Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11114
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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L'interpretazione di una circolare dell'ente Poste italiane, alla quale, a seguito dell'intervenuta trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, deve riconoscersi natura negoziale, costituisce un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. o per vizi della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la circolare dell'ente Poste italiane del 14 dicembre 1994 avesse consentito ai dipendenti dimissionari di ritirare efficacemente le dimissioni, esprimendo la volontà di revoca entro la data del 26 novembre 1994).

Poiché il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell'attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denominato Ente Poste Italiane, ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati, i rapporti di lavoro in corso al momento del subentro sono divenuti di diritto privato e quindi, necessariamente, di natura contrattuale. Ne consegue che, essendo, da tale momento, la disciplina del rapporto di lavoro divenuta incompatibile con regolamentazioni che assumano a loro indefettibile presupposto la natura non contrattuale del rapporto stesso, alle dimissioni del dipendente rassegnate dopo il subentro del nuovo soggetto non è più applicabile l'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sicché non è più configurabile la possibilità di revocare le dimissioni disciplinata dalla predetta disposizione.

Poiché in materia di blocco delle pensioni di anzianità - introdotto dall'art. 1 del D.L. 28 settembre 1994, n. 553, non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con correlativa attribuzione ai dipendenti pubblici e privati della facoltà di revocare le domande di collocamento in pensione presentate tra il 1 luglio e il 28 settembre 1994, escludendo, comunque, dai destinatari delle disposizioni limitative i dipendenti dell'ente Poste italiane - il successivo decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, del pari non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 13 della legge n. 724 del 1994 (applicabile nella specie, "ratione temporis"), ha ampliato la gamma dei soggetti esclusi dal blocco, sottraendo ad esso, nella ricorrenza di determinate condizioni, i lavoratori dipendenti dal settore privato, e riconoscendo ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, la facoltà di revocare le domande di collocamento a riposo presentate precedentemente ed accettate, deve comunque escludersi che i dipendenti dell'Ente Poste italiane fossero destinatari della sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità e potessero, quindi, revocare le dimissioni presentate nei periodi considerati dai citati decreti - legge.

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  • 1Nozione di imprenditore e articolo 2082 c.c.Accesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11114
Data del deposito : 26 luglio 2002

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