Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
In tema di prelievo ed analisi delle sostanze alimentari deteriorabili, nel caso che risulti impossibile l'analisi di revisione il D.L.G. 3 marzo 1993 n.123 impone al laboratorio, che abbia accertato nella prima analisi parametri non conformi, di procedere d'ufficio alla ripetizione delle analisi limitatamente ai parametri non conformi, preavvisando la persona interessata. (Cfr. Corte Cost. n.434 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/1998, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 26.3.1998
Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO(est.) Consigliere N. 1086
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 40975/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SA UL, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 7.7.1997 dalla corte di appello di Venezia. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sostituzione della pena, rigetto del ricorso nel resto,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Angelo Maiolino, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 7.2.1996 il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di GO, dichiarava UL ES colpevole del reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 legge 30.4.1962 n. 283, perché - quale legale responsabile del Consorzio tra i Caseifici dell'Altopiano di GO - aveva prodotto e detenuto per la vendita l'alimento "Formaggio GO pressato" che alle analisi era risultato "insudiciato" per la presenza di IR LI e IL UR (in GO il 13.12.1993). Per l'effetto il pretore condannava il ES alla pena di tre mesi e quindici giorni di arresto e lire 2.500.000 di ammenda.
2 - Su impugnazione dell'imputato, la corte di appello di Venezia, con sentenza del 7.7.1997, confermava integralmente la sentenza pretorile.
In particolare, la corte osservava che, ai sensi dell'art, 4 del d.lgs. 123/1993, il preavviso all'interessato non deve essere dato per la prima analisi, ma solo per la seconda;
che il formaggio de quo era alimento deteriorabile ai sensi del d.m. 16.12.1993; ma che l'eventuale errore degli addetti al laboratorio, che avevano proceduto alle prime analisi, di non avvisare l'interessato della necessità di ulteriori analisi, era stato di fatto sanato dalla richiesta dello stesso ES di effettuare le analisi di revisione. Aggiungeva che la circostanza che le analisi di revisione fossero state effettuate oltre il termine di due mesi previsto dall'art 1 della legge 283/1962 (cioè il 19.4.1994) non determinava alcuna nullità o inutilizzabilità, dal momento che il predetto termine era soltanto ordinatorio. Ribadiva infine che il formaggio era detenuto per la vendita.
3 - Avverso la sentenza di secondo grado il ES ha proposto ricorso, deducendo quattro motivi.
3.1 - Col primo motivo deduce manifesta illogicità di motivazione, giacché da una parte la sentenza impugnata ha applicato la normativa del D.Lgs.
3.3.1993 n. 123 sui prodotti alimentari deteriorabili, laddove ha ritenuto inutilizzabili le prime analisi, e dall'altra l'ha disapplicata ritenendo utilizzabili le analisi di revisione. 3.2 - Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme processuali, giacché in presenza di prodotto alimentare deteriorabile non è possibile effettuare l'analisi di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 283/1962; e tanto meno è possibile e utilizzabile tale analisi se effettuata oltre il termine di due mesi ivi previsto.
3.3 - Col terzo motivo il ricorrente deduce che nessuna prova - per conseguenza - era stata acquisita circa lo stato insudiciato del formaggio GO prelevato.
3.4 - Con l'ultimo motivo deduce ancora violazione di norme penali e processuali, giacché la sentenza impugnata non aveva affatto motivato circa la richiesta delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva breve.
3.5 - Con memoria aggiunta il difensore ha ulteriormente argomentato sui motivi già dedotti e in particolare sull'ultimo. Motivi della decisione
4 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Per chiarezza conviene premettere che la materia della vigilanza sanitaria sulla produzione e il commercio delle sostanza destinate alla alimentazione, disciplinata in via generale dall'art. 1 della legge 30.4.1962 n. 283, è ora regolata anche dal D.Lgs.
3.3.1993 n.123 (attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari).
