Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
1 01 162 /02 Reg. gen. N° 4576/1999 Oggetto: successione te entar peti one di eredita. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON. 2855 Rep. 327 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. MARIO SPADONE UFFICIO COPIE Consigliere rel Dott. UGO RIGGIO Richiesta copia studio Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. GIANDONATO NAPOLETANO per diritti 1155 Consigliere 29 GEN 2002 Dott. ROSARIO DE JULIO IL CANCELLIERE Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO VARIE-DCV ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DR LV, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n.
6. presso l'avv. Giuseppe Alessi, che la difende. unitamente all'avv. Micaela Bianchi. in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
NI NR e NI BR, elettivamente domiciliati in Roma, via Veneto n. 146. presso l'avv. Lucio Nicastro. difesi dall'avv. Leonardo Ortelli in forza di mandato in atti;
controricorrenti - 14576 1999 EO NI. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 1253101 2 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 6 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio: Udito l'avv. Giuseppe Alessi. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22 luglio 1995 EN e UN NI convenivano dinanzi al Tribunale di Como IE ed EL EO. esponendo che il 10 ottobre 1985 era deceduta LD De DI la quale, con testamento del olografo 10 settembre 1984, aveva lasciato agli attori, tra l'altro, i beni immobili di sua proprietà, onerandoli di corrispondere il 30% del valore degli и н stessi ai cugini elencati nella scheda testamentaria, e che a chiusura del testamento la testatrice aveva dichiarato: "tutto quanto ho scritto sopra però, pongo una condizione. Fin che vive mio marito IC deve essere lui il padrone di tutto. senza nessuna contrarietà e discussione". Secondo gli attori in tal modo la testatrice aveva inteso istituire eredi loro (nipoti ex sorore), riservando al marito IC EO l'usufrutto. Tuttavia l'EO. ritenendo che il testamento contenesse una sostituzione fedecommissaria, dopo averlo fatto pubblicare si era intestato gli immobili come proprietario, ed alla sua morte le figlie EL e IE EO. sue eredi, erano entrate in possesso dei beni in questione. Tutto ciò premesso. gli attori chiedevano che fosse dichiarato il loro diritto di proprietà su tali beni in forza del suddetto testamento. nonché l'inefficacia delle trascrizioni fatte contro la testatrice a favore dell'EO e 14576 1999 EO NI. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 delle figlie convenute, quali eredi dello stesso EO, con condanna di queste ultime al rilascio degli immobili ed al risarcimento dei danni per occupazione illegittima o. in subordine, al versamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.. con interessi e spese giudiziali. Le convenute, costituitesi, chiedevano il rigetto delle domande con il favore delle spese, ed all'esito il tribunale, con sentenza del 16 gennaio 1997. accoglieva le domande. fatta eccezione per quella volta ad ottenere il risarcimento danni per occupazione illegittima degli immobili o l'indennizzo per ingiustificato arricchimento, in quanto sfornita di prova. Condannava pertanto EL EO, т unica rimasta nel possesso dei beni, al rilascio degli immobili e al rimborso delle о spese giudiziali nei confronti degli attori, a carico dei quali poneva invece le spese nei confronti di IE EO. Il tribunale, premesso che in base al contenuto dell'atto di citazione ed ai documenti allegati l'azione doveva qualificarsi come petizione di eredità. dagli attori proposta sul presupposto della loro qualità di eredi universali;
rilevato che il difetto di formale accettazione dell'eredità non escludeva che gli attori, con la proposizione dell'azione, avessero tacitamente ma univocamente manifestato la volontà di accettarla, così risultando legittimati attivamente;
rilevato ancora che la dedotta cessione della propria quota dell'eredità paterna da parte di IE EO a favore della sorella EL non escludeva la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda accessoria di risarcimento danni;
tutto ciò premesso concludeva che la testatrice, soggetto di modesta cultura, aveva certamente usato il termine padrone, riferito alla condizione del marito superstite vita natural durante, nel rapporto con i beni della stessa testatrice, nel senso di persona che avrebbe dovuto 14576 1999 EO NI. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. avere sugli stessi non il diritto di proprietà, bensì un pieno e indiscusso godimento in qualità di usufruttuario. In tal modo conservavano piena efficacia anche tutte le disposizioni testamentarie, nel senso che esse erano dirette ad istituire credi universali i nipoti NI, con usufrutto generale a favore del marito superstite. mentre ritenendosi l'esistenza di una sostituzione fedecommissaria, secondo la tesi di parte convenuta, si sarebbe mantenuto la validità solo della parte conclusiva del testamento, risultando invece nulla la disposizione iniziale a favore dei nipoti. Avverso tale sentenza proponevano appello IE ed EL EO, chiedendone la completa riforma, ma la Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 maggio 1998, confermava la decisione impugnata. La corte rilevava anzitutto che la domanda diretta a fare valere la qualità л а di erede legittimario del defunto IC EO era stata proposta per la prima volta in appello. per cui era tardiva e quindi inammissibile. Osservava poi che dal contenuto della domanda, dai documenti allegati e dallo scopo pratico perseguito dagli attori risultava più che evidente che i NI avevano inteso fare valere la loro qualità di eredi universali testamentari con l'esperimento dell'azione di petizione di eredità, il cui esercizio era certamente idoneo a manifestare la volontà di accettare l'eredità loro devoluta. Così pure la legittimazione passiva di IE EO sussisteva quanto meno in relazione alla domanda diretta ad ottenere la condanna di entrambe le sorelle al risarcimento dei danni da abusiva occupazione degli immobili o al versamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento. La corte milanese osservava poi che il principio che impone di interpretare i negozi giuridici ricercando la reale volontà negoziale, anche al di là del senso letterale delle parole usate, trova applicazione ancor più incisiva in tema 14576 1999 EO NI. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 105 di interpretazione del testamento ed impone, nei casi dubbi, di dare prevalenza, sul significato letterale dell'espressione usata, a quello identificato in relazione alla mentalità, alla cultura, all'ambiente di vita ed al patrimonio affettivo del testatore. Nella specie alcuni errori di ortografia e l'incerta sintassi dimostravano il modesto livello di istruzione della testatrice, che tuttavia non le aveva impedito di esprimere abbastanza chiaramente cosa intendeva fare dei propri beni. Pertanto, come sinonimo di anche se il termine padrone è spesso usato - ma non sempre proprietario, lo stesso ben può esprimere anche una padronanza di fatto avente per oggetto il godimento di un bene, corrispondente ai poteri riconosciuti all'usufruttuario. Il termine usato dalla testatrice era quindi compatibile con entrambe le tesi prospettate dalle parti contrapposte. Tuttavia, a fare propendere per la tesi dei NI interveniva il principio per il quale, coerentemente con la necessità di preservare il più possibile l'efficacia delle disposizioni del testatore (favor testamenti), nei casi dubbi occorre dare la preferenza alla interpretazione che mantiene validità ed efficacia a tutte le clausole testamentarie. rispetto a quella che comporterebbe la nullità di tutta la parte iniziale del testamento. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza EL EO per tre motivi di ricorso, ai quali resistono EN e UN NI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 533 c.c. ed il difetto di motivazione la ricorrente sostiene anzitutto che nella specie non sarebbe stata esperibile l'azione di petizione dell'eredità, che compete all'erede. poiché. avendo la testatrice lasciato ai pretesi istituiti solo l'immobile, senza i beni mobili in esso contenuti, non poteva dirsi che la stessa avesse disposto della universalità 14576 1999 EO NI. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. dei propri beni, né del proprio immobile come quota del suo patrimonio. Pertanto i pretesi istituiti non potevano essere eredi, ma semmai semplici legatari. Inoltre l'affermazione della corte. secondo cui l'esperimento dell'azione di petizione implicava l'accettazione dell'eredità, era errata, poiché è per la azione di petizione che occorre l'accettazione, non potendosi confondere le due cose. Il motivo non può trovare accoglimento. Infatti delle due censure illustrate con il motivo, la prima è inammissibile e la seconda infondata. E' inammissibile, in quanto prospettata per la prima volta in questa sede, quella basata sull'ipotesi secondo cui i NI sarebbe stati dei semplici legatari. Nel corso del giudizio. infatti, si è sempre e soltanto discusso se IC EO dovesse considerarsi erede della defunta moglie, o se costei con il testamento gli avesse attribuito il semplice usufrutto dell'immobile relitto, con la conseguenza, nel primo caso. della esclusione di ogni т о altro successibile. Peraltro, anche i beni mobili della de cuius non hanno mai costituito oggetto di disputa o contestazione tra le parti in causa, e la posizione dei NI è stata oggetto di controversia solo con riferimento alla loro condizione di eredi, senza che le EO facessero balenare - neppure in grado di appello - la possibilità che gli stessi fossero dei semplici legatari. La questione prospettata dalla ricorrente è quindi inammissibile, in quanto il suo esame implicherebbe una nuova interpretazione del testamento, non consentita in questa sede. Per quanto riguarda poi l'altra censura, pure avanzata con il primo motivo, deve rilevarsi che la tesi della corte di appello, secondo cui l'accettazione tacita della eredità da parte dei NI scaturirebbe dalla proposizione dell'azione di petizione di eredità, è corretta. Infatti si ha l'accettazione tacita 14576 1999 EO NI. