Sentenza 21 giugno 2016
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La questione concernente la "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto alla questione - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2016, n. 29636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29636 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
ASR 29 6 3 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA * 1416/2016 FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - N. Dott. - Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE N. 15748/2016 Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ES PI N. IL 16/11/1990 avverso la sentenza n. 128/2015 TRIBUNALE di PALERMO, del 28/10/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio ROMANO che ha concluso per l'umblements senza rinvio, Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi(difensore Avv. P. ASTA (uff.), due in èii è riportatoei motivi di ricorrs, сви RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. RO Lo ES, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dall'art. 116 del Codice della Strada (guida senza patente), commesso in Palermo il 16 ottobre 2010; per l'esattezza l'impugnazione, proposta inizialmente come appello avanti la Corte d'appello di Palermo, é stata dichiarata inammissibile da quest'ultima, con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
2. Nel ricorso, l'esponente postula, quale primo motivo, l'annullamento della sentenza di condanna, non essendo comprovato che il Lo ES fosse alla guida dell'autovettura e, quale secondo motivo, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
con motivo aggiunto poi il Lo ES chiede dichiararsi l'abolitio criminis.
3. Quest'ultima perorazione é fondata. Si é infatti in presenza di altra e diversa causa di immediato proscioglimento del ricorrente. Ed invero, va rilevato che il fatto non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio scorso), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Poiché nella specie non ricorre, e comunque non é contestata, la fattispecie punibile con pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la qualificazione reitaria del fatto contestato. E' appena il caso di osservare che l'assoluzione perché il fatto non é previsto dalla legge come reato dovrebbe in ogni caso considerarsi più favorevole, e dunque prevalente, quand'anche fosse riconosciuta l'invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen., in quanto quest'ultima, a differenza della prima, lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (arg. ex Sez. 3, Sentenza n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885). Va altresì rilevato che, avuto riguardo al tempus commissi delicti e all'assenza di fatti sospensivi, il reato sarebbe comunque prescritto entro il termine dei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 8/2016; in relazione a ciò, giova tenere presente che, secondo la giurisprudenza apicale della Corte, la questione concernente l'abolitio criminis é pregiudiziale rispetto a quella esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per 2 " prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 - dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400).
4. Pertanto, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato. In siffatta ipotesì, secondo le regole generali, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l'art. 9 d.lgs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Poiché però, come detto, i termini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, trova applicazione la statuizione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto stesso, in base alla quale la trasmissione degli atti alla competente autorità prefettizia é dovuta "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data". Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non é previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016. Il Consigliere Il Presidente (FrancescoLM, Ciampi) (Giusepp CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE] IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG. 2016 DI C A A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REM Dr.ssa Gabriella Lamelza 3