CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2023, n. 30786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30786 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE ES nato a [...]( ITALIA) il 10/01/1962 CC RI ER nato a [...] il [...] avverso il decreto del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inatnmissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30786 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 28 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quello emesso 1 1 1 febbraio 2020 dal Tribunale della stessa città, ha, tra l'altro, confermato la confisca, nei confronti di FR SC, di un immobile, intestato alla moglie RI SA AC e sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Fosso della Luna. 2. FR SC e RI SA AC propongono, con l'assistenza dell'avv. FR Schettino, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo — del quale, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si darà atto nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il quale lamentano violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo ai giudici di merito di avere fatto malgoverno delle regole, cristallizzate dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01), in materia di perimetrazione temporale della pericolosità sociale. Al riguardo, eccepiscono, in specie, che, pur avendo SC commesso i reati, di usura ed estorsione aggravate ex art. 416-bis.
1. cod. pen., posti a fondamento del formulato giudizio prognostico tra il 2003 ed il 2010, la Corte di appello ha operato, sulla base di un passaggio delle dichiarazioni di una delle vittime, l'indebita retrodatazione del periodo di sua pericolosità sociale al 2001, epoca, peraltro, successiva a quella dell'acquisto dell'immobile, il cui pagamento è stato completato nel 2000. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. In via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di 2 A( legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). In detta prospettiva (comune anche al giudizio di revoca, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, delle misure di prevenzione applicate sulla base del previgente quadro normativo, come chiarito, tra le altre, da Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01), oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 3. Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo avere premesso che FR SC è soggetto che, per un certo periodo della sua vita, è stato portatore di pericolosità sociale qualificata, in quanto dedito, per un lunghissimo torno di tempo, ad attività di usura ed estorsione favorita dalla sua contiguità alla locale criminalità organizzata, ha preso le mosse, in vista dell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la confisca dell'immobile di Via Fosso della Luna, dai canoni affermati dal massimo organo nomofilattico, che ha chiarito come: - «La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto 3 ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604 - 01); - «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604 - 01). Ha, in particolare, osservato che nel procedimento penale promosso a carico di SC è emerso che, se le condotte specificamente oggetto di addebito risalgono ad epoca non anteriore al 2003, prova della sua preesistente pericolosità sociale si trae dalle dichiarazioni rese da EL TI, vittima di usura, il quale ha riferito che già nel 2001 SC gli aveva erogato un prestito di 1.200 euro, che egli aveva restituito pagando, per quindici mesi, 150 euro al mese e, infine, anche la sorte capitale, senza, peraltro, ottenere la restituzione dell'assegno postale che egli aveva rilasciato al creditore in garanzia. L'episodio, letto alla luce della caratura delinquenziale di SC (inteso «'o sfregiato») ed alla sua capacità di incutere alle persone offese notevole timore in ragione del suo inserimento in perniciosi ambienti di camorra accredita, ha rilevato la Corte di appello, l'assunto che lo vuole, già nel 2001, portatore di una intensa carica di pericolosità sociale, collegata alla sua notorietà ed alla manifestata scaltrezza criminale, che induce il convincimento della necessità di una ulteriore retrodatazione, prudenzialmente operata sino al 2000, momento iniziale di un periodo destinato a chiudersi con il suo arresto, eseguito nel 2010. La Corte di appello ha, dunque, ritenuto che l'acquisto dell'immobile di Via Fossa della Luna, avvenuto con atto notarile del 30 marzo 2001 e per l'importo di E. 165.000.000, ricada senz'altro all'interno del delineato perimetro anche laddove si tenga conto della documentazione rinvenuta in occasione della perquisizione effettuata al domicilio di SC il 28 luglio 2009, attestante che il prezzo era stato pagato, in due tranches, il 3 luglio ed il 18 settembre 2000. Tanto, in considerazione sia della già menzionata retrodatazione sino al 2000 dell'inizio della pericolosità sociale di SC sia del principio, in passato 4 tfl affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, in motivazione), che, in casi consimili, subordina la confisca — oltre che alla verifica, nel caso in esame compiuta con esito ampiamente positivo, della sproporzione tra risorse di matrice lecita ed incremento patrimoniale — all'accertamento della correlazione, sul piano temporale, tra l'accumulo patrimoniale e le concrete manifestazioni di pericolosità sociale senza, con ciò, richiedere, nondimeno, una rigorosa coincidenza cronologica ed escludendo, per contro, le situazioni connotate da uno iato temporale particolarmente consistente. 