Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Quando si prescrive il diritto dell’agente immobiliareAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE M " per diritti зле REPUBBLICA ITALIANA 11-14 FEB 2002 S0-2071 /02 YL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto MEDIAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 5189/98 - Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 5034 Rel. Consigliere Rep. 561 Dott. Francesco TRI FONE Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETT Ud. 09/05/01 I Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Donato CALABRE SE Consigliere - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio FI dal Sig. зло SENTENZA per diritti il 1.3 FEB. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE STUDIO G & F DI GI BR & C SDF, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 72, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI LOLLO, che la difende UFFICIO COPIE unitamente all'avvocato RAFFAELE DE MITRI, giusta Richiesta copia studio dal Sig.delega in atti%;B per diritti 3.10 " 1.3 EEB. 2002 ricorrente CANCELLIERE
contro
IO LU, ET ENZO, elettivamente domiciliati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA PAULUCCI DE' CALBOLI 5, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2001 del l'avvocato FRANCO DI MARIA , che li difende dal Sig. DNN *887 unitamente all'avvocato PIERO FORNASARO, giusta delega per diritti 3.12 FEB. 2002 13 IL CANCELLIERE 1 in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 1361/97 del Tribunale di TRIESTE, Sez. I Civile emessa il 22/10/97, depositata il 28/11/97; RG.2671/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per 1 CANCELLERIA il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Lo studio G. & F. di GI RU e C., s.d.f., premesso di aver svolto opera mediatrice tra i signori ON UA e ZE ZO e l'impresa di costruzioni dell'Ing. B.AN, che aveva loro venduto un DG205539 appartamento, conveniva in giudizio, con citazione del €1.55 L3000 22/27 novembre 1991, i due compratori, per ottenerne la CANCELLERIA condanna al pagamento di una provvigione di lire 2.680.000, oltre agli accessori. DG205540 I convenuti impugnavano la domanda, che invece l'adìto pretore di Trieste, con sentenza del 19 ottobre 1994, provvisoriamente esecutiva, accoglieva. Con la sentenza ora impugnata, emessa il 28 novembre 1997, in accoglimento dell'eccezione sollevata 2 dagli appellanti ON e ZE, il Tribunale di Trieste ha dichiarato prescritto il diritto alla provvigione e ha condannato lo Studio GI alla restituzione di quanto riscosso. Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo studio predetto, sulla base di due motiv i, illustrati da una memoria. In seguito alla tempestiva rinnovazione della notifica del ricorso, disposta da questa Corte, ai sensi dell'art. 291 C.p.c., con ordinanza del 31 maggio 2000, gli intimati si sono costituiti, resistendo all'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE M Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 330, 327, 138 e 301 C.p.c (art. 360 n. 3 C.p.c.), il ricorrente ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'appello, disattesa dal giudice di secondo grado. L'impugnazione venne infatti notifica ta dai ON e ZE alla dr. proc. Cinzia De AN de Mitri, in data 30 novembre 1995, quanto la professionista non era più iscritta all'Albo ordinario dei procuratori legali a far tempo dal 20 dicembre 1994, come da delibera in pari data del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Gorizia, essendo stata trasferita nell'elenco speciale allegato 3 all'Albo, in quanto diventata legale dell'INAIL. La dr. De AN non era pertanto più legittimata a ricevere atti che riguardassero la sua precedente attività professionale, sicché la notificazione dell'appello eseguita presso di lei è giuridicamente inesistente, con la conseguente decadenza dall'impugnazione. Il Tribunale "con quattro semplici righe, ha liquidato l'eccezione di inammis sibilità dell'appello”, equivocando e evocando un'impossibi le sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato. Il motivo è infondato. Essendo stato denunciato un "error in