Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2014, n. 30575
CASS
Sentenza 20 maggio 2014

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In tema di reati edilizi, l'apertura di "pareti finestrate" sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore", e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività. (Fattispecie in cui l'intervento era consistito nella realizzazione di alcune "luci" su di una parete verso l'esterno).

Commentario1

  • 1La realizzazione di una parete finestrata
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 23 novembre 2022

    Cosa occorre per la realizzazione di una parete finestrata? Quale titolo abilitativo occorre? Rientra nell'attività edilizia libera o vincolata? L'apertura di “pareti finestrate” sulla facciata di un edificio necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, la cui assenza integra il reato previsto dall'art. 44 del D.PR. N. 380 del 2001, poiché trattasi di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività (oggi SCIA). A stabilirlo è stata la III sezione della Corte di Cassazione penale, con la sentenza numero 30575 del 20 maggio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2014, n. 30575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30575
Data del deposito : 20 maggio 2014

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