Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio può prendere in considerazione elementi sopravvenuti dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare, ma tale potere è condizionato oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello incidano sull'originaria legittimità del titolo cautelare trovando, in caso contrario, la loro naturale rilevanza nell'ambito di una autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il giudice del rinvio, invece di confermare o annullare, secondo i principi di diritto affermati nella sentenza rescindente, l'ordinanza di ripristino della misura cautelare sospesa dal gip nei confronti di una persona giuridica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2001, aveva disposto la revoca della misura per difetto sopravvenuto delle condizioni che ne legittimavano l'applicazione).
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2016, n. 8854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8854 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
8 8 5 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. PIERCAMILLO DAVIGO N. 271 - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO N. 47491/2015 Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA nei confronti di: CO NZ SPA avverso l'ordinanza n. 4/2014 TRIB. LIBERTA' di PISTOIA, del 16/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. gei Udit i difensor Avv.; す RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 30/05/2013, aveva disposto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2001, il ripristino della misura cautelare a suo tempo applicata nei confronti della VI EN s.p.a. (d'ora in poi semplicemente "Società"), cioè l'interdizione per sei mesi a contrattare con la Pubblica Amministrazione delle regioni Toscana e Liguria. La misura interdittiva era stata adottata in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), artt. 21 e 25 del citato D.Lgs., correlato ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p. e art. 353 c.p., comma 2, ascritti a VI TO quale socio di maggioranza ed institore della predetta Società. Era stato per altro accordato - ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, comma 1, - un periodo di sospensione della misura, al fine di consentire l'adozione delle misure idonee ad escludere l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 17. 2. Il Giudice per le indagini preliminari, alla scadenza del periodo, aveva ritenuto inadeguate le misure in concreto assunte dalla Società, ed aveva appunto disposto, in applicazione dell'art. 49, comma 3, il ripristino della misura interdittiva in oggetto.
3. Il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, aveva in seguito annullato il provvedimento, confutando il giudizio di insussistenza delle condizioni indicate all'art. 17, comma 1. Quanto al risarcimento del danno, era stata considerata satisfattiva l'istituzione, ad opera della Società, di un fondo di accantonamento per Euro 120.000,00, finalizzato a garantire la futura eliminazione delle conseguenze dannose del fatto. Riguardo all'adozione di un idoneo modello organizzativo, il Tribunale aveva valutato positivamente le misure prese, negando in particolare che dovesse considerarsi inadeguata la designazione del nuovo amministratore nella persona di VI OM, fratello di TO (presunto autore dei reati) e figlio di EN. Quanto infine alla messa a disposizione del profitto ricavato dall'illecito, in vista dell'eventuale confisca, si era apprezzata l'istituzione di un secondo accantonamento per 120.000,00 Euro, somma equivalente al 10% degli importi fatturati ed incassati dalla Società per i lavori relativi alle gare in contestazione, che il Tribunale aveva considerato corrispondente al profitto conseguito, da intendersi quale utile netto ricavato.
4. L'ordinanza di annullamento era stata impugnata dal Pubblico ministero, con ricorso accolto da questa Suprema Corte, con sentenza n. 326/2014 del 28/11/2013, che aveva considerato fondati parte soltanto dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione. In particolare, l'annullamento era stato disposto "per l'assorbente ed esaustivo profilo di non essersi la società "efficacemente", come impone il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17, lett. a), adoperata a risarcire integralmente il danno, ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato". Ciò per altro rilevando come, nei casi in esame, giudice di legittimite . possa sindacare i soli vizi derivanti da violazione di legge e dunque, in punto di corrispondenza della motivazione al suo modello legale, le sole fattispecie di mancanza grafica o sostanziale della motivazione medesima. Per questa ragione la Corte aveva ricusato di "prendere posizione" a proposito dei modelli organizzativi adottati dalla Società, ed in particolare dell'avvenuta designazione di VI OM quale amministratore, nonché a riguardo della quantificazione della somme dovute a titolo di risarcimento ovvero costitutive del profitto: in proposito il Tribunale aveva sviluppato una motivazione