4.1 - La legge 283/1962, nell'art. 1, stabilisce che le analisi dei campioni prelevati devono essere effettuate da laboratori autorizzati (comma 2); che, quando l'analisi accerti l'irregolarità del prodotto, il direttore del laboratorio deve comunicarne il risultato all'autorità che ha disposto il prelievo, nonché all'esercente e/o al produttore interessati (comma 3); che entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare istanza di revisione al medico o al veterinario provinciale (comma 4); che le analisi di revisione devono essere eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di due mesi (comma 5).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 434 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto secondo comma nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni di sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio dia avviso dell'inizio delle operazioni di analisi alle persone interessate, affinché queste possano presenziare (eventualmente con l'assistenza di un tecnico) all'effettuazione delle analisì. È infatti evidente che, se per la deteriorabilità della sostanza alimentare risulta impossibile l'analisi di revisione, l'interessato che non sia stato preavvisato in ordine alla analisi di prima (e unica) istanza perderebbe la possibilità di controllare in contraddittorio la regolarità delle operazioni e del risultato dell'analisi (cfr. Cass. Sez. III, n. 5510 del 10.6.100 7, ud. 20.3.1997, Spina e altro, rv. 208455).
4.2 - In seguito, il controllo sulle sostanze alimentari deteriorabili è stato disciplinato dal citato d.lgs. 123/1993. In particolare, l'art. 4 di questo decreto prevede specifiche modalità per il controllo microbiologico dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del ministero della sanità. E responsabile del laboratorio, in caso di prodotti deteriorabili, deve effettuare le analisi su una aliquota del campione prelevato. Nel caso in cui accerti parametri non conformi alla norma, deve dare tempestivo avviso all'interessato del risultato dell'analisi, specificando il parametro difforme e la metodica di analisi, e comunicandogli il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi saranno ripetute limitatamente ai parametri non conformi. La norma stabilisce espressamente che per le analisi "si applicano le procedure di cui all'art. 223" delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (per un errore evidente è però richiamato l'art. 223 dello stesso codice, che tratta materia diversa).
Il decreto ministeriale 16.12.1993 ha provveduto a individuare le sostanze deteriorabili così come specificamente richiesto dal citato art. 4 del decreto legislativo;
e ha contemporaneamente provveduto a disciplinare in modo più dettagliato la procedure dell'analisi, evidentemente in virtù della delega più generica contenuta nell'art. 13 dello stesso decreto legislativo.
Per quanto interessa la presente fattispecie, l'art. 1, comma 1, lett. c) n. 2, del decreto ministeriale ha incluso tra i prodotti alimentari deteriorabili i formaggi freschi spalmabili, i formaggi freschi a pasta filata preincartati, i formaggi molli senza crosta o con crosta a stagionatura inferiore a sessanta giorni. Comunque, entrambi i giudici di merito - con valutazione processualmente pacifica e non contestata - hanno qualificato il formaggio GO pressato, prelevato nel Consorzio gestito dall'imputato, come prodotto deteriorabile ai sensi della norma testè citata. Lo stesso art. 1, nei commi successivi, ha stabilito che il campione di prodotto deteriorabile debba essere conservato, dal momento del prelievo sino al momento dell'analisi (e quindi anche sino al momento della eventuale perizia giudiziale) a determinate temperature di sicurezza.
Per quanto riguarda le procedure di analisi, l'art. 2 del decreto ministeriale ha stabilito che, "non essendo possibile effettuare l'analisi di revisione secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 30.4.1962 n. 283", il campione prelevato va ripartito in quattro congrue aliquote: di queste una va consegnata al detentore del prodotto alimentare, e le altre tre al laboratorio competente per l'analisi. Di queste ultime aliquote una sarà utilizzata per la prima analisi di laboratorio, la seconda per la eventuale seconda analisi sui parametri risultati non conformi e la terza resta di riserva presso il laboratorio per la eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria (nel caso in cui sia necessario effettuare un apposito accertamento per stabilire la deteriorabilità del prodotto, le aliquote da prelevare diventano cinque). Nel caso che la prima analisi di laboratorio accerti la "non conformità" del prodotto - aggiunge il terzo comma dell'art.
