Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 386
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Sentenza 15 gennaio 1999

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L'art. 269 cod. civ., nella sua attuale formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale. È perciò consentito che l'accertamento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione sia basato su elementi indiziari; ne' assume carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Più in particolare, anche in mancanza di prova dell'esistenza di rapporti sessuali fra le parti, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 386
    Data del deposito : 15 gennaio 1999

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