compiuta e non implausibile, con ciò restando escluso il denunciato vizio di violazione della legge. Una tale violazione, piuttosto, era stata riscontrata in punto di effettivo risarcimento del danno, a prescindere dalla sua determinazione quantitativa, non parendo alla Corte sufficiente la costituzione di un accantonamento a riserva indisponibile, certificata dal collegio sindacale, comunicato agli enti comunali, persone danneggiate dal reato, solo dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione. In sintesi, la legge richiederebbe una "diretta consegna alle persone danneggiate ... delle somme costitutive del risarcimento del danno prodotto ovvero con modalità che garantiscano la presa materiale della somma risarcita su iniziativa del danneggiato senza la necessità di una ulteriore collaborazione per la traditio dell'ente risarcente". Inoltre, poiché la disciplina in esame richiede non solo un'azione risarcitoria compiuta, ma anche l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque una efficace attivazione in tal senso, l'ente interessato sarebbe sempre chiamato ad "una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione o comunque contatto tra parti contrapposte, tale da doversi ritenere efficace l'essersi adoperato preteso dalla disposizione richiamata". Nel caso di specie ha proseguito la Corte la condotta della società era - consistita nell'offrire dieci giorni prima della scadenza del tempo di sospensione della misura una somma determinata unilateralmente, senza alcuna possibile interlocuzione da parte degli enti territoriali danneggiati dalla condotta costitutiva di reato. Ciò tra l'altro era stato attuato nei soli confronti dei Comuni, senza alcuna attività volta all'individuazione dei soggetti privati in ipotesi danneggiati attraverso le condotte di turbata libertà degli incanti. La Corte di legittimità, dunque, aveva annullato il provvedimento impugnato, chiamando il Giudice del rinvio "alla verifica degli impegni come sopra individuati".
5. Il giudizio di rinvio era stato definito dal Tribunale di Pistoia con provvedimento del 13.3.2014. che aveva nuovamente annullato il provvedimento del G.i.p. Il Tribunale, esplicitamente e motivatamente, aveva ritenuto di non esaminare l'ordinanza sottoposta al suo vaglio mediante l'originario appello del Pubblico ministero, ravvisando, a fronte di una espressa istanza difensiva in tal senso, le condizioni per una revoca della misura in atto, in forza della sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari in vista delle quali la misura stessa era stata a suo tempo adottata. Dopo avere argomentato circa la propria "competenza" a provvedere sull'istanza difensiva, il Tribunale aveva osservato, per un verso, che le circostanze in precedenza apprezzate quali fattori costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 17 D. Lgs. n. 231 del 2001 (adozione di un nuovo modello organizzativo, sostituzione dell'amministratore, istituzione di più fondi di accantonamento) potrebbero essere valutate anche, in prospettiva non pregiudicata nella fase rescindete, quali misuratori del concreto rischio della commissione di nuovi illeciti da parte della Società. Per altro verso, rispetto alle precedenti fasi del subprocedimento, sarebbero sopraggiunti nuovi elementi atti a tranquillizzare circa il futuro comportamento della VI. A parte la nomina del nuovo amministratore (che la Cassazione ha escluso possa venir svalutata pregiudizialmente in base al solo rapporto di parentela con il precedente), si era infatti registrato l'impegno della Società a costituire un trust sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione de l'Aia in data 1/7/1985, al fine di garantire effettività al risarcimento del danno ed alla rimozione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In altre parole, l'oggetto del giudizio non era stata l'idoneità degli elementi indicati a concretare le condizioni preclusive indicate dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2001, ma la valenza di quegli stessi elementi sul piano della prognosi cautelare. Seguono, nel provvedimento impugnato, un'ampia analisi delle misure adottate dalla Società dopo le contestazioni, ed il giudizio secondo cui tali misure, per la loro efficacia, varrebbero ragionevolmente ad escludere il rischio di reiterazione degli illeciti. Si è osservato, tra l'altro, che la situazione di fatto sarebbe ormai diversa da quella esistente all'epoca del provvedimento genetico, essendo stati arrestati e comunque rimossi dagli incarichi i funzionari coi quali i dirigenti della Società avevano stretto i presunti rapporti corruttivi. Il Tribunale aveva infine aggiunto che il concreto ripristino della misura determinerebbe effetti privi del necessario carattere di proporzionalità, poiché, nel ritenuto "contesto storico e di fatto", non vi sarebbe una reale funzionalità di prevenzione speciale e resterebbe per converso compromessa "definitivamente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, con tutte le negative conseguenze sul piano occupazionale".
