Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
L'utilizzazione del metodo di stima comparativa per la valutazione di un bene da parte del consulente tecnico presuppone l'accertata esistenza e l'acquisita conoscenza di elementi di comparazione, tuttavia l'indicazione specifica degli elementi di riscontro utilizzati non costituisce condizione indefettibile della completezza e dell'attendibilità dell'elaborazione tecnica compiuta dal consulente, dovendosi, peraltro, ritenere pienamente legittima la ricerca di dati significativi mediante informazioni dirette assunte presso operatori del settore, posto che il consulente, nell'assolvimento del suo incarico, è chiamato non solo ad un'attività valutativa, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti del suo convincimento, anche al di là dell'attività istruttoria delle parti, senza che possa ritenersi in tal modo vulnerata l'esigenza di controllo del suo operato, giacché tale esigenza viene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere
Dott. NC FERRO Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ES IN, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale delle Belle Arti 8, presso l'avv. Ignazio Abrignani, rappresentato e difeso dall'avv. TO Sangiorgi Mancuso del foro di IN, in virtù di procura in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro il
FALLIMENTO di PA RE, in persona del Curatore NC Perniciaro, autorizzato al presente giudizio con decreto del giudice delegato 8 maggio 1997, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, presso l'avv. Pietro Carlino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Milazzo in virtù di procura in calce al controricorso,
- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 31 maggio/12 giugno 1996 n. 504, in materia di: azione revocatoria fallimentare in ordine a compravendita immobiliare.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 1998 dal Relatore Cons. dott. NC Ferro;
Assenti in udienza i difensori delle parti;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Giovanni Lo Cascio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11 febbraio 1987 il Curatore del fallimento di AZ TO conveniva in giudizio IN NC, chiedendo che l'adito Tribunale di Trapani, in applicazione dell'art. 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e in considerazione della manifesta sproporzione tra il prezzo del trasferimento, determinato in lire 7.000.000, e il valore del bene alienato, dichiarasse l'inefficacia della compravendita immobiliare stipulata tra il AZ e il IN il 10 novembre 1983 (avente ad oggetto un vano cantinato di circa mq 80 di superficie facente parte di una maggiore area cantinata descritta nella scheda catastale presentata all'U.T.E. di Trapani in data 11 novembre 1986), e conseguentemente condannasse il convenuto alla retrocessione del cespite alla massa fallimentare. IN NC si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza dell'azione revocatoria esercitata dalla Curatela sia in ordine al suo presupposto oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sostenendo che il prezzo convenuto non eccedeva il valore reale dell'immobile e che egli non era, alla data della stipulazione, a conoscenza dello stato di insolvenza dell'alienante. Con sentenza 22 giugno 1993 il Tribunale di Trapani dichiarava inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento di AZ TO il contratto in questione e dichiarava acquisito all'attivo fallimentare il fondo sito in Castelllammare del Golfo, esteso are 9.80, iscritto al N.C.T. al foglio 34 part. 46, condannando inoltre il IN al rimborso delle spese. Proponeva appello IN NC, deducendo: la nullità della sentenza nel cui dispositivo era fatto riferimento a una entità immobiliare diversa da quella a lui trasferita dal AZ;
la mancata considerazione di una proposta transattiva da lui formulata con l'offerta di una somma che, cumulata con prezzo pagato, avrebbe superato il valore dell'immobile quale determinato dal C.T.U. in lire 11.200.000; l'inattendibilità dei criteri di stima adottati dal consulente tecnico;
l'ingiustificata reiezione da parte dl Tribunale delle istanze istruttorie da lui formulate. E chiedeva di essere ammesso a provare, per testi e mediante documenti, la propria inscientia decoctionis. Con sentenza 31 maggio/12 giugno 1996 n. 504 la Corte di appello di Palermo respingeva l'appello provvedendo alla correzione dell'errore relativo alla identificazione del bene oggetto della domanda. Avverso quest'ultima sentenza IN NC propone il presente ricorso per cassazione, affidato alla enunciazione di tre motivi aventi ad oggetto rispettivamente: 1) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 67 primo comma n. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 67 primo comma n. 1 R. D. 16 marzo 1942 n. 267 e degli art. 208 e 356 (vecchio testo) C.P.C., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. La Curatela del fallimento di AZ TO resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della reiezione da parte della Corte sicula di quello che era il terzo motivo di appello in ordine alla dimostrazione della sussistenza della sproporzione tra il pezzo dell'alienazione e il valore reale del bene alienato. Adeguata prova al riguardo è stata ravvisata dai giudici del merito nelle risultanze della consulenza tecnica estimativa esperita in primo grado, che la Corte di appello ha dichiarato meritevoli di essere interamente condivise in quanto "frutto di scrupolose indagini tenuto pure conto della metodologia seguita mediante il metodo di stima comparativa, basandosi sulle informazioni assunte in loco presso operatori del settore e mediante la conoscenza dei valori unitari riferiti all'anno 1983 di beni analoghi a quello da stimare". In particolare la critica del ricorrente si rivolge contro l'affermazione della Corte di appello secondo cui sufficiente garanzia di attendibilità del risultato estimativo sarebbe offerta dalle "conoscenze del c.t.u. scaturenti dalla sua particolare consulenza tecnica in materia" e contro la ritenuta insussistenza dell'obbligo per il c.t.u. di indicare le fonti della propria conoscenza, essendo "da presumersi, proprio per la particolare competenza tecnica del c.t.u., che lo stesso abbia formulato un giudizio mediante uno studio del mercato in tutte le sue componenti". La censura di vizio di motivazione formulata dal ricorrente al riguardo, in se stessa, ammissibile, in quanto, se è vero che - come ricorda il controricorrente - il giudice di merito, qualora ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico facendole proprie, non è tenuto a rendere conto specificamente delle ragioni di tale suo convincimento, è altrettanto vero che in tal caso, attraverso il recepimento dei criteri logici sottostanti alla valutazione eseguita dal consulente, gli eventuali difetti o errori logici da cui questa sia in ipotesi inficiata si risolvono in vizi della motivazione della sentenza. Ma la doglianza del ricorrente si palesa infondata: il metodo di stima comparativo, che nella specie il consulente afferma di avere adottato, postula indubbiamente la accertata esistenza e la acquisita conoscenza di elementi di comparazione, utilizzabili, in considerazione dei ravvisabili aspetti di omologia (e, se del caso, con gli opportuni correttivi suggeriti dagli eventuali aspetti di difformità) per la determinazione del valore del bene oggetto della stima;
ma la indicazione specifica degli elementi di riscontro - tra l'altro non limitati alla categoria dei negozi traslativi tra privati - concretamente reperiti e utilizzati non costituisce condizione indefettibile della completezza e dell'attendibilità dell'elaborazione tecnica compiuta dal consulente;
la ricerca dei dati significativi mediante informazioni dirette assunte presso operatori del settore è da ritenere pienamente legittima da parte del consulente tecnico che nell'assolvimento del suo incarico è chiamato non solo ad un'attività valutativa ma anche all'acquisizione in via preliminare delle fonti del suo convincimento anche al di là dei contributi provenienti dall'attività istruttoria delle parti;
ne' può dirsi per tal modo vulnerata l'esigenza della invocata "controllabilità che costituisce requisito inderogabile della correttezza di ogni discorso dimostrativo", perché tale esigenza viene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico mediante il consulente tecnico di parte, sia a posteriori con la possibilità della dimostrazione dell'esistenza di elementi rilevanti in senso difforme, che nel caso in esame non sono stati dall'appellante oggi ricorrente in alcun modo prospettati.
2. Il secondo motivo investe criticamente il giudizio di irrilevanza che la Corte territoriale ha formulato circa la produzione da parte del IN, a riprova della sua asserita inscientia decoctionis, di un certificato rilasciato dalla Pretura di Castellammare del Golfo in data 27 aprile 1994 comprovante l'assenza di procedimenti di esecuzione, di ingiunzione o di sequestro a carico del AZ negli anni 1982/1983, e di copia, rilasciata il 19 aprile 1994, di un contratto di mutuo stipulato dal AZ con la Cassa di Risparmio V.E. per l'importo di lire 1.584.000.000. La Corte di merito ha qualificato tale documentazione "di per sè astrattamente inidonea a provare presuntivamente ex art. 2729 C.C. che l'appellante fosse inconsapevole dello stato di insolvenza del AZ alla data della stipula dell'atto" in quanto "rilasciata nell'anno 1994 e pertanto in data posteriore alla stipula dell'atto" onde "non può ritenersi provato che l'appellante fosse consapevole alla data di stipula dell'atto di trasferimento del bene dei fatti indicati in tali documentazioni. La censura del ricorrente si articola, in ordine alle suddette fonti documentali, in due distinti rilievi, l'uno e l'altro non apprezzabili ai fini della invocata cassazione della sentenza. Vero è che la Corte di merito è incorsa in errore logico ponendo in correlazione cronologica con la data del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale la data del rilascio del certificazione della Pretura, anziché l'epoca in relazione alla quale veniva con essa attestata a posteriori una situazione di fatto conoscibile e rilevante al tempo dell'atto, costituita dall'inesistenza di ingiunzioni, pignoramenti o sequestri (confondendo, in buona sostanza, la conoscenza o conoscibilità di un fatto remoto da parte di un determinato soggetto con l'acquisizione al processo della cognizione della situazione di conoscenza o conoscibilità costituente in se stessa il thema probandum):