procedendo" compete a questa Corte, indipendentemente dalla motivazione adottata sul punto dal giudice di merito, 么 accertare l'ammissibilità ° meno del gravame, mercé l'esame diretto degli atti del processo. Orbene, in punto di fatto, dopo che per lo Studio attore si era costituito in giudizio, in forza di citazione, l'avvocato G.C. procura a margine della Muciaccia, per lo stesso studio si costituì, con memoria istruttoria del 26 ottobre 1992, la dr.proc. Cinzia De AN, con procura a margine dello stesso atto. Come risulta dall'originale esistente nel fascicolo degli intimati e come del resto venne precisato, a suo 4 tempo, nella comparsa di risposta, dallo Studio appellato, oltre che alla dr. Proc. Cinzia De AN, cancellata dall'albo fin dal dicembre 1994, l'appello fu notificato, il 30 novembre 1995, anche all'avvocato G.C. Muciaccia. In punto di diritto, Osserva il Collegio che la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che sia fatta in sostituzione, con effetto anche nei confronti della controparte (art. 85 C.p M .c.), del primo procuratore, perché revocato o rinunciante;
ma sol tanto a presumere che sia semplicemente aggiuntiva, ossia che aggiunga al primo un secondo procuratore, ciascuno, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato (art. 1716, 2° comma, C.c.), munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte. Deve pertanto concludersi che l'avvocato Mu ciaccia, per il solo fatto della successiva costituzione in giudizio della dr. Proc. Cinzia De AN, non abbia perduto la qualità di procuratore dello Studio attore, ma l'abbia conservata, con poteri disgiunti, anche dopo la perdita, da parte della dr.proc. De AN, dello "jus postulandi". Validamente quindi l'impugnazione venne notificata 330, 1° all'avvocato Muciaccia, ai sensi dell'art. comma C.p.c. Resta così superata la questione del vizio afferente la notifica eseguita alla dr. Proc. De AN, perdendo esso ogni giuridico rilievo in presenza dell'altro procuratore costituito, destinatario dell'altra notifica. Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2950, 2935 e 2941 n. 8 C.C., nonché omessa ° insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), il ricorrente sostiene che il diritto alla provvigione non si è prescritto. 1989 La lettera del 3 aprile Vnon dimostra affatto la conclusione dell'affare ma serviva ad avvertire il ON e la ZE che, se si fosse concluso un contratto di acquisto conseguente alla me diazione dello Studio GI, gli acquirente sarebbero stati obbligati al pagamento della provvigione. Ciò perché questi ultimi cercavano di nascondere l'affare per sfuggire al pagamento;
avevano deciso, in altre parole, di agire in frode al mediatore, per cui dovrebbe valere la causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 C.c. Nella specie l'ignoranza dell'affare concluso determinava l'impossibilità materiale dello Studio GI ad esercitare il diritto di credito , concretatosi solo con la rilevazione dell'atto nei registri immobiliari. Comunque, essendo stato concluso l'affare il 22 dicembre 1990, da tale data cominciava a decorrere la prescrizione, e si doveva tener dell'atto conto т interruttivo del 10 maggio 1991. Anche queste censure sono infondate. A sostegno della dichiarata prescrizione la sentenza impugnata osserva che, come risulta dalla missiva del 3 aprile 1989, diretta dallo Studio G. & F. ai signori ON e ZE, prodotta dallo stesso appellato, in tale data il mediatore aveva avuto conoscenza della conclusione dell'affare tra l'impr esa AN e gli acquirenti, invitando di conseg uenza gli stessi al pagamento della provvigione e costituendoli quindi in mora. Essendo il primo atto interruttivo del 10 maggio 1991 (raccomandata inviata dal legale), è scaduto il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2950 C.C., onde l'estinzione del diritto del mediatore al pagamento della provvigione. Orbene, all'accertamento, in punto di fatto, della conoscenza dell'affare risultante dalla lettera del 3 7 aprile 1989 il ricorrente da un lato risponde con una sua interpretazione del tenore e degli scopi di tale missiva, senza nemmeno riportarne, nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, l'esatto contenuto testuale;