6. Anche la nuova ordinanza di annullamento era stata impugnata dal Pubblico ministero, il cui ricorso era stato accolto da questa Suprema Corte, con sentenza n. 18635/2015 del 18/11/2014. Dopo aver negato il fondamento in fatto di alcune affermazioni contenute nel ricorso, essenzialmente relative alla serietà degli intenti di riparazione della Società interessata, aver ribadito che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti assunti in sede di appello cautelare sia limitato alla violazione di legge, anche per effetto della specifica indicazione contenuta nell'art. 52 D. Lgs. n. 231 del 2001, ed aver ricordato, al tempo stesso, che la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte ha esteso la rilevanza del vizio di motivazione, oltre il caso della mancanza grafica, alle sole ipotesi di anomalie tanto radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (il riferimento concerneva Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, rv. 239692), si era ritenuto che il ricorso del Pubblico Ministero fosse in parte fondato, osservando che appariva evidente, in particolare, come i Giudici territoriali abbiano omesso di pronunciarsi sulle censure mosse al provvedimento impugnato, sviando l'oggetto del giudizio di gravame, e dunque lasciandolo, di fatto, privo di definizione>>: il Tribunale, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto confermare od annullare l'ordinanza di ripristino della misura cautelare sospesa dal Giudice per le indagini preliminari, occupandosi della conformità al modello legale degli adempimenti riparatori posti in essere dalla Società, secondo i principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente già pronunciata da questa Corte. Avrebbe dovuto valutare, dunque, se la VI avesse completamente ed efficacemente realizzato, entro il termine assegnatole, le attività riparatorie indicate all'art. 17 dello stesso D.Lgs. Come si è visto, ed invece, il Tribunale ha esplicitamente ricusato il provvedimento, assumendone l'inutilità in forza della concomitante revoca dell'originaria misura cautelare>>. Dopo ampia disamina e confutazione delle argomentazioni del Tribunale e della difesa, si era evidenziato che il provvedimento impugnato era, dunque, illegittimo, per il non liquet sostanzialmente attuato riguardo all'appello contro l'ordinanza di ripristino della misura cautelare deliberata, dal Giudice per le indagini preliminari, a mente del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, comma 3>>, poiché la procedura di sospensione esprime una sua logica e presenta una marcata autonomia nell'ambito del subprocedimento cautelare, tanto che il legislatore ha richiesto, per garantire la serietà dell'impegno a realizzare gli adempimenti dell'art. 17, il versamento di una idonea cauzione, ed ha stabilito che detta cauzione venga incamerata dall'Erario quando l'impegno stesso non risulta onorato dall'ente richiedente. Una volta aperta, la procedura deve essere definita, non foss'altro per le conseguenze che si determinano in merito alla restituzione od all'acquisizione del denaro versato a titolo di cauzione. Se nel momento dell'ipotetico ripristino la legittimazione della cautela risulta venuta meno, per ragioni diverse dall'integrazione della fattispecie estintiva, ciò non implica che la garanzia patrimoniale non debba operare. Si noti che, attraverso l'accoglimento della sua domanda di sospensione, l'ente assoggettato al procedimento ottiene comunque un rilevante vantaggio di fatto, non altrimenti acquisibile, e cioè paralizza, almeno momentaneamente, l'effetto inibitorio della misura applicata. È quindi del tutto logico che la garanzia venga attuata a prescindere dalle vicende indipendenti che, in ipotesi, potrebbero produrre un effetto di delegittimazione della misura, ed in particolare dalla ipotizzata e solo sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari originariamente individuate dal giudice. Il giudice della cautela deve dunque definire la procedura, verificando tempestività e completezza degli adempimenti, e disponendo comunque, per il caso di esito negativo dell'accertamento, la devoluzione alla Cassa delle ammende della cauzione prestata. Nello stesso caso, chiamato ad assumere la decisione di ripristino della cautela sospesa, lo stesso giudice potrà anche d'ufficio rilevare, ove ne sussistano i motivi, la sopravvenuta insussistenza delle condizioni che devono permanentemente sorreggere, a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50, la restrizione cautelare della libertà. Per le stesse ragioni, e per tornare al caso di specie, il Giudice dell'appello cautelare avrebbe dovuto comunque definire l'impugnazione concernente gli adempimenti riparatori ed il ripristino della misura sospesa, restando irrilevante, a questi fini, l'esito della valutazione in punto di perdurante attualità delle esigenze di cautela, necessaria solo per il caso di parzialità o inefficacia delle misure adottate. Ciò, a maggior ragione, considerando che il Tribunale, per effetto del percorso adottato, non ha messo in discussione ne' la legittimità della misura iniziale ne' l'incompletezza e l'inefficacia ex art. 17 delle misure riparatorie poste in atto nel caso concreto>>. Nella sentenza (nuovamente) rescindente si era precisato che non si interloquiva, neppure sotto il profilo della razionalità e della congruenza, sui rilievi che il Pubblico ministero ricorrente ha inteso sviluppare nell'atto di impugnazione, e che sono stati oggetto di sintesi ai paragrafi da 3.5. a 3.10 del Ritenuto>>, e si era concluso evidenziando che gli argomenti del Tribunale sono elusivi del dictum del Giudice dell'annullamento nel solo senso che non hanno riconsiderato, alla luce dei criteri indicati, efficacia e completezza degli adempimenti riparatori ai fini propri del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17. I criteri in questione erano stati dettati ai fini citati, e non possono essere direttamente invocati sul diverso piano che il Tribunale ha ritenuto di adottare, cioè quello della valenza sintomatica in ordine all'attuale pericolosità dell'ente (ove per altro, come si accennava, vanno considerate anche l'incompiutezza del percorso riparativo, e le relative cause)>>.
7. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Pistoia, all'esito del secondo giudizio di rinvio, ha ancora una volta annullato il provvedimento del G.i.p. impugnato.
7.1. Contro tale provvedimento, il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo: I - violazione di legge (per violazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la seconda sentenza rescindente, e per mancanza di motivazione sugli elementi addotti dal Pubblico ministero in relazione all'adempimento della condizione prevista dall'art. 17, lett. A), D. Lgs. n. 231 del 2001); II-violazione di legge (nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il venir meno delle esigenze cautelari alla luce delle condotte tenute dall'ente ai sensi dell'art. 17, lett. A), D. Lgs. n. 231 del 2001); III-violazione di legge (nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il venir meno delle esigenze cautelari alla luce delle condotte tenute dall'ente ai sensi dell'art. 17, lett. B), D. Lgs. n. 231 del 2001); IV-violazione di legge (nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il venir meno delle esigenze cautelari per il radicale mutamento della situazione di fatto); V-violazione di legge (nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il venir meno delle esigenze cautelari in ragione del decorso del tempo); VI - violazione di legge (nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di revocare la misura interdittiva per non proporzionalità ed inadeguatezza della misura).
7.2. In data 21 gennaio 2016 è stata depositata una memoria difensiva con la quale la società interessata lamenta l'inammissibilità, sotto più profili, del ricorso del Pubblico ministero.
7.3. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito: all'esito, il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.
1. Deve premettersi che nel giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame, conseguente ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione, possono essere introdotti elementi sopravvenuti, purché per quello che in questa sede rileva - entro i limiti segnati - dalla pronuncia di annullamento (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 51684 del 28 novembre 2014, C.E.D. Cass. n. 261452).
2. Nel caso di specie, i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento erano estremamente chiari: la VI Sezione aveva annullato il provvedimento innanzi a sé impugnato rilevando che ¡ Giudici territoriali avevano omesso di pronunciarsi sulle censure mosse al provvedimento impugnato, sviando l'oggetto del giudizio di gravame, e dunque lasciandolo, di fatto, privo di definizione (...) il Tribunale, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto confermare od annullare l'ordinanza di ripristino della misura cautelare sospesa dal Giudice per le indagini preliminari, occupandosi della conformità al modello legale degli adempimenti riparatori posti in essere dalla Società, secondo i principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente già pronunciata da questa Corte. Avrebbe dovuto valutare, dunque, se la VI avesse completamente ed efficacemente realizzato, entro il termine assegnatole, le attività riparatorie indicate all'art. 17 dello stesso D. Lgs. (...) il Tribunale ha esplicitamente ricusato il provvedimento, assumendone l'inutilità in forza della concomitante revoca dell'originaria misura cautelare (...) il provvedimento impugnato è dunque illegittimo per il non liquet sostanzialmente attuato riguardo all'appello contro l'ordinanza di ripristino della misura cautelare deliberata, dal Giudice per le indagini preliminari, a mente del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, comma 3 (...) gli argomenti del Tribunale sono elusivi del dictum del Giudice dell'annullamento nel solo senso che non hanno riconsiderato, alla luce dei criteri indicati, efficacia e completezza degli adempimenti riparatori ai fini propri del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17. I criteri in questione erano stati dettati ai fini citati, e non possono essere direttamente invocati sul diverso piano che il Tribunale ha ritenuto di adottare, cioè quello della valenza sintomatica in ordine all'attuale pericolosità dell'ente (ove per altro, come si accennava, vanno considerate anche l'incompiutezza del percorso riparativo, e le relative cause).
