Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2020, n. 2303
CASS
Sentenza 8 ottobre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.

Commentario1

  • 1Detenuto sorvegliato anche in bagno, diritti fondamentali rispettati? (Cass. 18697/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 maggio 2022

    La sorveglianza mediante uno spioncino nella porta del bagno del detenuto non costituisce di per sé un trattamento penitenziario inumano e degradante contrario alla disposizione di cui all'art. 3 della CEDU. Ai fini risarcitori, non è sufficiente l'inosservanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria delle norme dell'ordinamento penitenziario e del regolamento per accedere al rimedio risarcitorio ma occorre che il "grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" del detenuto consista, per un periodo non inferiore a quindici giorni, in condizioni tali da violare l'art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. Corte di Cassazione sez. I penale ud. 26 aprile 2022 (dep. 11 maggio 2022), …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2020, n. 2303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2303
Data del deposito : 8 ottobre 2020

Testo completo