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), e tra tali atti certamente rientra la proposizione dell'azione di petizione dell'eredità, riservata a chi è erede del de cuius, o quanto meno sostiene di essere tale a tutti gli effetti. Con il secondo motivo viene poi denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. ed il difetto di motivazione in relazione all'affermazione della corte di appello secondo cui solo in secondo grado sarebbe stata fatta valere la qualità di erede legittimario del defunto IC EO. Secondo la ricorrente. invece, nell'affermazione secondo cui il suo defunto genitore era erede era implicita anche quella che si trattasse di un erede legittimario. e quindi in appello non era stata proposta alcuna domanda nuova. Neppure tale motivo risulta fondato, poiché la qualità di erede testamentario, vantata per il proprio genitore dalle EO. è ben diversa da quella di erede legittimario, essendo la prima fondata su di un atto di disposizione testamentaria, mentre la seconda discende dalla legge. Pertanto nell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento che IC EO era erede testamentario della propria moglie non poteva ritenersi implicitamente compresa anche quella finalizzata ad ottenere in ogni caso il riconoscimento che questi ne fosse comunque l'erede legittimario. In proposito deve rilevarsi inoltre che, avendo la ricorrente usato l'espressione erede legittimario, con evidente riferimento alla quota di riserva dell'eredità a favore del coniuge della de cuius, una eventuale azione diretta al riconoscimento di tale qualità ed al conseguente recupero della quota di riserva a favore di IC EO avrebbe richiesto un tipo di indagine 14576 1999 EO NI. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 diverso e più ampio di quello finalizzato al semplice riconoscimento, in capo al medesimo, della qualità di erede testamentario;
indagine mai richiesta dalle attrici. e comunque non effettuata nel giudizio di primo grado. Infine la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 590 e 692 c.c. ed il difetto di motivazione, per avere la corte di appello ritenuto di dovere applicare il favor testamenti, mentre tale principio non può portare a dare efficacia a una disposizione contraria all'ordine pubblico. cioè in violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria. Anche questo motivo deve essere disatteso, posto che la sentenza non ha attribuito validità ad un fedecommesso vietato dalla legge, ma si è limitata. mediante un accertamento di fatto basato su quanto è emerso nel corso del giudizio. ad attribuire efficacia al testamento, procedendo ad una sua н м interpretazione in modo difforme da quella sostenuta dalle EO. Ciò emerge assai chiaramente da quella parte della motivazione della sentenza nella quale la corte milanese, dopo avere evidenziato le due possibili interpretazioni della clausola con la quale la testatrice, oltre ad istituire eredi i nipoti NI, aveva manifestato la volontà che sino a quando fosse vissuto il marito, questi dovesse essere il padrone degli immobili, ha rilevato, dopo accurata analisi interpretativa della clausola stessa, che a fare propendere per la tesi che in realtà la De DI avesse inteso attribuire al marito solamente l'usufrutto degli immobili in questione vi era il principio (favor testamenti) in base al quale nei casi dubbi deve essere data preferenza alla interpretazione che conserva validità ed efficacia a tutte le clausole testamentarie (quindi nella specie la chiamata all'eredità dei nipoti con 14576 1999 EO NI. Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 9 usufrutto a favore del marito), piuttosto che a quella implicante invece la nullità di gran parte del testamento. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del
P. Q. M.
controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 125800 (€64,97) (€ 1549,37) Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della oltre a £.
3.000.000 per onorari. Corte Suprema di Cassazione. il 26 settembre 2001. logo Briggs est. Идо травлени IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Talezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2002 2 Roma A 29.11 M IL CANCELLIERE C1 RO Lelezico TRATE 1455 3099 EN .4 ELLE rie D e 160.10 S date TOT. 160,10 ZIA ) EN in 5 G Registrato /10 A 3 Servizi 2 FILIPPO) TO 6 iudiziari EN al2 A C G INI) (euro es % COIGH esponsa o (D (0 R 14 E UFFICIO L L Udienza del 26 settembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. E 14576 1999 EO NI. C