2.1. Nel provvedimento oggi impugnato dal Pubblico Ministero, il Tribunale ha all'evidenza violato nuovamente il dictum della sentenza rescindente, e quindi l'art. 627 c.p.p. (come dedotto con il primo motivo, il cui accoglimento assorbe ogni ulteriore censura), avendo valorizzato a fondamento del nuovo annullamento dell'ordinanza del G.i.p. ancora una volta gli effetti del rogito notarile del luglio 2014, ovvero la costituzione di un Trust meglio descritto a f. 3 del provvedimento impugnato, e la previsione in bilancio di un fondo di accantonamento di euro 120.000, iniziative che a parere del Tribunale soddisfano la condizione di cui all'art. 17, lett. A), D. Lgs. n. 231 del 2001, con motivazione già adottata dal Tribunale (§ 3 e § 5 delle Premesse in fatto) e già ritenuta assolutamente carente dalla sentenza rescindente n. 326 del 2014, nonché elusiva del dictum rescindente dalla sentenza rescindente n. 18635 del 2015. 2.2. Il Tribunale, inoltre, equivocando sul reale significato di quanto con chiarezza osservato dalla sentenza rescindente n. 18635 del 2015 nella pagina 16 della motivazione, ha contestualmente operato una valutazione ex art. 50 D. Lgs. n. 231 del 2001 quanto alla sussistenza dei presupposti a suo avviso legittimanti la revoca dell'impugnata misura (sulla cui pregressa legittimità non si era adeguatamente pronunciato), esulante dall'ambito del giudizio di rinvio delineato dalla stessa sentenza rescindente, e non in siffatto modo ampliabili: la valutazione di cui trattasi avrebbe potuto dall'ente interessato al più essere sollecitata ex novo, con nuova istanza, al giudice della cautela (ovvero, al giudice - g.i.p. o giudice del dibattimento in atto procedente), ed in ipotesi anche al Tribunale del riesame ordinariamente procedente, ma non a quest'ultimo quale giudice del rinvio, al quale competeva unicamente confermare od annullare l'ordinanza di ripristino della misura cautelare sospesa dal Giudice per le indagini preliminari, occupandosi della conformità al modello legale degli adempimenti riparatori posti in essere dalla Società, secondo i principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente già pronunciata da questa Corte. 中 Statuizione, questa, cui il Tribunale doveva, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., necessariamente conformarsi.
2.2.1. D'altro canto questa Corte, sia pur in materia cautelare personale, ma in riferimento all'art. 299 c.p.p., disposizione mutatis mutandis funzionalmente sovrapponibile all'art. 50 D. Lgs. n. 231 del 2001, ha in più occasioni chiarito che, in sede di appello cautelare, il Tribunale dispone di un ampio potere cognitivo, che lo legittima a prendere in considerazione fatti nuovi emersi dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare;
peraltro, a seguito di annullamento con rinvio, tale potere è condizionato, oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello incidano sull'originaria legittimità del titolo cautelare, poiché gli elementi sopravvenuti non incidenti sulla originaria legittimità del provvedimento custodiale trovano la loro naturale rilevanza nell'ambito di una richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare, da proporsi autonomamente ai sensi dell'art. 299 c.p.p. (Sez. I, sentenze n. 5600 del 12 novembre 1996, C.E.D. Cass. n. 205997, e n. 2527 del 24 gennaio 2004, C.E.D. Cass. n. 227894), ovvero con specifico - riferimento al caso di specie ex art. 50 D. Lgs. n. 231 del 2001. - 3. Per effetto della indicata violazione, il provvedimento impugnato è dunque, ancora una volta illegittimo per il non liquet sostanzialmente reiterato riguardo all'appello contro l'ordinanza di ripristino della misura cautelare deliberata, dal Giudice per le indagini preliminari, a mente dell'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001. 3.1. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo esame, ai fini della verifica degli impegni come sopra individuati>>, come già disposto dalla sentenza n. 326 del 2014 di questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo esame. Così deciso in Roma, udienza camerale 9 febbraio 2016 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 3 MAR 2016 IL Il Cancelliere EMA, CANCELL E T Claudia Pianelli R N E O I Z O C *