4. A fronte di siffatto percorso argomentativo, i ricorrenti frappongono obiezioni che, in radice inammissibili, per le ragioni sopra esposte, laddove dirette a sindacare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, si rivelano infondate nella parte in cui mirano ad evidenziare la difformità della decisione rispetto al paradigma normativo o la mera apparenza del costrutto motivazionale. Appuntano l'attenzione, per un verso, sul fatto che la porzione, valorizzata dalla Corte di appello, delle dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari, da soggetto, EL TI, mai escusso nel contraddittorio, non hanno fondato, in sede penale, alcun addebito. In tal modo, introducono considerazioni che non incidono minimamente sulla legittimità del decreto impugnato che, in espressione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, trae spunto da elementi di fatto della cui storicità non vi è ragione di dubitare e che, in maniera del tutto congrua, vengono ritenuti idonei a sostenere l'assunto che vuole FR SC dedito a condotte usurarie, di portata analoga a quelle accertate con la forza del giudicato e poste in essere continuativamente tra il 2003 ed il 2010, già nel 2001. Non giova alla causa dei ricorrenti, per altro verso, la collocazione all'estate del 2000 dell'esborso finanziario propedeutico all'acquisto dell'immobile della cui confisca si discute, che la Corte di appello, con ragionamento tutt'altro che illogico e, tantomeno, apparente, ha stimato compatibile con la pericolosità sociale, a quella data, di un soggetto, quale FR SC, che, a distanza di pochi mesi, sarebbe stato in grado di presentarsi a EL TI forte di una fama criminale consolidatosi, con ogni evidenza, nel corso del tempo anziché frutto di improvvisa acquisizione di un carisma sino a quel momento inesistente. La decisione impugnata si palesa, dunque, tetragona, anche sotto questo profilo, alle censure dei ricorrenti e conforme, piuttosto, all'indirizzo ermeneutico che impone al giudice della prevenzione di individuare, preliminarmente, il 5 preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale, determinandone, pur solo attraverso elementi indiziari, i momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento, e di procedere, all'esito, all'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad abiezione i beni il cui valore appaia incongruo (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 23000 del 23/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457 - 01). 5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di FR SC e RI SA AC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/03/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inatnmissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30786 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 28 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quello emesso 1 1 1 febbraio 2020 dal Tribunale della stessa città, ha, tra l'altro, confermato la confisca, nei confronti di FR SC, di un immobile, intestato alla moglie RI SA AC e sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Fosso della Luna. 2. FR SC e RI SA AC propongono, con l'assistenza dell'avv. FR Schettino, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo — del quale, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si darà atto nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il quale lamentano violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo ai giudici di merito di avere fatto malgoverno delle regole, cristallizzate dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01), in materia di perimetrazione temporale della pericolosità sociale. Al riguardo, eccepiscono, in specie, che, pur avendo SC commesso i reati, di usura ed estorsione aggravate ex art. 416-bis.
1. cod. pen., posti a fondamento del formulato giudizio prognostico tra il 2003 ed il 2010, la Corte di appello ha operato, sulla base di un passaggio delle dichiarazioni di una delle vittime, l'indebita retrodatazione del periodo di sua pericolosità sociale al 2001, epoca, peraltro, successiva a quella dell'acquisto dell'immobile, il cui pagamento è stato completato nel 2000. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. In via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di 2 A( legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). In detta prospettiva (comune anche al giudizio di revoca, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, delle misure di prevenzione applicate sulla base del previgente quadro normativo, come chiarito, tra le altre, da Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01), oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 3. Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo avere premesso che FR SC è soggetto che, per un certo periodo della sua vita, è stato portatore di pericolosità sociale qualificata, in quanto dedito, per un lunghissimo torno di tempo, ad attività di usura ed estorsione favorita dalla sua contiguità alla locale criminalità organizzata, ha preso le mosse, in vista dell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la confisca dell'immobile di Via Fosso della Luna, dai canoni affermati dal massimo organo nomofilattico, che ha chiarito come: - «La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto 3 ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604 - 01); - «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604 - 01). Ha, in particolare, osservato che nel procedimento penale promosso a carico di SC è emerso che, se le condotte specificamente oggetto di addebito risalgono ad epoca non anteriore al 2003, prova della sua preesistente pericolosità sociale si trae dalle dichiarazioni rese da EL TI, vittima di usura, il quale ha riferito che già nel 2001 SC gli aveva erogato un prestito di 1.200 euro, che egli aveva restituito pagando, per quindici mesi, 150 euro al mese e, infine, anche la sorte capitale, senza, peraltro, ottenere la restituzione dell'assegno postale che egli aveva rilasciato al creditore in garanzia. L'episodio, letto alla luce della caratura delinquenziale di SC (inteso «'o sfregiato») ed alla sua capacità di incutere alle persone offese notevole timore in ragione del suo inserimento in perniciosi ambienti di camorra accredita, ha rilevato la Corte di appello, l'assunto che lo vuole, già nel 2001, portatore di una intensa carica di pericolosità sociale, collegata alla sua notorietà ed alla manifestata scaltrezza criminale, che induce il convincimento della necessità di una ulteriore retrodatazione, prudenzialmente operata sino al 2000, momento iniziale di un periodo destinato a chiudersi con il suo arresto, eseguito nel 2010. La Corte di appello ha, dunque, ritenuto che l'acquisto dell'immobile di Via Fossa della Luna, avvenuto con atto notarile del 30 marzo 2001 e per l'importo di E. 165.000.000, ricada senz'altro all'interno del delineato perimetro anche laddove si tenga conto della documentazione rinvenuta in occasione della perquisizione effettuata al domicilio di SC il 28 luglio 2009, attestante che il prezzo era stato pagato, in due tranches, il 3 luglio ed il 18 settembre 2000. Tanto, in considerazione sia della già menzionata retrodatazione sino al 2000 dell'inizio della pericolosità sociale di SC sia del principio, in passato 4 tfl affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, in motivazione), che, in casi consimili, subordina la confisca — oltre che alla verifica, nel caso in esame compiuta con esito ampiamente positivo, della sproporzione tra risorse di matrice lecita ed incremento patrimoniale — all'accertamento della correlazione, sul piano temporale, tra l'accumulo patrimoniale e le concrete manifestazioni di pericolosità sociale senza, con ciò, richiedere, nondimeno, una rigorosa coincidenza cronologica ed escludendo, per contro, le situazioni connotate da uno iato temporale particolarmente consistente. 4. A fronte di siffatto percorso argomentativo, i ricorrenti frappongono obiezioni che, in radice inammissibili, per le ragioni sopra esposte, laddove dirette a sindacare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, si rivelano infondate nella parte in cui mirano ad evidenziare la difformità della decisione rispetto al paradigma normativo o la mera apparenza del costrutto motivazionale. Appuntano l'attenzione, per un verso, sul fatto che la porzione, valorizzata dalla Corte di appello, delle dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari, da soggetto, EL TI, mai escusso nel contraddittorio, non hanno fondato, in sede penale, alcun addebito. In tal modo, introducono considerazioni che non incidono minimamente sulla legittimità del decreto impugnato che, in espressione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, trae spunto da elementi di fatto della cui storicità non vi è ragione di dubitare e che, in maniera del tutto congrua, vengono ritenuti idonei a sostenere l'assunto che vuole FR SC dedito a condotte usurarie, di portata analoga a quelle accertate con la forza del giudicato e poste in essere continuativamente tra il 2003 ed il 2010, già nel 2001. Non giova alla causa dei ricorrenti, per altro verso, la collocazione all'estate del 2000 dell'esborso finanziario propedeutico all'acquisto dell'immobile della cui confisca si discute, che la Corte di appello, con ragionamento tutt'altro che illogico e, tantomeno, apparente, ha stimato compatibile con la pericolosità sociale, a quella data, di un soggetto, quale FR SC, che, a distanza di pochi mesi, sarebbe stato in grado di presentarsi a EL TI forte di una fama criminale consolidatosi, con ogni evidenza, nel corso del tempo anziché frutto di improvvisa acquisizione di un carisma sino a quel momento inesistente. La decisione impugnata si palesa, dunque, tetragona, anche sotto questo profilo, alle censure dei ricorrenti e conforme, piuttosto, all'indirizzo ermeneutico che impone al giudice della prevenzione di individuare, preliminarmente, il 5 preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale, determinandone, pur solo attraverso elementi indiziari, i momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento, e di procedere, all'esito, all'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad abiezione i beni il cui valore appaia incongruo (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 23000 del 23/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457 - 01). 5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di FR SC e RI SA AC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/03/2023.