Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
A seguito della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l'ert. 275, comma primo, lett. c), la pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato, oggettivamente valutata, alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicità delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosità dell'indagato mostra che con l'espressione "modalità e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e che con l'espressione "comportamenti e atti concreti" ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto reato, cioè alla condotta anteatta e a quella successiva. La pericolosità rilevante nella soggetta materia va desunta, dunque, sia dal fatto reato, sia dal comportamento e dai precedenti penali che definiscono la persona.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1999, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 24.2.1999
Dott. UGO CANDELA Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N. 743
Dott. ARTURO CORTESE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI Consigliere N. 35991/98
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LL GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 22.7.1998 del Tribunale di Napoli. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
udite la conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Antonio Albano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Roberto Di Santo;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 12.6.1998 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere a PP TR, indiziato in concorso di diversi reati di falso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e corruzione, tentati o commessi negli anni dal 1989 al 1992 quale presidente o componente delle commissioni istituite presso i Centri AIMA e in parte aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13.5.1991 n. 152, convertito in legge 12.7.1991 n. 203 per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso.
Sulla richiesta di riesame proposta dall'indagato, che contestava essenzialmente la sussistenza di esigenza cautelari chiedendo la revoca nella misura o la sua sostituzione con altra meno afflittiva, il Tribunale di Napoli con ordinanza del 22.7.1998 confermava il provvedimento cautelare sul rilievo che per alcuni dei reati addebitati al TR le esigenze cautelari erano normativamente presunte ex art. 275/3 c.p.p. in ragione della contestata aggravante di cui all'art. 7 dl. 152/1991. Esclusa quindi la persistenza del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio;
riteneva quanto agli altri reati che la sistematica reiterazione della condotta criminosa in anni diversi e in più di un centro di raccolta nonché la perdurante appartenenza del TR alla pubblica amministrazione, inducevano a ritenere tuttavia sussistente il pericolo concreto di ulteriore reitazione della condotta.
Tramite il proprio difensore ricorre per cassazione l'indagato denunziando violazione di legge a) perché, essendo lui incensurato e non risultando altri procedimento in corso a suo carico, per i fatti di cui alla contestazione poteva ottenere la sospensione condizionale della pena;
b) perché la contestazione si ferma al 1992 e dal 1994 le Commissioni AIMA non sono state più costituite, di guisa che è assolutamente impossibile la reiterazione dei reati;
c) perché il "lungo tempo trascorso dai fatti contestati esclude che possa essere ritenuta la pericolosità sociale";
d) perché traspare dagli atti che la sua condotta "è stata solo occasionale e limitata nel tempo";
e) perché il Tribunale del riesame ha revocato la misura coercitiva nei confronti di nominati coindagati, membri delle medesime Commissioni AIMA.
IN DIRITTO
Il ricorso e fondato.
Di vero le censure levate dai ricorrente sostanzialmente investono soltanto la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Lo stesso tribunale del riesame, rilevato senza contestazione da parte del ricorrente che per "taluni dei capi contestati al prevenuto" le esigenze cautelari in ragione dell'aggravante indicata in narrativa "risultano normativamente presunte ex art.275/3 C.P.P.", nell'immediato seguito (pag.45) precisa che "in relazione alle esigenze di cui all'art.274/c c.p.p. presunte dall'art.275/3 c.p.p., non si ritiene che ricorrano nel caso di specie da cui possa desumersi sussistente il pericolo di fuga....nè il pericolo d'inquinamento probatorio", mentre per le ragioni richiamate in narrativa ritiene tuttavia sussistente il pericolo di reiterazione della condotta.
Gli elementi di giudizio come sopra presi in considerazione dal Tribunale del riesame, una volta esclusa in radice la sussistenza del pericolo di fuga e di quello d'inquinamento probatorio, secondo l'attuale formula dell'art. 274/c c.p.p. non sono sufficienti per escludere la valenza negativa di elementi già acquisiti agli atti, dalla cui considerazione alla stregua del successivo art. 275/3 potrebbe risultare che non sussista nemmeno il ritenuto pericolo di reiterazione della condotta.
È invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, a seguito delle modifiche introdotte in soggetta materia con la legge 8.8.1995 n.332, la pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicità delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosità dell'indagato mostra che con l'espressione "modalità e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato, sia dai comportamenti e dai precedenti penali, che definiscono la persona (cfr. ex plurimis Cass. III 24.1.1996, n. 4006, rv. 203517). La prognosi relativa al pericolo di reiterazione della condotta dunque, se deve di necessità fondare su una attenta e consapevole valutazione, condotta sul metro della comune esperienza, dei fatti in sè, nel caso in esame oggettivamente gravi in relazione agli interessi pubblici lesi, all'appartenenza dell'indagato alla pubblica amministrazione, alle funzioni di controllo demandategli, alla rilevata sistematicità della condotta, al contesto ambientale nel quale tale condotta si è svolta, non può non tener conto altresì - e anche al fine di escludere al caso la presunzione di pericolosità dettata al comma 3 dell'art. 275 - della notevole risalenza dei fatti, cui fa espresso riferimento l'art. 292/2/c; dell'insussistenza di precedenti penali, ai quali fa espresso riferimento l'art. 274/c;
della dedotta occasionalità della partecipazione dell'indagato e più in generale delle dedotte modalità di essa;
del venir meno delle condizioni che propriziarono la commissione dei reati addebitatigli, quali l'eliminazione delle associazioni mafiose che avevano speculato sull'AIMA e della circostanza che l'appartenenza alle commissioni AIMA, occasione dei delitti contestatigli, è venuta meno perché da circa un lustro non sono state più ricostituite. Elementi di giudizio questi ultimi esemplificativamente elencati che possono dare al giudizio di pericolosità, positivo o negativo che sia, quei caratteri di concretezza e di attualità che non possono conferirgli le preoccupazioni della condotta costituente reato, quale nel caso di specie l'appartenenza alla pubblica amministrazione, senza la quale non si può configurare alcun reato di corruzione, ovvero fatti troppo risalenti nel tempo, che non appaiano certamente ispirati da una radicata filosofia di vita del soggetto, ma anzi, come nel caso concreto, appaiano radicati nell'imprevedibile occasionalità delle circostanze
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata in punto di ritenuta persistenza delle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999