Sentenza 31 gennaio 2001
Massime • 1
È abnorme, in quanto confliggente con l'intero sistema delle impugnazioni che vieta la pronuncia, da parte di uno stesso giudice, di due sentenze per uno stesso fatto nei confronti dello stesso imputato, la sentenza con la quale un giudice, rilevato il mancato passaggio in giudicato di altra precedente sentenza da lui pronunciata nei confronti di un determinato soggetto, dichiari l'estinzione del reato ascritto a costui per intervenuta prescrizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2001, n. 13559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13559 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI PIERO - Presidente - del 31/01/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA - Consigliere - N. 186
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 037373/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte d'Appello di Milano
nei confronti di:
1) SO NI N. IL 28/01/1923
avverso SENTENZA del 31/05/2000 TRIBUNALE di LODI Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per annullamento senza rinvio, restituzione atti. Oggetto del ricorso e motivi della decisione
1 - Con sentenza 31.5.2000 il Tribunale di Lodi, premesso che nei confronti di LI NI era stata pronunciata dal Tribunale medesimo in data 30.9.97 sentenza non ancora passata in giudicato, rilevato che la contravvenzione contestata, prevista dall'art. 650 c.p.p. e commessa il 29.5.95 risultava estinta per prescrizione, con riferimento all'art. 129 c.p.p. dichiarava non doversi procedere nei confronti del LI in ordine al reato ascrittogli.
2 - Ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, che deduce violazione di legge. Denuncia l'abnormità del provvedimento avendo il Tribunale di Lodi sostanzialmente riformato una sentenza emessa dal suo stesso ufficio.
3 - Il ricorso è fondato.
Il sistema delle impugnazioni disciplinato dagli artt. 568 e seguenti c.p.p. vieta che uno stesso giudice pronunci due sentenze per uno stesso fatto nei confronti dello stesso imputato. Se è vero che durante il termine: per impugnare la sentenza il processo tecnicamente pende avanti al giudice che l'ha emessa, la competenza di quest'ultimo è limitata al compimento di atti processuali diversi da provvedimenti che sostanzialmente incidano sulla sentenza emessa, modificabile solo dal giudice competente a decidere sulla eventuale impugnazione ritualmente proposta.
La tesi contraria sostenuta dal Tribunale di Lodi, che pur trova un precedente in una decisione di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 30.10.90, Martino, RV. 185586), non può essere condivisa. L'art. 129 c.p.p., che inizia con l'espressione "in ogni stato e grado del processo" posta dal Tribunale di Lodi a fondamento della propria decisione, si articola in due diverse previsioni, concernenti rispettivamente le ipotesi di improcedibilità o di estinzione del reato, e quelle comportanti proscioglimento nel merito, destinate a prevalere sulle precedenti secondo il dettato del secondo comma. L'unitarietà della disposizione comporta che, una volta ammessa l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. alla fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza da un lato, ed il passaggio in giudicato di essa, ovvero la proposizione dell'impugnazione, dall'altro, lo stesso giudice che ha emesso una sentenza di condanna potrebbe ricredersi, e pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi del secondo comma della norma in esame, creando nell'ambito dello stesso giudizio una pluralità di decisioni di merito abnorme e incompatibile con il sistema giudiziario, impostato sul criterio della modifica delle sentenze attraverso i mezzi d'impugnazione, e non sul principio dell'autotutela proprio del diritto amministrativo. Si osserva inoltre che nel tempo intercorrente tra la pronuncia della sentenza e l'impugnazione, ovvero la scadenza del termine per impugnare, la sentenza è dotata di una sua potenziale irrevocabilità, destinata ad operare non solo quando il gravarne non sia proposto, ma anche quando non sia ammissibile per motivi originari. In tale seconda ipotesi l'esaurimento del termine prescrizionale dopo la pronuncia oggetto di una impugnazione, dichiarata inammissibile per motivi originari, non ha efficacia alcuna, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte dapprima con la sentenza 30.6.99, Piepoli, e da ultimo con la sentenza 22.11/21.12.2000, De Luca (RV. 217266: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)". In questa prospettiva, sarebbe contraddittorio un sistema che da un lato consentisse al giudice che ha già emesso una sentenza di condanna di porla nel nulla con altra sentenza che prendesse atto della successiva maturazione del termine prescrizionale in pendenza del termine per impugnare;
e dall'altro inibisse al giudice dell'impugnazione, adito con gravame originariamente inammissibile, di pervenire allo stesso risultato dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata deve essere quindi ritenuta atto abnorme, e come tale annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001