Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1100
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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L'utilizzazione del metodo di stima comparativa per la valutazione di un bene da parte del consulente tecnico presuppone l'accertata esistenza e l'acquisita conoscenza di elementi di comparazione, tuttavia l'indicazione specifica degli elementi di riscontro utilizzati non costituisce condizione indefettibile della completezza e dell'attendibilità dell'elaborazione tecnica compiuta dal consulente, dovendosi, peraltro, ritenere pienamente legittima la ricerca di dati significativi mediante informazioni dirette assunte presso operatori del settore, posto che il consulente, nell'assolvimento del suo incarico, è chiamato non solo ad un'attività valutativa, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti del suo convincimento, anche al di là dell'attività istruttoria delle parti, senza che possa ritenersi in tal modo vulnerata l'esigenza di controllo del suo operato, giacché tale esigenza viene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1100
    Data del deposito : 9 febbraio 1999

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