Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN 037 63 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 24255/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 8553 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.12/12/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA f sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ON GI, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE MELLINI 39, presso lo studio MARUCCHI, rappresentata e difeso dagli avvocati ANNA FISCO OLDRINI, MANILIO FRANCHI, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 5418 avversO la sentenza n. 2939/99 del Tribunale di -1- BRESCIA, depositata il 30/11/99 R.G. N. 4382/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 novembre 1999 il Tribunale di Brescia confermava la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Cremona n. 43/99 che aveva negato l'obbligo di TI PP di restituire gli importi della prestazione assistenziale indebitamente erogata. Il Tribunale escludeva l'applicabilità della disciplina generale sull'indebito, di cui all'art. 2033 cod. civ. sul rilievo della sussistenza di una legislazione speciale, costituita dall'art. 11 comma 4 della legge 537/93, successivamente abrogata, dalla previgente disposizione dell'art. 3 ter della legge n. 29 del 1977 e dall'art. 4 comma 3 bis della legge 425/96, a norma del quale gli effetti della revoca decorrono dalla visita di accertamento. Detta disposizione implicava tuttavia l'osservanza di regole procedimentali e cioè la necessità di provvedere, entro 90 giorni dalla data della visita, alla comunicazione all'assistito della revoca del trattamento, con conseguente perdita del rateo relativo al mese successivo alla comunicazione medesima, alla stregua di quanto parimenti disponeva la citata disposizione del 1977. Invero anche l'art. 5 quinto comma del DPR 698/94 che prevede la sospensione cautelare del pagamento, dispone che gli effetti della revoca decorrano dalla data dell'accertamento solo nel caso in cui si provveda alla notifica entro 30 giorni del provvedimento di sospensione. Concludeva il Tribunale che l'art. 5 del DPR 698/94, non vale ad infirmare la regola residuale di cui alle legge 29/77 sull'efficacia della revoca solo a partire dalla notifica del relativo provvedimento, ma si limitano ad introdurre la facoltà da parte dell'amministrazione di retrodatare gli effetti della revoca alla data della visita di accertamento, subordinandone tuttavia l'esercizio alla duplice condizione dell'immediatezza della sospensione e della notifica del relativo provvedimento entro 30 giorni dalla visita. Nella specie, in cui non si era proceduto né alla immediata sospensione del pagamento, né alla notifica entro 90 giorni dell'esito della visita, la perdita del beneficio non poteva che decorrere come prescritto, dall'art. 3 ter della legge 29/77 dalla data di notifica del provvedimento di revoca all'interessato. Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste la TI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 ter della legge 29/77, nonché dell'art. 4 della legge 425 del 1996, nonché dell'art. 5/5 del DPR 698/94, nonché dell'art. 3 comma 3 ter e della'art. 4 del DL 323/96 convertito in legge 425/96, nonché difetto di motivazione, perché gli effetti del provvedimento di revoca per il venire meno del requisito sanitario dovrebbero decorrere dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti. Il ricorso merita accoglimento. La materia della revoca delle prestazioni assistenziali in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta dell'art. 3 ter della legge n. 29 del 1977, dell'art. 3 comma nono del DL n. 173 del 1988 convertito nella legge n. 291 del 1988, dell'art. 11 comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dell'art. 5 comma 5 del DPR 21 settembre 1994 n. 698, con l'art. 4 del DL n. 323 del 1996, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1996 n. 425, dell'art. 52 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 38 comma 6 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Mentre la legge del 291/88 escludeva la ripetizione delle somme corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11 comma 4 della legge n. 537 del 1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendosi che "nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data e dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa”. Questa disciplina si accavallò per un certo periodo con quella del DPR n. 698/94 (emesso in forza della legge n. 537 del 1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava invece la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinato dal riportato art. 11 comma 4 della legge n. 537) il quale all'art. 5 comma 5 prevede che "Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti". Il citato art. 11 comma 4 della legge 537 del 1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4 comma 3 nonies introdotto dalla legge 425/96 di conversione del DL ん 323/96. L'art. 4 comma 3 bis della legge 425/96 dispone che "Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma I provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”. E' ulteriormente seguito l'art. 52 comma 3 della legge 449/97 con cui si prevede che Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si ** applica l'art. 5 comma 5 del DPR 21 settembre 1994 n. 698”. E' intervenuto da ultimo l'art. 37 comma 8 della legge 448/98 il quale prescrive che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica" Invero il generale principio della ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 può trovare deroga solo in una norma speciale, che nella specie deve essere -individuata poiché la richiesta di restituzione riguarda i ratei indebitamente percepiti dopo il dicembre 1996, data della visita- - nell'art. 4 della citata legge n. 425 del 1996, in quanto legge vigente all'epoca in cui è stato eseguito il pagamento delle somme non dovute (cfr. nello stesso senso in tema di indebito su prestazioni previdenziali Sez. Un. n. 1315 del 1995). Ebbene, il tenore di detta disposizione è chiaro nel prescrivere che la revoca opera a decorrere “dalla data della visita di verifica” e la visita di verifica non può che identificarsi nella data in cui si accerta l'insussistenza dei requisiti sanitari;
si può trattare della prima visita ovvero di quelle successive che si rendano necessarie per gli ulteriori accertamenti ( ma nella specie non è emerso in sede di merito che l'attuale ricorrente sia stato sottopostosa più di una visita di W verifica), certo è che la revoca non può operare a decorrere dal momento della comunicazione, come si pretende in ricorso. In primo luogo infatti il tenore letterale della norma è inequivocabile in tal senso;
invero l'art. 4 in commento non prevede neppure espressamente la necessità di una comunicazione all'interessato, per cui non si può ritenere che la revoca operi dalla medesima comunicazione;
d'altra parte non si possono fare coincidere gli “ulteriori accertamenti” a cui la disposizione fa riferimento con la comunicazione. Inoltre, anche a ritenere che fosse vigente, anche dopo l'entrata in vigore della legge 425 del 1996 la disposizione precedente, ossia l'art. 5 comma 5 del DPR 698/94, nella parte in cui imponeva la immediata sospensione del pagamento e la notifica di detto provvedimento all'interessato nel termine di trenta giorni - va rilevato che in ogni caso anche il citato art. 5 non preveda affatto la comunicazione del provvedimento di revoca, ma la comunicazione, appunto, del provvedimento di immediata sospensione dei pagamenti, al fine di evitare lo stesso formarsi dell'indebito; inoltre la medesima norma disponeva poi che la revoca “produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", per cui anche alla stregua di questa disposizione devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. Peraltro nessuna norma, né anteriore né posteriore a quella applicabile “ratione temporis" ha mai previsto che la revoca operi da un momento successivo all'accertamento sanitario, e d'altra parte anche la disposizione intervenuta da ultimo di cui all'art. 37 comma 8 della legge 448/98, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca “a decorrere dalla data della visita di verifica". Nello stesso senso è già più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, da ultimo con le sentenze n. 11114 del 26 luglio 2002 e n. 6091 del 26 aprile 2002. Il ricorso va pertanto accolto, e poiché non sono necessari accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla TI. Nulla per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla TI con il ricorso introduttivo. Nulla per le spese intero giudizio. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Guyli 5 N 3 3 - . 7 3 3 - 1 G E 1 G L E L A E D L S , A T S A P S E I O N G A D E R , T O S I R G E D E A 0 R B 1 N ' D I E L L O T . I A I T O S S É D L B O I D T S A O P M I D A S T S N E E CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, 13 MAR 2003 IL CANCELLIERE