2 - il laboratorio stesso deve procedere, ai sensi dell'art. 223, comma 1. disp. att. c.p.p., a comunicare all'interessato il giorno, l'ora e il luogo in cui sarà effettuata la seconda analisi limitatamente ai parametri non conformi, in modo che l'interessato possa presenziare all'analisi (personalmente o tramite fiduciario), anche con l'assistenza di un consulente tecnico.
4.3 - Tanto premesso risulta più facile il confronto tra le due normative riguardanti il prelievo e le analisi delle sostanze alimentari deteriorabili.
La prima, di cui alla legge 30.4.1962 n. 283, così come modificata dalla sentenza n. 434/1990 della Corte Costituzionale, impone al responsabile del laboratorio di analisi di preavvisare la persona interessata del luogo e del tempo della prima analisi, giacché la deteriobabilità del prodotto rende vano (sotto un profilo microbiologico) il diritto dell'interessato di chiedere (entro quindici giorni) l'analisi di revisione presso l'Istituto superiore di sanità.
La seconda, di cui al d.lgs.
3.3.1993 n. 123 e al d.m. 16.12.1993, sul presupposto che risulta "impossibile" l'analisi di revisione, impone al laboratorio, che abbia accertato nella prima analisi parametri non conformi, di procedere d'ufficio alla ripetizione dell'analisi limitatamente ai parametri non conformi, preavvisando la persona interessata (in tal senso dovrebbe esser precisata la massima relativa a Cass. Sez. III n. 5240 del 27.5.1996, ud. 23.4.1996, Valmori, rv. 205288).
Inoltre va sottolineato che la nuova normativa, appunto perché prescrive garanzie di conservazione del prodotto deteriorabile e perché prevede che la seconda analisi sia effettuata dallo stesso laboratorio che ha effettuato la prima (e non sia centralizzata presso l'Istituto superiore di sanità), non prevede più termini temporali per la ripetizione delle analisi.
5 - Nel caso di specie, risulta dalle sentenze di merito, e in particolare dal capo di imputazione, che il campione di formaggio fu prelevato il 13.12.1993; che la prima analisi fu effettuata dal laboratorio della USL di zona in data 17.12.1993, e il relativo risultato fu regolarmente comunicato al Consorzio gestito dall'imputato; che, su istanza della parte interessata, fu effettuata un'analisi di revisione da parte dell'Istituto superiore di sanità in data 19.4.1994.
Ciò significa che al momento del prelievo e della prima analisi era già entrato in vigore il d. lgs.
3.3.1993 n. 123, ma non era stato ancora pubblicato il decreto ministeriale 16.12.1993 (in Gazz. Uff. 28.12.1993 n. 303), al quale il decreto legislativo condizionava l'indicazione dei prodotti deteriorabili.
Tuttavia - come già detto - prima il pretore e poi la corte di appello hanno qualificato il formaggio prelevato come prodotto deteriorabile, anche se non si rinviene una motivazione specifica sul punto: l'unico accenno è contenuto nella sentenza pretorile, che richiama una perizia espletata in altro processo relativo alla stesso formaggio GO pressato, e sembra peraltro riferirsi ai parametri introdotti dal decreto ministeriale non ancora pubblicato al momento del prelievo del campione.