dall'altro oppone che l'affare sarebbe stato concluso invece il 22 dicembre 1990 (in tempo per escludere il decorso della prescrizione annuale), riferendosi tuttavia, come subito dopo è precisato, al "contratto definitivo". Ora è noto che, dovendo intendersi, per "conclusione dell'affare", da cui nasce il diritto del mediatore alla provvigione, il compimento di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto ad agire per l'adempimento dei patti stipulati 0, in difetto, per il risarcimento del danno, la conclusione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere quel diritto, senza doversi attendere la conclusione del contratto definitivo (Cass. 9 aprile 1984 n. 2277; conf. Cass. 16 dicembre 1987 n. 9348). Da ciò l'ovvia conseguenza che la descrizione del diritto in parola comincia a decorrere dalla conclusione del contratto preliminare, agevolato dal mediatore, non già dal successivo contratto definitivo (artt. 1755, 2935 e 2950 C.C.); per cui non è esatto che lo Studio "non poteva consolidare il suo diritto 8 sino a che non avesse avuto certezza del contratto definitivo". Non è quindi decisivo, ma è anzi fuorviante, dedurre, per contrastare il convincimento del Tribunale e negare la prescrizione, che il 22 dicembre 1990 fu definitivo, giacché unaconcluso un contratto genere non esclude affatto, sul pianocircostanza del logico, che il contratto definitivo possa essere stato preceduto da un preliminare e che questo sia 1' "affare" di cui lo Studio era venuto a conosc enza. Per invalidare la motivazione della senten za impugnata, che si regge sufficientemente su questa possibilità, il ricorrente non doveva perciò limitarsi ad enunciare la data di redazione del contratto "definitivo" (che peraltro, a ben vedere, proprio perché tale, evoca l'esistenza di un preliminare), ma avrebbe dovuto anche precisare se, in tempo utile per evitare la prescrizione, fosse intervenuto tra le parti al contrario, il rogitoun contratto preliminare o se, notarile del 22 dicembre 1990 fosse l'unico e solo affare concluso per effetto della mediazione. In difetto di queste doverose precisazioni, il motivo non appare abbastanza puntuale e specifico e, per questa sua invincibile equivocità, non permette di logicamente о giuridicamente viziato ilritenere 9 ragionamento del giudice di merito, come sopra interpretato. Quando poi l'intermediario non abbia avuto conoscenza della conclusione dell'affare in conseguenza della frode posta in essere nei suoi confronti dai contraenti, la prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 C.c., dalla data in cui il medesimo venga a scoprire la frode del proprio debitore (cfr. Cass. 28 marzo 1988 n. 2604). Questa causa di sospensione della prescrizione concreta tuttavia una controeccezione di parte, e quindi il ricorrente avrebbe dovuto dedurre di averla formulata nel giudizio di appello, per contrastare on l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, risposta;
onde la questionesenza ottenere appare connotata di novità, dovendo presumersi, nel silenzio del ricorso e della stessa sentenza sul punto, che venga ora proposta per la prima volta, inammissibilmente, in Cassazione. In ogni caso, l'eventuale occultamento doloso, se riferito al contratto definitivo, non costituisce punto decisivo della controversia, stante la mancata prova certa che il diritto alla provvigione sia da quel negozio derivato;
se riferito invece a una precedente onere del ricorrente contratto preliminare, era 10 permettere al Collegio di apprezzarne la decisività, indicando la data dell'atto e quella dell'acquisita consapevolezza della sua conclusione. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 9 maggio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Duke Kaly Vittoria Auda Depositata in Cancelleria joggi, fi 13/-2.02 IL CANCELLIERE 01 Gina Casoli po IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 103 11 103 Заре 2 160, 10 ло AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 24 M6 200 4. a: 22353 76010 (euro CENT Cervizi p. 2 FILIPPO) (Dettssa Atti Giudiziari Responsa (en ACCICHIN!) UFFICIO DELLE 11