Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU3475/02 IN NON ADIDAS SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 22278/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 8331 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.17/12/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIA DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE 2001 NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLO TIZIANA FERRANDI, giusta delega 5104 -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 830/98 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 23/11/98 R.G.N. 1053/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bolzano del 27/11/96 FA VA conveniva in giudizio la Ferrovie sello Stato Spa per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita applicando il disposto di cui all'art. 96, comma IV, del CCNL 1990/92, secondo cui i venefici economici previsti dal contratto si applicavano al “personale tutto, comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale". Il Pretore accoglieva la domanda ed il Tribunale di Bolzano, investito in grado di appello ad istanza delle ferrovie, con sentenza del 6 – 23/11/98, confermava la decisione, precisando che ai sensi dell'art. 14 L. n. 829 del 14/12/73 l'indennità di buonuscita è data dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio mensile e che era controverso fra le parti se il calcolo dovesse essere prendendo a base lo stipendio effettivamente percepito, o quello spettante in base al CCNL vigente. L'art. 96 del CCNL 1990/92, intitolato “trattamento di quiescenza e previdenza", prevedeva al IV comma che “i benefici relativi alla parte tabellare sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto ..cessato dal servizio, con diritto a pensione ... nel periodo di vigenza contrattuale". La tesi delle Ferrovie, secondo cui la disposizione era applicabile al solo trattamento di quiescenza e non anche ai fini della liquidazione della buonuscita, non era condivisibile, in quanto evidente era la logica della disposizione: evitare, cioè, che i ritardi nella stipula nel nuovo contratto comportassero un ingiustificata discriminazione a danno di chi fosse stato collocato a riposo;
se questo principio è applicabile per il trattamento di quiescenza, come affermava lo stesso appellante, non vi era ragione per non applicarlo anche alla liquidazione dell'indennità di buonuscita;
il principio espresso dal brocardo "rubrica lex non est lex" era applicabile non solo alla legge, ma anche a documenti di natura negoziale, con la conseguenza che era irrilevante il titolo del citato art. 96, che prevedeva la corresponsione integrale, alle scadenze previste, degli aumenti retributivi non solo al personale in servizio, ma anche a quello collocato a riposo nel periodo di vigenza del contratto;
da qui deriva la logica conseguenza che nella liquidazione della indennità di buonuscita si debba tenere conto non dello stipendio di fatto percepito, ma di quello spettante, anche per la natura retribuzione differita che ha il detto emolumento di fine rapporto. Peraltro anche l'art. 38 del CCNL prevedeva che l'aumento tabellare fosse considerato anche ai fini della indennità di buonuscita. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Ferrovie dello Stato Spa, fondato su un solo motivo. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELL DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 14 L. n 829 del 14/12/73, 12 delle preleggi al c.c., 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 96 CCNL 1990/92, nonché contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che non solo la rubrica di questa norma contrattuale ("trattamento di quiescenza e previdenza"), ma anche il 2 contenuto della stessa fa esclusivo riferimento al trattamento di quiescenza, in quanto il primo comma prevede l'applicabilità "per l'iscrizione del personale al fondo pensioni" del T. U. delle norme "sul trattamento di quiescenza" dei dipendenti dello Stato approvato con DPR n. 1032 del 29/12/73, al secondo comma l'applicabilità della L. n. 829 del 1973 ed al quarto l'integrale applicabilità dei benefici economici, alle scadenza previste, anche al personale collocato a riposto nel periodo di vigenza del contratto. L'indennità di buonuscita (quale retribuzione differita) ha natura diversa dal trattamento di quiescenza ed è disciplinata dal terzo comma dell'art. 96 del CCNL, che espressamente richiama l'art. 14 della L. n. 829 del 14/12/73, secondo cui l'indennità risulta dal “prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile ..", con chiaro riferimento a quello effettivamente percepito al momento del pensionamento, non potendosi tenere conto dei benefici economici maturati in un momento successivo alla cessazione dal servizio. Incongruo era infine il riferimento all'art. 38, comma V, del CCNL, che, prevedendo il calcolo dell'aumento tabellare ai fini della buonuscita, non poteva che riferirsi all'aumento già maturato al momento del collocamento a riposo e non a quello futuro che sarebbe maturato solo per i dipendenti rimasti in servizio. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui “nell'interpretazione del contratto collettivo per il 3 personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, e' corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilita' o meno ai fini del computo dell'indennita' di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non puo' contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi (in senso lato) previdenziale, secondo cui non dell'ordinamento computati nelle indennita' di fine rapporto possono essere emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. n. 7173 del 25/5/2001). Il Collegio condivide questo principio e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono le condizioni per la pronuncia di merito da parte della Corte, ai sensi del'art. 384 CPC, e quindi per il rigetto dell'originaria domanda. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese relative all'intero giudizio.
P. QM.
LA CORTE IL CANCELLIERE Depositato in Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo SUPRE ogg1 1 MAR 2002 nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma 17 dicembre 2001 IL CANCELLIERE eylich full Cancelleria IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE, pauline Mai 4