Al riguardo il collegio osserva che, ammessa la correttezza della qualifica di deteriorabilità del prodotto, il laboratorio della USL avrebbe dovuto preavvisare il Consorzio del luogo e tempo dalla prima analisi, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 283/1962, così come modificato dalla sentenza n. 434/990 della Corte Costituzionale. Peraltro, il mancato preavviso non è causa di nullità o inutilizzabilità delle analisi, giacché l'interessato ha potuto esercitare il diritto di partecipare in contraddittorio alle analisi di revisione effettuate dall'Istituto superiore di sanità. Vero è che la revisione dell'analisi è intervenuta oltre i due mesi stabiliti dall'art. 1, comma 5, della legge 283/1962. Ma - come ha ricordato la sentenza impugnata - questo termine è stato sempre considerato ordinatorio: con la conseguenza che l'inosservanza del termine non è causa di nullità o inutilizzabilità delle analisi, a meno che il ritardo non abbia influito sull'esito delle analisi, rendendolo inattendibile (cfr. ex pluribus Cass. Sez. III n. 3440 del 15.3.1976, ud. 23.6.1975, Canella, rv. 089020). Nella fattispecie, con motivazione incensurabile in questa sede, i giudici di merito hanno considerato attendibile il risultato dell'analisi di revisione effettuato dall'Istituto superiore di sanità: con ciò implicitamente disattendendo la qualifica di deteriorabilità del prodotto.
In base a quanto precede si può concludere che a) o il prodotto non doveva propriamente qualificarsi come deteriorabile, e allora risultano rispettate le procedure di analisi imposte dalla legge 283/1962, giacché per i prodotti non deteriorabili è prescritta la comunicazione all'interessato solo del risultato della prima analisi: il che è regolarmente avvenuto nella fattispecie (cfr. sentenza Spina succitata); inoltre, la circostanza che l'analisi di revisione sia avvenuta oltre il termine ordinatorio di due mesi, non pregiudica per se stessa la validità del risultato;
b) o il prodotto doveva qualificarsi deteriorabile ai sensi del d.lgs. 123/1993 (ritenuto autoapplicativo anche prima della emanazione del decreto ministeriale), e allora comunque deve ritenersi sostanzialmente rispettata la disciplina dello stesso decreto legislativo, giacché della prima analisi non doveva essere dato preavviso all'interessato, e giacché la circostanza che la seconda analisi sia avvenuta su istanza di parte, invece che di ufficio, e sia stata effettuata dall'Istituto superiore di sanità, anziché dal laboratorio di zona, non ha affatto pregiudicato i diritti dell'imputato: si tratta di mere irregolarità che non producono nullità o inutilizzabilità delle analisi;
mentre la circostanza che la ripetizione dell'analisi sia avvenuta oltre i due mesi non configura più neppure una irregolarità, posto che - come rilevato sopra - la nuova normativa, coerentemente, non fa più questione di tempo.
In entrambi i casi restano utilizzabili i risultati di entrambe le analisi, a differenza di quanto opinato dal pretore, che ha utilizzato il risultato dell'analisi di seconda istanza, ma non quello dell'analisi di prima istanza.
Così rettificata la motivazione sotto il profilo giuridico ai sensi dell'art. 619 c.p.p., risultano infondati i primi tre motivi dedotti a sostegno del ricorso (nn. 3.1, 3.2 e 3.3 della narrativa).
6 - Quanto all'ultima censura (n. 3.4), si deve osservare che la sentenza impugnata conferma il diniego delle attenuanti generiche con motivazione congrua e legittima, valorizzando soprattutto la personalità e capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali (violazione di norme antinfortunistiche con conseguenti lesioni personali, violazione delle norme sulla tutela delle acque, e violazione dello stesso art. 5 legge 283/1962 con condanna a pena detentiva).
Gli stessi precedenti penali, peraltro, sono presi in considerazione per motivare la congruità della pena e per "confermare integralmente" la sentenza pretorile appellata: il che deve ritenersi come motivazione implicita anche in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva breve, giacché ai sensi degli artt. 53 e 58 della legge 689/1981 il potere giudiziale di sostituire la pena detentiva è esercitato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e in particolare in base alla capacità a delinquere del condannato.
7 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame, non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998