Sentenza 13 giugno 2012
Massime • 1
In tema di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto di guisa che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza; qualora, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2012, n. 34154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34154 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2012 |
Testo completo
34 154 / 12 UDIENZA PUBBLICA 13\06\2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE SENTENZA 363/2012 composta dai magistrati: dott. Pietro IO SIRENA PRESIDENTE REGISTRO GENERALE dott. Giacomo FOTI Consigliere Consigliere rel. dott. US IZZO NR. 47860\11 Consigliere dott. Felicetta MARINELLI dott. Francesco Maria CIAMPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : DI RO IO, n. a Catania il 24\7\1966 avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 8\3\2011 (n. 1266\03); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. US Izzo;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO in FATTO 1. Con sentenza del 10\12\2002 il G.I.P. del Tribunale di Crema, in sede di rito abbreviato, condannava Di RO IO per il delitto di omicidio colposo in danno di PE US. All'imputato veniva addebitato che, alla guida di un autoarticolato, percorrendo la SS. Crema - Soncino, non tenendo una corretta condotta di guida, finiva con la ruota destra del semirimorchio fuori dall'asfalto sulla banchina del margine destro della carreggiata e, perdendo il controllo del mezzo aveva controsterzato a sinistra, invadendo la carreggiata opposta di marcia, andando a collidere con l'auto Golf della vittima che sopraggiungeva in senso inverso. Nel sinistro il PE riportava gravi lesioni che ne determinavano il decesso (acc. in Romanengo -CR- il 26\9\2001). Con sentenza del 8\3\2011 la Corte di Appello di Brescia, nel confermare la condanna, riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando :
3.1. il vizio di motivazione laddove il giudice di merito, nel pronunciare la condanna, non aveva tenuto conto che la sede stradale era priva della segnaletica orizzontale e ciò aveva determinato l'errore nella percorrenza della strada;
inoltre tra il ciglio della carreggiata ed il livello inferiore vi era uno "scalino" di circa 10 cm. che aveva determinato lo sbandamento;
la successiva sterzata a sinistra era stata necessitata per evitare il ribaltamento del mezzo;
inoltre, l'urto con il guard-rail avrebbe egualmente provocato un rimbalzo del mezzo sulla sinistra;
3.2. la violazione di legge, laddove la corte di merito non aveva ritenuto di dare rilevanza al risarcimento del danno operato dalla Compagnia Assicuratrice ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; 3.3. la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, considerato che la condanna relativa al precedente penale specifico per omicidio colposo risaliva ad oltre cinque anni dal fatto e, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., non avrebbe dovuto influenzare il giudice nelle sue determinazioni sanzionatorie;
3.4. La violazione di legge laddove il giudice di merito, riconosciute le attenuanti e la loro prevalenza, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato;
3.5. la violazione di legge per la mancata applicazione del condono richiesto in appello in udienza. CONSIDERATO in DIRITTO 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Quanto alla doglianza relativa al difetto di motivazione in relazione alla rilevanza causale delle condizioni della strada e dell'assenza di segnaletica orizzontale sul margine destro della carreggiata ed alla presenza dello "scalino" costituito dal dislivello tra la parte asfaltata e quella sterrata della strada, va osservato che tali circostanze possono assumere la valenza di concause dell'evento, ma non di circostanze idonee ad escludere la valenza causale della condotta colposa dell'imputato. 2 Invero, perché le condizioni della strada assumano un esclusiva valenza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto e cioè che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto. Quando, invece, come nel caso di specie, il margine destro della carreggiata non è segnalato dalla striscia continua o è segnalato in modo sbiadito, tale pericolo ed il rischio costituito dal dislivello tra la carreggiata asfaltata ed il margine sterrato è percepibile dal conducente, il quale deve impiegare una maggiore attenzione nella guida, onde rimanere nella parte asfaltata della strada. Sul punto questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "L'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza;
invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 31302 del 18/05/2005 Ud. (dep. 19/08/2005) Rv. 231738). Ne consegue da quanto detto che correttamente il giudice di merito ha ritenuto la causalità della condotta colposa dell'imputato, il quale alla guida dell'autocarro è finito con le ruote di destra del mezzo fuori dalla carreggiata, così determinando il letale sbandamento del veicolo.
4.2. In relazione alla seconda doglianza formulata, va ricordato che la giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 138\1998) e di questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13870 del 06/02/2009 Ud. (dep. 30/03/2009 ) Rv. 243202; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46557 del 04/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230195) ritengono che ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. Infatti il profilo "volontaristico" nell'attenuante è ravvisabile anche nell'avere stipulato un'assicurazione o nell'avere rispettato gli obblighi assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivanti dall'attività pericolosa. Orbene, nel caso di specie, il danno è stato risarcito ai danneggiati ad opera della Compagnia Assicuratrice del datore di lavoro del Di carro (mero autista dell'autoarticolato). Pertanto correttamente il giudice di merito, non rilevando profili volontaristici, neanche indiretti, nella riparazione, ha negato il riconoscimento della attenuante.
4.3. In ordine alle doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, con coerente e logica motivazione il giudice di merito ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del precedente specifico gravante sull'imputato. Invero, sebbene tale precedete sia portato da una sentenza di patteggiamento, ciò non inibisce i negativi giudizi sulla personalità dell'imputato, incline a ricadere in delitti della stessa indole. In un caso analogo questa Corte ha statuito che "Tra gli effetti penali che si estinguono a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile в 3 di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali” (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 1063 del 17/12/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 243929). Il mancato riconoscimento delle attenuanti non consente di ritenere maturata la prescrizione (di anni quindici). Ne consegue che anche il terzo e quarto motivo di censura sono infondati.
4.4. Infine quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'indulto, va premesso che il condono è stato richiesto nella discussione finale, in subordine rispetto al mancato riconoscimento della prescrizione. All'imputato in sede di appello è stata ridotta la pena e concessa la sospensione condizionale. Ciò detto, va ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale "Con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36837 del 15/07/2010 Ud. (dep. 15/10/2010) Rv. 247940). Alla infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto ed a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 giugno 2012 Il Presidente Il Consigliere estensore dott. US AZZO Dott. Pietro IO SIRENA Mulle Q CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 SET. 2012 A M DI CA E R P IL-FUNZIONARIO GIUDIZIARIO U S Giulio Maria TIBERIO O N E I 4