osservasi, peraltro, che il rilievo, pur fondato, non è concludente ai fini del decidere, dappoiché i decreti ingiuntivi, i procedimenti esecutivi, i procedimenti cautelari, pur potendo venire in considerazione quali sintomi di inadeguatezza del patrimonio del debitore al normale adempimento delle sue obbligazioni, non esauriscono tuttavia - come altre volte la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato - il novero degli elementi in tal senso significativi: ne consegue che l'eventuale prova negativa al riguardo non equivale sic et simpliciter alla prova della non conoscenza dello stato di insolvenza, e che, pertanto, l'errore come sopra segnalato nella motivazione della sentenza impugnata risulta sostanzialmente irrilevante. Per quanto concerne il mutuo bancario concesso al AZ, assume il ricorrente che la circostanza che egli siasi munito della relativa documentazione solo nel 1994 non fa venir meno della presunzione di conoscenza della situazione - di fruizione di ampio credito bancario da parte del AZ - desumibile dalla conoscibilità cresta dal regime di pubblicità a cui l'atto era soggetto: va tuttavia considerato che il valore della presunzione, in se stesso non smentito (ancora una volta) dalla sola tardività dell'acquisizione della prova documentale, proprio per la peculiare rilevanza che caratterizza sul piano probatorio gli elementi di natura indiziaria, risulta superato ed eliso nel contesto complessivo della valutazione che la Corte di merito ha operato, con apprezzamento il cui più pregnante sindacato trascenderebbe i limiti del presente giudizio di legittimità.
3. Va ricordato che la prova testimoniale dedotta dall'appellante, sulle circostanze enunciate nelle conclusioni rassegnate davanti alla Corte di Palermo e trascritte nelle conclusioni della sentenza impugnata, venne ammessa direttamente con provvedimento del consigliere istruttore, in difformità dalla previsione di cui agli art. 350 e seg., e in particolare dell'art.356, del codice di procedura civile nel sistema anteriore alla recente riforma che sottraeva all'istruttore e riservava al Collegio la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori;
l'assunzione della prova non ebbe luogo, non avendo l'appellante provveduto alla intimazione dei testi per l'udienza all'uopo stabilita;
in sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante reiterava l'istanza di ammissione della prova, mentre il convenuto in appello chiedeva la revoca dell'ammissione come sopra pronunciata, ed eccepiva comunque l'intervenuta decadenza del deducente dalla prova. In tale situazione la Corte di Palermo, accogliendo sotto entrambi i profili la prospettazione del convenuto, ha ritenuto la sussistenza degli estremi della decadenza, e ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova per essere i capitoli generici e non influenti ai fini del decidere. Il ricorrente, oggi, censura la pronuncia della decadenza a cui la Corte di appello ha acceduto senza considerare che il deducente aveva omesso la citazione dei testi dopo avere constatato la irritualità dell'ammissione della prova, ponendo in essere così un comportamento interpretabile come consapevole e volontaria astensione dall'esecuzione di un provvedimento certamente invalido;
e si duole, inoltre, del giudizio di genericità e di irrilevanza formulato in ordine al contenuto dei capi di prova. L'assunto del ricorrente circa la vicenda processuale che ha dato luogo alla pronuncia di decadenza non può essere condiviso, dovendosi tener presente in proposito che l'irrituale ammissione di un mezzo di prova da parte dell'istruttore in appello non comportava la nullità della fase processuale successiva se il Collegio avesse accettato e discusso le risultanze della prova, dando a vedere per implicito di ratificare il provvedimento ammissivo, e che ad evitare la decadenza non varrebbe nemmeno l'avvenuta presentazione dell'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva, essendo questa immediatamente esecutiva. Perciò, in presenza di una duplice concorrente ratio decidendi affidata dalla Corte sicula, con concorrente ed equipollente autosufficiente rilevanza ai fini della decisione, a due distinte autonome argomentazioni, concernenti rispettivamente la affermata decadenza e la ritenuta originaria inammissibilità della prova, la reiezione della censura che investe la prima delle suddette argomentazioni fa venir meno l'interesse del ricorrente all'esame della seconda, il cui esito non potrebbe comunque dare adito all'auspicata cassazione della sentenza.
4. Si accede, pertanto, alla reiezione del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in lire 120.000 per esborsi e lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 Febbraio 1999