Sentenza 20 maggio 2014
Massime • 1
In tema di reati edilizi, l'apertura di "pareti finestrate" sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore", e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività. (Fattispecie in cui l'intervento era consistito nella realizzazione di alcune "luci" su di una parete verso l'esterno).
Commentario • 1
- 1. La realizzazione di una parete finestrataRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 23 novembre 2022
Cosa occorre per la realizzazione di una parete finestrata? Quale titolo abilitativo occorre? Rientra nell'attività edilizia libera o vincolata? L'apertura di “pareti finestrate” sulla facciata di un edificio necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, la cui assenza integra il reato previsto dall'art. 44 del D.PR. N. 380 del 2001, poiché trattasi di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività (oggi SCIA). A stabilirlo è stata la III sezione della Corte di Cassazione penale, con la sentenza numero 30575 del 20 maggio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2014, n. 30575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30575 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1419
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 45048/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO VE, n. 11/04/1943 a TERMOLI;
avverso la sentenza della Corte d'appello di CAMPOBASSO in data 27/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MO VE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di CAMPOBASSO, emessa in data 27/06/2013, depositata in data 5/07/2013, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di LARINO, sez. dist. TERMOLI del 6/07/2010, condannava il ricorrente per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, alla pena sospesa di gg. 10 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda (fatto contestato come accertato il 1/11/2008).
2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le censure svolte dal ricorrente quanto all'irregolare svolgimento del processo di primo grado, supplendo alle carenze del giudice di primo grado che aveva chiuso frettolosamente il dibattimento senza esaminare l'imputato che non aveva potuto presenziare all'udienza e, quindi, senza ulteriore termine, era rimasto contumace;
i giudici d'appello avrebbero ritenuto che l'esame dell'imputato non era stato ammesso dal primo giudice (come dimostrato dal fatto che la parte del verbale era stata interlineata con un cerchio); la Corte territoriale avrebbe, altresì, ratificato l'irrituale ammissione di un teste non citato dall'accusa, sostenendo che si sarebbe trattato di un mero refuso, vizio che avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste.
2.2. Deduce, con un primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine al punto inerente la violazione del
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. La Corte territoriale, a fronte della modestia del fatto, avrebbe ritenuto penalmente rilevante la realizzazione di tre modeste luci su una parete laterale dell'immobile, pur trattandosi di opera al più soggetta a d.i.a. e quindi suscettibile solo di sanzione pecuniaria;
la Corte d'appello, supplendo al deficit motivazionale del primo giudice, avrebbe erroneamente parificato finestre e luci ove comportino modifiche alla sagoma dell'edificio, laddove, diversamente, le "luci" non avrebbero modificato la predetta sagoma;
la Corte, ancora, avrebbe ritenuto che la posizione delle luci fosse sul prospetto dell'immobile, circostanza smentita dai testi che avrebbero invece chiarito che all'esterno, su un muro laterale, vi erano solo aperture orizzontali mentre la struttura a vasistas era interna ed irrilevante a fini urbanistici;
si consideri, inoltre, che lo stesso comandante dei VV.UU. ha riferito che per le luci era sufficiente la d.i.a.; inoltre, la conclusione cui era pervenuta la Corte d'appello discendeva da un errore, in quanto le modeste luci sul muro laterale (oggetto di un intervento edilizio da parte della confinante società SARU, che aveva demolito l'immobile adiacente) sarebbero state scambiate per nuove finestre sul prospetto, quando invece tale prospetto neppure esisteva perché la parte era coperta dalla costruzione poi demolita dalla SARU;
infine, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che le predette luci sarebbero state praticate da un congiunto del ricorrente, che aveva la materiale disponibilità dell'immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Quanto al primo motivo, con cui si prospettano doglianze di natura processuale riguardanti l'esame dell'imputato che non sarebbe stato disposto dal giudice di merito, lo stesso si appalesa manifestamente infondato.
Ed invero, dalla lettura degli atti processuali, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in considerazione della natura della doglianza, risulta che l'esame dell'imputato era stato richiesto dalla difesa (v. verbale udienza 23 febbraio 2010, affol. n. 34 del fascicolo trasmesso a questa Corte); non emerge, tuttavia, che la difesa si sia opposta al mancato esame dell'imputato (v. verbale udienza 6 luglio 2010, affol. n. 41 del fascicolo trasmesso a questa Corte, in cui si da atto della conclusioni delle parti, non risultando però alcuna opposizione difensiva). Quanto sopra viene confermato anche nella sentenza impugnata. Orbene, sul punto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non causa nullità alcuna il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e che non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale senza che si procedesse all'incombente (Sez. 6, n. 1081 del 11/12/2009 - dep. 13/01/2010, Campo Dell'Orto, Rv. 245707). Ciò costituisce specifica applicazione del principio secondo cui la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti ne' opposizione delle altre parti processuali (Sez. 3, n. 9135 del 24/01/2008 - dep. 28/02/2008, Fontolan, Rv. 239054). Quanto, poi, al teste De Gregorio, il nome di battesimo corretto risulta nel corpo del verbale trascritto, ed il difensore, tra l'altro, non ha eccepito alcunché procedendo al controesame del predetto teste.
In ogni caso, va qui ricordato che qualora il giudice erroneamente ammetta, ai sensi dell'art. 493 c.p.p., comma 3, prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen., nessuna nullità è configurabile, poiché tale sanzione non è espressamente prevista e perché rientra comunque tra i poteri del giudice del dibattimento assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente (Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995 - dep. 10/02/1996, Pulvirenti ed altri, Rv. 203739).
5. Quanto al secondo motivo, con cui la difesa censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto penalmente rilevante la realizzazione delle luci sulla parete, la Corte d'appello ha chiarito che ciò aveva determinato una modifica del prospetto, sicché era necessario il permesso di costruire o, in alternativa la cd. SuperDIA, con conseguente rilevanza penale del fatto (v., Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009 - dep. 05/03/2009, Tarallo, Rv. 243099). Sul punto, peraltro, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'intervento riguardava la realizzazione di pareti finestrate, ciò che comportava, in ogni caso, la modifica dei prospetti;
per "pareti finestrate", infatti, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (Corte d'Appello, Catania, 22 novembre 2003; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. 3, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R. Piemonte, Torino, 10 ottobre 2008 n. 2565; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. 4, 7 giugno 2011, n. 1419). Ne discende, conclusivamente che l'apertura di pareti finestrate sul prospetto di un edificio necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore". Infatti, il permesso di costruire è richiesto, per il disposto dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.U. Edilizia (pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 98 del 2013, art. 30, comma 1, lett. c)) per le ristrutturazioni che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici (ovvero si riconnettano a mutamenti di destinazione d'uso limitatamente agli immobili comprese nelle zone omogenee A). Può, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"L'apertura di pareti finestrate sul prospetto di un edificio necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia minore".
6. Solo per completezza, va in questa sede precisato che la prescrizione del reato è maturata alla data del 1 novembre 2013;
tuttavia, la manifesta infondatezza del ricorso, impedisce a questa Corte di rilevare detta causa di estinzione del reato, essendo la prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d'appello, emessa, come detto, in data 27 giugno 2013.
L'accertata inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (per tutte, v. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 -
dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266).
7. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014