetta anche al coniuge separato quando l'iscrizione del dante causa all'ente previdenziale risulta antecedente alla sentenza di separazione. Nonostante gli enti previdenziali sovente richiedano quale ulteriore …
Leggi di più… - 2. Come richiedere la reversibilità della pensione?Noemi Secci · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 settembre 2021
- 3. Pensione di reversibilità 2021Noemi Secci · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 giugno 2021
- 4. Separazione con Addebito: significato ed effettiAvv. Simona Zuccarini · https://www.chiarini.com/ · 21 marzo 2020
§ 1. La separazione con addebito e gli obblighi reciproci a carico dei coniugi Descriviamo i principali doveri di carattere personale derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.), la cui violazione può dar luogo a separazione con addebito: FEDELTA': l'obbligo di fedeltà, all'esito dell'evoluzione del costume, ha subìto una metamorfosi: oggi nessuno più sosterrebbe che fedeltà significhi esclusività sessuale. Venuto meno il profilo pubblicistico (basti pensare che un tempo l'adulterio della moglie ed il concubinato del marito erano dei reati), la fedeltà è posta a tutela della comunione di vita tra i coniugi e va sganciata da una restrittiva formulazione in chiave sessuale per essere riferita …
Leggi di più… - 5. Pensione di reversibilità anche al coniuge separato con addebitoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 febbraio 2020
Ha diritto alla pensione di reversibilità l'ex coniuge cui sia stata addebitata la separazione, che al momento della domanda non beneficiava dell'assegno di mantenimento o dell'assegno alimentare a carico del de cuius La vicenda La ricorrente aveva agito in giudizio al fine di veder accertato il proprio diritto alla pensione di reversibilità dell'ex marito, e aveva pertanto, domandato la condanna dell'INPS alla riliquidazione del relativo trattamento, nonché all'annullamento del provvedimento con il quale le era stato chiesto di restituire alcuni ratei già percepiti. A fondamento della propria domanda la ricorrente espose di essersi sposata nel 1967; dal matrimonio nacquero quattro figli …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15516 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LI, legalmente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione;
difesa dall'avv. Alessandro Garlatti con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 295 in data 16 novembre 2000 (R.G. 653/2000);
sentiti, nella Pubblica udienza del 12 giugno 2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano ha giudicato infondato l'appello di LI SI e confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta contro l'Inps per il pagamento della pensione di riversibilità dal mese successivo alla morte del coniuge legalmente separato, avvenuta il 25 aprile 1997. La separazione legale era stata pronunciata con addebito ad entrambi i coniugi e non era stato stabilito assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare, nel presupposto della sufficienza dei mezzi economici a disposizione della SI.
La Corte di appello ha ritenuto decisivo l'elemento dell'inesistenza di una situazione di bisogno accertata per negare il diritto rivendicato, aggiungendo che, comunque, non era stata fornita la prova che il coniuge avesse in vita provveduto in via fissa e continuativa alla corresponsione di somme finalizzate a sopperire alle ordinarie esigenze di vita della SI.
La cassazione della sentenza è domandata da LI SI con ricorso per un unico motivo, al quale resiste l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto e vizio della motivazione perché, a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, la pensione di riversibilità spetta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, senza che sia richiesta la sussistenza del diritto al mantenimento;
in ogni caso, era stata fornita la prova dello stato di bisogno. La Corte giudica il ricorso fondato quanto al primo profilo di censura, restando assorbito l'altro profilo.
Con la sent. n. 14 del 1980, la Corte Costituzionale giudicò non fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 38 Cost., comma primo e secondo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale dispone, con riguardo al trattamento di riversibilità, che non ha diritto alla pensione il coniuge quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione per sua colpa.
Gli argomenti a sostegno dell'incompatibilità costituzionale della disposizione erano i seguenti: negandosi il diritto alla pensione al coniuge separato per sua colpa, anche se inabile al lavoro ed indigente, si nega il diritto di ogni cittadino che versi in tali circostanze all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost., comma primo;
in violazione dell'art. 38, comma secondo, Cost., l'assistenza garantita al lavoratore, ed estesa ai componenti del nucleo familiare, viene a gravare sulla famiglia;
ingiustificatamente il regime previdenziale sarebbe differenziato a seconda che il coniuge superstite sia separato o meno per propria colpa, e venuta meno, con la riforma del diritto di famiglia, la separazione per colpa, il coniuge cui la separazione è addebitabile avrebbe diritto alla pensione solo in relazione alla data di pronuncia della sentenza posteriore alla entrata in vigore della nuova disciplina. Osservò a confutazione dei detti argomenti il giudice delle leggi:
che la pensione di riversibilità ha carattere e contenuto diverso dai mezzi assistenziali e previdenziali previsti nell'art. 38 Cost., il quale non impone al legislatore di attribuire siffatto trattamento pensionistico anche in quelle ipotesi di inabilità al lavoro e di indigenza per le quali, con altri appositi mezzi, è garantita l'assistenza del cittadino;
e poiché titolare del diritto assistenziale è esclusivamente il lavoratore, la tutela del nucleo familiare resta affidata alla legge ordinaria;
la situazione del coniuge superstite, nel sistema della legge, è quella meglio protetta in seno al nucleo familiare del pensionato;
l'esclusione del coniuge separato per sua colpa si spiega poiché vi è un più pronunciato allentamento del vincolo matrimoniale, con disaffezione ed estraneità alla vita ed all'attività lavorativa del coniuge deceduto;
e del resto, la separazione per colpa rileva, secondo il codice civile, nella sfera dei rapporti patrimoniali, privando il coniuge colpevole del diritto al mantenimento;
