Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11020 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
A 102 0 /0 1 C.C. PP34 REPUBBLICA ITALIANA A I - R 6 5 8 E A . IN NOME DEL POPOLO IT. 9 N T 1 N / O U I 4 / B Z B I 6 SSAZIONE A . 2 R L Oggetto R . L T T R . S A P I . . SEZIONE TRIBUTARIA IVA - G D B E I L R ACCERTAMENTO T E R 1 E RETTIFICA INDUTTIVA A 3 I T 1 S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D N . A E E S N T M I Presidente R.G.N. 8391/98 N A C Dott. Alfio FINOCCHIARO E S E Dott. Enrico ALTIERI Re. Consigliere Consigliere Cron. 23640 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 19/04/01 Dott. Antonio MERONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA inex sul ricorso proposto da: FF LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO, difeso dall'avvocato MANCINI FRANCESCO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo N O rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente 901 avversO la decisione n. 73/97 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO. depositata il 14/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato MANCINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo har In data 18 dicembre 1984 ON OF impugnava ricorso alla commissione tributaria di primo grado con di Campobasso l'avviso del locale ufficio i.v.a., col quale era stata rettificata la dichiarazione finale di cessazione di attività di manufatti in cemento, con cessione delle merci alla Ediltutto s.n.c.. La commissione accoglieva il ricorso. L'ufficio proponeva appello alla commissione tribu- taria regionale del Molise, la quale accoglieva con sentenza 17 marzo 17 aprile 1997, citenendo la cor- rettezza del ricorso al metodo induttivo in considera- zione della mancata tenuta della contabilità ed osser- vando che, comunque, il contribuente non aveva fornito la prova dell'asserita vendita della merce sotto costo, 2 attraverso la prescritta dichiarazione al comune delle svendite e l'esibizione di ricevute о scontrini fisca- li. Avverso tale sentenza il OF ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria resiste con controri- corso. § 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art.54 del d. P.R. n. 633/72 il ricorrente lamenta che la valutazione dell'ufficio, il cuale ha ipotizza- hour to un volume d'affari conseguibile di lire 207.292.000 applicando un ricarico del 25% sull'importo ottenuto dalla differenza tra il totale dei costi dei beni di- sponibili e il valore della cessione dei beni al costo, sarebbe apodittico. L'ufficio avrebbe, inoltre, erroneamente definito analitica la procedura, mentre la commissione regionale ha correttamente ritenuto trattarsi di di accertamento induttivo. Nella specie l'ufficio non avrebbe dimostrato, né l'esistenza di elementi tali da far ritenere operante la presunzione di cui al'art.54, secondo comma, ultima parte, d.P.R. n.633/72, né quelli previsti dall'art.55 3 per poter procedere ad accertamento induttivo, e cioè la irregolarità e inattendibilità della dichiarazione e delle scritture contabili. In difetto di tali presupposti l'unica via consen- tita era l'accertamento analitico.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di ul- trapetizione, avendo ritenuto che l'accertamento indut- tivo fosse giustificato dalla mancata tenuta delle scritture contabili, laddove nessun rilievo in merito era stato formulato dall'ufficio. لمعا 2.3. Col terzo motivo il ricorrente deduce che la ricostruzione del volume di affari effettuata dalla commissione regionale non sarebbe sostenuta da adegua- ta motivazione. Lamenta, in particolare, che siano sta- te tratte conseguenze dalla mancata produzione di una dichiarazione di svendite, che non si erano mai verifi- cate. La vendita sottocosto non sarebbe che un evento fi- determinato dalla scarsa commerciabilità siologico, e dal particolare moment o della chiusura delle merci nella quale vi è l'esigenza di smaltire dell'attività, le giacenze.
2.4. Col quarto motivo, denunciardo violazione de- comma 2, e 14, comma 3, del d. P. R. gli articoli 131 4 n.633/72 e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe, in violazione delle dette norme e senza adeguata motivazione, giudicato corretto l'impiego della presunzione utilizzata dall'ufficio circa la vendita delle merci, non considerando che la chiusura dell'attività avrebbe resa necessaria la ven- dita delle merci ad un prezzo inferiore al costo. har 2.5. Col quinto motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato corretta l'applicazione di una percen- tuale di ricarico del 25%. Tale percentuale sarebbe stata determinata in modo apodittico, senza tener conto della qualità e quantità delle varie tipologie di merci esistenti in magazzino, per cui non poteva essere di- sconosciuto il contenuto delle scritture contabili. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo non è fondato. ziterito La commissione regionale ha considerate giustifica- to il ricorso all'accertamento induttivo in considera- zione della mancata tenuta delle scritture contabili, e tale accertamento di fatto non è suscettibile di rie- same in sede di legittimità, tanto più che il ricorren- te non ha espressamente contrastato tale contestazione.
3.2. Non merita accoglimento neppure il secondo mo- tivo, trattandosi di questione attinente alla fondatez- 5 za della pretesa tributaria, non essendo configurabile la dedotta violazione dell'art.112 cod. proc. civ., né potendo la Corte procedere ad un diretto esame dell'accertamento.
3.3. Gli altri motivi, che possono essere congiun- tamente esaminati, sono invece da acccgliere, nei limi- ti che saranno successivamente precisati. Innanzitutto appare manifestamente incongrua la mo- tivazione della sentenza impugnata laddove, non consi- derando che la cessione totale delle merci in giacenza la chiusura dell'attività, considera comeavveniva per пай non adeguato il corrispettivo dichiarato, richiedendo la prova di una svendita e rilevando che non era stato esibita la prescritta autorizzazione comunale. Proprio il fatto che la vendita avveniva in occasione della cessazione dell'attività avrebbe dovuto costituire og- getto di adeguata valutazione da parte dei giudici di merito. In secondo luogo, come ha esattamente dedotto il ricorrente, la determinazione della percentuale di ri- carico, oltre a non tener conto della circostanza sopra evidenziata, è del tutto apodittica, e non consente al- la Corte di esercitare il controllo ad essa demandato sulla adeguatezza e correttezza logica del ragionamento seguito dal giudice di merito. L'assoluta mancanza di 6 ** un criterio di valutazione, o di riferimenti ai prezzi di mercato mediamente praticati, oltre a non rispettare l'obbligo della motivazione, si risolve nel denunciato dell'art.14, terzo comma, del vizio di violazione d. P. R. n. 633/72. 3.3. In accoglimento del terzo, quarto e quinto mo- tivo la sentenza deve essere, pertar to, cassata, con rinvio esame ad altra sezione della commissione tribu- taria regionale del Molise, la quale covrà riesaminare il punto della determinazione della percentuale di ri- carico, dando atto di tale esame con adeguata motiva- zione. Ai giudici di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il primo e il secondo motivo e accoglie, per quanto di ragione, gli altri motivi;
cassa la sen- tenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rin- via, anche per le spese, ad altra sezione della commis- sione tributaria regionale del Molise. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- DEPOSITATO IN CANCELLI GANGEL 5801 la Sezione Tributaria, il 19 aprile 2001. Oggi IL CANCELLIERE C1 Il Presidenté Il Consigliere estensore Arnaldo Casang 1ay Enrico Altieri Al كلة IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casand s