Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 1
La sentenza che, pronunciando sulla competenza ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., non decide il merito della causa, è impugnabile soltanto con regolamento di competenza da proporsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima, ovvero dalla sua notificazione a cura dell'avversario, che ne costituisce equipollente; solo in mancanza di comunicazione o notificazione il suddetto termine di impugnazione è annuale, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., e decorre dalla data di deposito della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/1999, n. 7170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7170 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE LA COLLINA S.R.L. - in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. GAETANO CARDINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO BANDINI, giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
ID OV ED CI, CI LO, CC O CI OR;
-intimate-
avverso la sentenza n. 1407/95 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 27/12/95 R.G.N. 859/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/2/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Firenze, AR EU esponeva di aver riportato, in data 6/11/1983, gravissime lesioni mentre svolgeva attività di raccolta di olive alle dipendenze della s.p.a. Immobiliare la Collina la quale non aveva denunziato allo SCAU le sue giornate lavorative. Ciò premesso, conveniva in giudizio detta società chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'infortunio.
La società, costituitasi in giudizio, contestava l'esistenza del rapporto di lavoro, faceva presente che i propri legali rappresentanti erano stati assolti in sede penale dal reato di lesioni nei confronti del EU, e chiedeva comunque di chiamare in causa l'Inail, incombenza a cui successivamente non provvedeva. Nel corso del giudizio, espletata consulenza medico-legale di ufficio, e intervenuto il decesso dell'attore, si costituivano i suoi eredi i quali si riportavano alle domande originarie. Con sentenza del 5/5/1992 il Tribunale di Firenze, rilevato che non risultava passata in giudicato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il EU e la soc. La Collina, e che i legali di quest'ultima erano stati assolti dal reato di lesioni personali a carico del EU, sicché doveva ritenersi precluso al giudice accertare diversamente la responsabilità del datore di lavoro anche ex art. 2087 c.c., respingeva le domande riproposte dagli eredi, e compensava le spese.
Su appello degli eredi EU, i quali invocavano l'applicazione dell'art. 2087 c.c. nei confronti dalla società, stante il mancato intervento dell'Inail per mancanza di denuncia di assicurazione), la Corte di Appello di Firenze, con sentenza notificata il 25/7/1996, dichiarava ex art. 38 c.p.c., l'incompetenza per materia del Tribunale di Firenze e compensava tra le parti le spese di lite. Osservava la Corte di appello che allorché - come nella specie - la domanda di risarcimento era stata proposta invocando una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., la competenza non poteva che appartenere al giudice del lavoro a norma dell'art. 409 c.p.c. Avverso detta sentenza la società Immobiliare la Collina ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo. In prossimità dell'udienza la stessa società ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo - deducendo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c., anche in relazione agli artt. 38, 438, 413, e 409 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria - motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta la ricorrente che la Corte di appello non ha tenuto conto che le domande degli eredi avevano ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno morale ed il danno biologico. Tali danni erano stati dedotti dagli eredi "iure ereditario" contrariamente a quanto consentito dalla sentenza 27/10/1994, n. 372 della Corte costituzionale. Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. la sentenza - come quella emessa dalla Corte di appello di Firenze - che, pronunciando sulla competenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c. non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con regolamento (necessario) di competenza, nei termini prescritti dall'art. 47 c.p.c. Tali termini sono di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunziato sulla competenza, ovvero - in mancanza di comunicazione, dalla notificazione della sentenza medesima (in tal senso, Cass. SSUU., 9/11/1996, n. 9818; Cass., 29/3/1991, n. 3382 ed altre). Poiché, il ricorso proposto dalla società Immobiliare La Collina è stato notificato in data 7/11/1996, ben oltre il termine ora indicato, dalla notifica della sentenza avvenuta il 25/7/1996, deve dichiararsi l'inammissibilità del gravame.
Nulla va statuito in ordine alle spese, non essendovi stata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999