ne' è esatto che il coniuge, cui la separazione viene addebitata ai sensi del nuovo testo dell'art. 151 c.c., e che perde il diritto al mantenimento, abbia diritto alla pensione di riversibilità, mentre la differenza di trattamento che fa capo all'addebitabilità trova la stessa ragionevole giustificazione riconosciuta per la colpa. Concluse la Corte che i principi costituzionali invocati non esigevano che il coniuge separato per sua colpa ricevesse la stessa tutela pensionistica del coniuge incolpevole. E tuttavia avvertì che spettava al legislatore stabilire come al coniuge colpevole potessero essere corrisposti un assegno o una pensione alimentare (condizionata cioè allo stato di bisogno), così come è previsto in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato dagli artt. 81, comma quarto, e 88, commi quarto e quinto, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Investita nuovamente della medesima questione, con la sent. n. 286 del 1987, la Corte Costituzionale osservò, da una parte, che il legislatore non aveva affatto accolto l'invito, rivoltogli con la decisione n. 14 del 1980, di provvedere con apposita norma a soddisfare l'esigenza, anche allora considerata giusta, di attribuire ed coniuge del lavoratore privato, separato per colpa, e poi con addebito della separazione, una pensione o una quota di pensione di reversibilità condizionata allo stato di bisogno, e ciò specialmente quando vi sia il riconoscimento in suo favore del diritto agli alimenti, tenuto conto del fatto che il settore pubblico, già prima della riforma del diritto di famiglia, prevedeva, a favore dello stesso coniuge separato per colpa, l'attribuzione di una quota della pensione di riversibilità;
dall'altra, rilevò l'evoluzione dell'istituto della pensione di riversibilità e la più incisiva generazione del principio di solidarietà (artt. 3 e 38 Cost.), secondo le considerazioni già svolte nella decisione n. 169 del 1986, l'espansione della linea di tendenza all'unificazione o, quanto meno, all'equiparazione dei regimi pensionistici dei lavoratori pubblici e privati, e soprattutto l'evoluzione della disciplina legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del matrimonio.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte Costituzionale decise di "dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, e la pronuncia è stata così espressa nel dispositivo:
"dichiara la illegittimità costituzionale: a) dell'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945 n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); b) dell'art. 23, comma quarto, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento
dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari);
nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato".
Successivamente, è stata anche pronunciata l'illegittimità costituzionale, sempre per violazione degli artt. 38 e 3 Cost., dell'art. 20, comma primo, lett. a), della legge 2 febbraio 1973 n. 12, relativo al trattamento pensionistico corrisposto dall'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità il coniuge superstite, quando sia stata pronunziata la sentenza di separazione legale per colpa dello stesso (C. Cost. n. 1009 del 1988). È certo che, nelle due menzionate decisioni, nucleo essenziale della motivazione e che non è più giustificabile, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale introdotta dal novellato art. 151 c.c., il diniego al coniuge, cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli, ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto al coniuge del divorziato al quale la pensione di riversibilità è corrisposta quando sia titolare dell'assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della riversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.
E tuttavia, il dispositivo delle decisioni, conforme, del resto, all'enunciato della motivazione, presenta un significato letterale univoco, quanto alla determinazione dell'effetto caducatorio delle norme che sanciscono l'esclusione del coniuge separato per colpa dal beneficio della pensione di riversibilità. Non si è presenza, quindi, di quelle ipotesi in cui si devono enucleare dai contenuti della motivazione i criteri necessari per il riscontro dell'oggetto della decisione e delle disposizioni con essa caducate (cfr. Cass. 15 marzo 2001, n. 3756), siccome nella fattispecie esiste perfetta coerenza tra la lettera del dispositivo, che non richiama in alcun modo la motivazione al fine di precisare la portata dell'innovazione normativa, e gli stessi contenuti della motivazione, dal momento che la sentenza non assume alcuna posizione in ordine all'applicabilità al coniuge separato per colpa, o al quale la separazione è addebitata, di uno dei regimi giuridici della pensione di riversibilità considerati come parametri di legittimità costituzionale: quello del coniuge divorziato, ovvero quello vigente per le pensioni statali.
Le considerazioni contenute nella motivazione, invero, se conducono con sicurezza ad equiparare la separazione per colpa a quello con addebito (e ciò anche in base alla decisione n. 14 del 1980), non autorizzano minimamente l'interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se contenuti precettivi ulteriori è possibile individuare, essi riguardano esclusivamente il legislatore, indubbiamente autorizzato a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla riversibilità, ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni. Nè l'attuale assetto normativo, come determinato dall'intervento della Corte Costituzionale, può essere sospettato di contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che la condizione del coniuge separato non è comparabile con quella del divorziato, mentre il diverso trattamento riservato ai dipendenti statali, potrebbe indurre e semmai a dubitare della legittimità di questo, e non certo del trattamento più favorevole del settore privato.
In conclusione, caducata l'esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, che gli spetta a norma dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Pertanto, la sentenza impugnata è incorsa in violazione di norme di diritto nel rigettare la domanda di LI SI perché la sentenza di separazione con addebito non aveva posto a carico del coniuge obblighi di mantenimento o alimentari e non era comprovato lo stato di bisogno, atteso che, a seguito della sentenza costituzionale n. 286 del 1987, anche per il coniuge separato per colpa, o con addebito della separazione opera, ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.
La cassazione della sentenza per violazione di norme di diritto consente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, con l'accoglimento della domanda proposta da LI SI nei confronti dell'Inps. La novità della questione induce a compensare interamente le spese dei giudizi di merito e del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara il diritto di LI SI alla pensione di reversibilità; compensa interamente le spese dei giudizi di merito e del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2003