Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 269 cod. civ., nella sua attuale formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale. È perciò consentito che l'accertamento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione sia basato su elementi indiziari; ne' assume carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Più in particolare, anche in mancanza di prova dell'esistenza di rapporti sessuali fra le parti, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOZZOLI 82, presso l'avvocato FALCHI GIAN LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO CARBONI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PI NT quale madre esercente la potestà sulla figlia minore PI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso l'avvocato ENRICO CASAMASSIMA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 315/97 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione Minori, depositata il 30/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente, l'Avvocato Casamassima, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il primo aprile 1993 la sig.ra SS PI, quale madre esercente la potestà sulla minore LE, all'epoca di quattro anni, chiese al Tribunale per i minorenni di GL che fosse dichiarata ammissibile l'azione per la declaratoria giudiziale di paternità naturale che intendeva proporre nell'interesse e per conto della minore, nei confronti del sig. BE GU.
Con provvedimento 8 novembre 1983 il Tribunale dichiarò ammissibile l'azione, e la pronunzia fu confermata dalla Corte di appello con decreto del 12 maggio 1994. 2. Quindi, con atto notificato il 13 gennaio 1994, la PI convenne in giudizio davanti allo stesso Tribunale il GU per ottenere che la minore fosse dichiarata figlia naturale del convenuto, esponendo che, nell'ambito della sua relazione sentimentale esclusiva con il GU, durata oltre un anno, era stata concepita la figlia LE. Il GU si costituì in contraddittorio. Nel corso della istruttoria fu disposta una consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare, mediante esame del DNA, se LE fosse figlia biologica del GU;
consulenza cui non fu dato seguito, per il rifiutò del convenuto di sottoporsi al prelievo ematico. Fu ammessa ed espletata una prova testimoniale.
Nel giudizio intervenne il Pubblico ministero.
3. Il Tribunale, con sentenza del 31 ottobre 1996, dichiarò LE PI figlia naturale del GU e le attribuì il cognome del padre.
4. La decisione fu confermata dalla Corte di appello, sezione per i minorenni di GL (sentenza pubblicata il 30 settembre 1997), la quale rilevò, fra l'altro, che l'ammissione da parte del GU di rapporti sessuali con la PI ed il rifiuto ingiustificato di questi di sottoporsi alle prove ematologiche davano certezza giudiziale circa la sua paternità. Osservò, inoltre, che, anche se il GU aveva collocato la propria relazione in estate, anziché in ottobre (periodo cui risaliva il concepimento), ciò era comprensibile, in quanto lo stesso, non potendo negare di avere avuto rapporti sessuali con la PI, aveva cercato di anticiparli rispetto all'epoca del concepimento.
5. Avverso questa pronuncia il sig. BE GU ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. Ha resistito con controricorso la sig.ra SS PI, nella qualità di esercente la potestà sulla minore LE PI.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo si denuncia la violazione del principio dell'onere e della ripartizione della prova nel processo. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello per i minorenni abbia addossato al convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di rapporti sessuali durante il periodo utile per il concepimento della figlia. Col secondo motivo denuncia irrazionalità, illogicità e falsità nella valutazione della prova, in quanto la sentenza impugnata: a) dando per dimostrata una relazione sessuale tra il GU e la PI, avrebbe trasformato, senza riscontri obbiettivi, un unico rapporto sessuale occasionale in una relazione perdurante nel tempo;
b) avrebbe, inoltre, valutato circostanze non contestate "contro il GU", cioè come tentativi di questi di eludere i propri obblighi;
c) infine, non avrebbe considerato che il rifiuto da parte del GU del DNA aveva una esclusiva motivazione processuale (in particolare, non attribuire un vantaggio alla controparte che non aveva assolto all'onere della prova a suo carico). Col terzo motivo denuncia carenza di motivazione, in quanto il dispositivo non risulterebbe sorretto da supporto logico coerente con le circostanze accertate: un unico rapporto occasionale tra le parti in epoca non contigua a quella del concepimento;
la frequentazioni nel medesimo periodo di amici e amiche;
la presumibile non frequentazione nello stesso periodo tra le parti, a seguito del fidanzamento ufficiale del GU con altra persona.
2. Le censure, che possono essere esaminate insieme per ragioni di connessione, non hanno fondamento.
2.1. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che l'art. 269 c.c, nella sua attuale formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi coi quali può essere provata la paternità naturale. È, perciò, consentito che l'accertamento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione sia basato su elementi indiziari;
ne' assume carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre durante il periodo di concepimento (cfr.sent. 7193/97 e 2944/98). Ha chiarito, altresì, che, anche in mancanza di prova dell'esistenza di rapporti sessuali tra le parti, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma secondo, c.p.c. Infatti, proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili, in ordine alla reale natura dei rapporti tra le parti, giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consentirebbe non solo di escludere in modo assoluto la contestata paternità; ma anche di confermarla, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, con un elevatissimo grado di probabilità (cfr.sent. 6550/1995 e 10377/97).
2.2. A tali criteri si è attenuta la sentenza impugnata.
2.3. La Corte di appello, muovendo dalla premessa che gli elementi acquisiti dovevano essere valutati nella loro globalità e concordanza, ha, infatti, affermato che tali elementi - per un verso, l'ammissione da parte del GU di aver avuto rapporti sessuali con la PI e, per altro verso, Il rifiuto del tutto ingiustificato dello stesso di sottoporsi alle prove ematologiche - erano idonei a sorreggere la conclusione della dichiarazione giudiziale di paternità.
Ha, quindi, osservato, in ordine alla dichiarazione del GU, che, anche se l'epoca (estate) cui questi aveva fatto risalire il rapporto sessuale non coincideva con quella del concepimento (ottobre), alla ammissione era attribuibile egualmente valore probatorio, perché, da un lato, la (diversa) collocazione rispetto alla data presumibile del concepimento era rapportabile alla convinzione dello stesso che essa "sarebbe servita ad evitargli l'attribuzione della paternità di quella figlia, da lui non voluta perché frutto di un rapporto in cui non aveva messo da parte sua alcun sentimento"; dall'altro, non era stata minimamente provato l'assunto del GU, circa l'esistenza di altre (e diverse) relazioni sessuali della PI.
La Corte ha, poi, dato rilievo al rifiuto del GU, nel corso dell'intero giudizio di merito, di sottoporsi alla prova ematologica;
rifiuto, che ha ritenuto, nel contesto delle risultanze processuali, del tutto privo di qualsiasi giustificazione.
3.4. In questo quadro le censure del ricorrente si rivelano senza consistenza, perché la Corte di appello ha fondato il proprio apprezzamento sulle risultanze probatorie acquisite agli atti del processo (art. 116, primo comma, c.p.c.), e sul comportamento processuale delle parti (art. 116, comma secondo, c.p.c.), valutando l'esito dell'exceptio plurium concunbentium del convenuto, come semplice allegazione difensiva, idonea a valorizzare l'efficacia probatoria indiziaria già emersa dagli atti. Nè sussistono i vizi di motivazione denunciati, in quanto la sentenza impugnata ha dato conto dell'iter argomentativo seguito, consentendone la verifica in questa sede.
4. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive lire .1.800.000, di cui lire 1.700.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 28 settembre 1998. Depositata in Cancelleria il 15/1/1999.