Sentenza 22 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, il tribunale che adotta il termine superiore a trenta giorni previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., ha l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2015, n. 11166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11166 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2015 |
Testo completo
1 1 1 6 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 3616/2015 Arturo Cortese CC 22/12/2015 Aldo Cavallo Margherita Cassano R.G.N. 40918/2015 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore- Palma Talerico ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR SS, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 10/07/2015 del Tribunale del riesame di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10 luglio 2015 il Tribunale di Caltanissetta, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari della sede, il 18 giugno 2015, nei confronti di AR SS, sottoposto ad indagini per aver detenuto illecitamente un'arma comune da sparo. I gravi indizi di colpevolezza sono stati tratti dal contenuto di una conversazione telefonica, intercettata il 6 gennaio 2011, nella quale AR SS, esprimendosi in stretto dialetto siciliano, affermava di aver ricevuto una pistola. Il Tribunale ha superato l'eccezione difensiva di contestazione a catena, a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente perdita di efficacia della misura applicata per decorso dei termini di fase, osservando che, pur trovandosi AR già in custodia cautelare in carcere dal 18 maggio 2011, senza soluzione di continuità, sulla base di precedente titolo coercitivo per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata, tuttavia, risultando il primo procedimento già transitato alla successiva fase del giudizio immediato e trovandosi, quindi, in uno stato ulteriore e diverso rispetto a quello dell'attuale procedimento, non poteva trovare applicazione il divieto di contestazione a catena che suppone, secondo la giurisprudenza di legittimità, la vigenza delle ordinanze di custodia cautelare di cui si assume la concatenazione in fasi procedimentali omogenee. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto inequivocabile la confessione estragiudiziale dell'indagato, captata tramite intercettazione telefonica, di aver ricevuto una pistola, che, letta in relazione alla provata appartenenza di AR all'associazione "Cosa nostra", risultando lo stesso già condannate due volte con sentenze irrevocabili per associazione di tipo mafioso, avvalorava anche la contestata aggravante della detenzione dell'arma per agevolare le attività del sodalizio criminale, come prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e, in particolare, al fine di mantenere la forza di intimidazione dell'organizzazione mafiosa nel contesto territoriale di riferimento. Il Tribunale ha, quindi, apprezzato come sussistenti le esigenze cautelari di speciale prevenzione in grado elevato e ha stimato l'adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfarle, in considerazione dell'allarmante pericolosità dell'indagato per la solidità e il radicamento dei suoi legami criminali non arginabili dalla mera restrizione domiciliare.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR personalmente, il quale deduce tre motivi.
2.1. Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 309, comma 10, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che l'ordinanza del Tribunale del riesame deve essere depositata, a norma dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11, comma 5, legge 16 aprile 2015, n. 47, entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni, nel qual 2 of caso il giudice può disporre un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. Nel caso in esame, considerata l'unicità dell'imputazione ipotizzata e l'esiguità argomentativa del provvedimento doveva ritenersi ingiustificata la previsione del termine lungo di quarantacinque giorni per il deposito, ciò che rendeva illegittima l'ordinanza e, comunque, immotivato il termine di deposito prorogato.
2.2. Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 (comma 3) e 273 cod. proc. pen. e agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967. La gravità indiziaria sarebbe stata solo apparentemente motivata e, in particolare, il contenuto della telefonata captata non consentirebbe di affermare la sussistenza di gravi indizi della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, poiché l'arma era detenuta per fini personali e non già mafiosi.
2.3. Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente deduce, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Le esigenze cautelari sarebbero state positivamente affermate senza considerare il tempo decorso dal fatto (oltre quattro anni), che costituisce fattore normativamente rilevante, sia ai fini del riconoscimento delle ragioni di cautela che devono essere attuali, sia ai fini della scelta della misura più idonea a soddisfarle essendo la custodia in carcere rimedio estremo, senza trascurare che AR è già detenuto in carcere senza soluzione di continuità dal maggio 2011 per altra causa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1.1. Il primo motivo circa la nullità conseguente al deposito dell'ordinanza impugnata, benché esente da profili di complessità, oltre il trentesimo giorno dalla sua deliberazione (10 luglio 2015), seppure entro il quarantacinquesimo giorno (13 agosto 2015) da essa, è infondato. Con riguardo a caso analogo di stesura della motivazione della sentenza nel termine più lungo di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., la giurisprudenza ha già chiarito che il giudice ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione (Sez. 4, n. 6504 del 29/10/1999 dep. 2000, De Stefano, Rv. 216687). 3 of Analogo principio va affermato nel caso in esame, come da enunciazione che segue: in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito da ultimo dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 11, comma 5, che ha previsto la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni, nel qual caso il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo di trenta giorni e, comunque, non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione, non comporta uno specifico obbligo motivazionale da parte del tribunale che adotti il termine più lungo, con la conseguenza che non è applicabile la sanzione processuale della perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva di misura coercitiva nel caso in cui il tribunale depositi la decisione sulla richiesta di riesame oltre il termine di trenta giorni, senza aver previamente rappresentato le ragioni del più lungo termine indicato, purché il deposito avvenga entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla decisione e quest'ultima sia adottata entro dieci giorni dalla ricezione degli atti ai sensi dello stesso art. 309, comma 9, primo periodo. La norma di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sanziona, infatti, con la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva, la sola inosservanza dei termini prescritti per la decisione (dieci giorni dalla ricezione degli atti) e per deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria (trenta giorni o, al massimo, quarantacinque giorni dalla decisione), senza imporre al giudice alcun obbligo motivazionale a sostegno del termine più lungo eventualmente disposto e meramente indicato nel dispositivo della decisione. Ne discende il rigetto del primo motivo col quale il ricorrente ha sindacato come illegittima l'immotivata applicazione del più lungo termine di quarantacinque giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, nonostante la semplicità della decisione relativa ad una sola persona sottoposta ad indagini per un unico reato non particolarmente grave. Tale termine, infatti, è stato rispettato nel caso di specie, e di esso, come detto, non era richiesta specifica motivazione con relativa sanzione processuale.
1.2. E', invece, fondato il secondo motivo che rende superfluo l'esame del terzo. L'ordinanza istituisce un erroneo automatismo tra le condanne già subite da AR per associazione per delinquere di tipo mafioso e la circostanza aggravante 4 you Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 $.6 MAR. 2016 Roma, Iì ad effetto speciale di detenzione dell'arma, quale emersa dalla conversazione intercettata, al fine di agevolare le attività della medesima associazione. Tale equazione, nella mancata indicazione degli elementi che la confortino, risultando dal contenuto del dialogo, come trascritto nell'ordinanza impugnata, la sola ricezione di una pistola da parte di AR, senza riferimento al contesto e alla finalità di essa, è dunque ingiustificata ed impone l'annullamento di provvedimento per mancanza di motivazione con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame, che provvederà a colmare la lacuna rilevata. Ed è evidente che tale necessaria integrazione motivazionale del fatto criminoso ipotizzato incide sull'apprezzamento della natura e grado delle esigenze cautelari, determinando l'assorbimento del terzo motivo di ricorso, fermo il rigetto della prima censura.
2. Segue conforme dispositivo. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame;
dichiara assorbito il motivo sulle esigenze cautelari e rigetta il ricorso nel resto. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/12/2015. Intonates magya J I presidente Il consigliere estensore Arturo dortebel Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELDA