Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
A seguito della sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 314 cod. proc. pen., la custodia cautelare sofferta oltre il limite della condanna è astrattamente indennizzabile ove il giudice ne accerti l'esistenza ed i presupposti, e sempreché non sussistano cause ostative (ad es., dolo o colpa grave). (Fattispecie nella quale l'istante aveva riportato condanna alla pena di anni tre di reclusione per una soltanto delle imputazioni in relazione alle quali era stato ristretto in custodia cautelare, protrattasi nel complesso per anni sei, mesi cinque e giorni tredici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2008, n. 31114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31114 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 25/06/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1450
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 042044/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA BE, N. IL 22/12/1996;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 08/10/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1) LA BE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 8 ottobre 2004 della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita - dall'8 ottobre 1994 al 29 marzo 2000 e dal 17 aprile 2000 al 9 maggio 2001 - per vari reati (omicidi volontari, porto e detenzione illegali di armi e partecipazione ad associazione di tipo mafioso) da alcuni dei quali (gli omicidi) era stato successivamente assolto. La Corte di merito ha ritenuto che - nel caso di custodia cautelare applicata per più reati per alcuni dei quali soltanto fosse successivamente intervenuta sentenza di condanna - la riparazione fosse preclusa perché l'art. 314 c.p.p., comma 1, consente di indennizzare l'ingiusta detenzione solo nel caso di proscioglimento e non in quello di condanna.
2) Contro l'ordinanza indicata ha proposto ricorso LA BE il quale ha rilevato preliminarmente di aver sofferto un periodo di custodia cautelare pari ad anni sei, mesi cinque e giorni tredici. Secondo il ricorrente - che ripercorre nell'atto di impugnazione tutta la vicenda processuale nella quale è stato coinvolto - essendo stato egli condannato definitivamente, solo per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso, ad una pena di anni tre di reclusione non poteva essere negata, in base all'ordinamento vigente, la riparazione riferibile al periodo eccedente la condanna subita per il quale deve ritenersi che vi sia stata detenzione priva di titolo. 3) Il problema che si pone nel presente giudizio riguarda la possibilità di indennizzare la detenzione subita dalla persona che, sottoposta a custodia cautelare per più ipotesi di reato, venga poi definitivamente assolta da alcuni di essi e condannata ad una pena inferiore alla custodia cautelare subita.
Ma l'ipotesi può riguardare anche il caso di custodia cautelare per un unico reato per il quale intervenga condanna a pena inferiore alla custodia cautelare subita e anche tutti quei casi nei quali, pur in presenza di cause preclusive della riparazione (per es. la prescrizione del reato o la sua depenalizzazione) sia in concreto accertato che, se anche fosse intervenuta condanna, questa non poteva che essere di durata inferiore alla custodia cautelare subita. La difficoltà di inquadrare queste ipotesi nella disciplina normativa prevista dall'art. 314 c.p.p., deriva dalla circostanza che il comma 1, di questa norma si riferisce esclusivamente alle ipotesi di proscioglimento mentre il citato art. 314 c.p.p., comma 2 - nella parte relativa anche al condannato - riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata senza che sussistessero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.. Anche con un'interpretazione estensiva della norma era dunque problematico poter ritenere ammissibile la riparazione nel caso di una sentenza di condanna come quelle già ricordata.
4) Proprio in relazione a queste ipotesi nelle quali la detenzione si appalesa per una parte sicuramente ingiusta e per le quali pur tuttavia la riparazione è normativamente esclusa le sezioni unite di questa Corte, con ordinanza 19 luglio 2006, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui preclude il riconoscimento dell'indenizzo nei casi indicati.
La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2008 n. 219, ha risolto positivamente l'incidente di costituzionalità dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni secondo quanto precisato in motivazione". La Corte ha ritenuto che non fosse possibile dare un'interpretazione "costituzionalmente orientata" della norma citata ma rifacendosi alla sua precedente giurisprudenza - ed in particolare alle decisioni che avevano riaffermato la natura "servente" della custodia cautelare rispetto al perseguimento delle finalità del processo e alla necessità di bilanciare gli interessi in gioco (esigenze di tutela della collettività e temporaneo sacrificio della libertà personale per chi non sia stato ancora definitivamente giudicato colpevole) - ha affermato che ove "la custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata evidenza che l'ordinamento, al fine di perseguire le predette finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale".
Ha quindi concluso che "solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dell'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta)" perché in entrambi i casi "l'imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l'obbligo di indennizzare il pregiudizio". Con la conseguente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 314 c.p.p., per violazione del principio di uguaglianza disciplinato dall'art. 3 Cost.. 5) Il caso oggetto del presente procedimento rientra appieno nella fattispecie esaminata dal giudice delle leggi. Il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare per una serie di reati e solo per alcuni di essi è stato condannato. Ma, ciò che rileva in particolare, la custodia cautelare complessivamente sofferta è risultata superiore alla condanna subita.
Con la conseguenza, venuto meno il vincolo della necessità di una sentenza di proscioglimento secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, che la custodia cautelare sofferta oltre il limite della condanna è astrattamente indennizzabile ove il giudice ne accerti l'esistenza e i presupposti e sempreché non esistano cause ostative (per es. dolo o colpa grave).
Il giudice di merito dovrà quindi esaminare la domanda di riparazione, da ritenere ammissibile per quanto in precedenza precisato, considerando anche quanto sottolineato dalla Corte costituzionale che ha evidenziato come, nella determinazione del quantum, il giudice della riparazione dovrà tener conto della peculiarità di ogni caso ed in particolare della circostanza che "il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena".
6) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2008