Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1999, n. 743
CASS
Sentenza 24 febbraio 1999

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A seguito della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l'ert. 275, comma primo, lett. c), la pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato, oggettivamente valutata, alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicità delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosità dell'indagato mostra che con l'espressione "modalità e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e che con l'espressione "comportamenti e atti concreti" ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto reato, cioè alla condotta anteatta e a quella successiva. La pericolosità rilevante nella soggetta materia va desunta, dunque, sia dal fatto reato, sia dal comportamento e dai precedenti penali che definiscono la persona.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1999, n. 743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 743
    Data del deposito : 24 febbraio 1999

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