Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 3
L'interpretazione di una circolare dell'ente Poste italiane, alla quale, a seguito dell'intervenuta trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, deve riconoscersi natura negoziale, costituisce un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. o per vizi della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la circolare dell'ente Poste italiane del 14 dicembre 1994 avesse consentito ai dipendenti dimissionari di ritirare efficacemente le dimissioni, esprimendo la volontà di revoca entro la data del 26 novembre 1994).
Poiché il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell'attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denominato Ente Poste Italiane, ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati, i rapporti di lavoro in corso al momento del subentro sono divenuti di diritto privato e quindi, necessariamente, di natura contrattuale. Ne consegue che, essendo, da tale momento, la disciplina del rapporto di lavoro divenuta incompatibile con regolamentazioni che assumano a loro indefettibile presupposto la natura non contrattuale del rapporto stesso, alle dimissioni del dipendente rassegnate dopo il subentro del nuovo soggetto non è più applicabile l'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sicché non è più configurabile la possibilità di revocare le dimissioni disciplinata dalla predetta disposizione.
Poiché in materia di blocco delle pensioni di anzianità - introdotto dall'art. 1 del D.L. 28 settembre 1994, n. 553, non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con correlativa attribuzione ai dipendenti pubblici e privati della facoltà di revocare le domande di collocamento in pensione presentate tra il 1 luglio e il 28 settembre 1994, escludendo, comunque, dai destinatari delle disposizioni limitative i dipendenti dell'ente Poste italiane - il successivo decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, del pari non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 13 della legge n. 724 del 1994 (applicabile nella specie, "ratione temporis"), ha ampliato la gamma dei soggetti esclusi dal blocco, sottraendo ad esso, nella ricorrenza di determinate condizioni, i lavoratori dipendenti dal settore privato, e riconoscendo ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, la facoltà di revocare le domande di collocamento a riposo presentate precedentemente ed accettate, deve comunque escludersi che i dipendenti dell'Ente Poste italiane fossero destinatari della sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità e potessero, quindi, revocare le dimissioni presentate nei periodi considerati dai citati decreti - legge.
Commentario • 1
- 1. Nozione di imprenditore e articolo 2082 c.c.Accesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11114 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZO BI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Calabria, n. 56, presso l'Avv. Antonio D'Amato, che, unitamente all'avv. Giovanni Cinque, la rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SpA, in persona del legale rappresentante;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3722 in data 18 novembre 1999 (R.G. 47913/1997);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.4.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli ha confermato, giudicando infondato l'appello di BI AP, la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda di accertamento che il rapporto di lavoro tra la AP e l'Ente Poste IT (poi trasformato in SpA) non era cessato per dimissioni e di condanna del datore di lavoro all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla persistenza del rapporto.
La AP aveva rassegnato le dimissioni in data 28 settembre 1994, chiedendo il collocamento anticipato in pensione alla data del 17 dicembre, ma le aveva poi revocate il successivo 29 novembre. Il Tribunale ha ritenuto prive di fondamento tutte le ragioni addotte dalla AP per sostenere l'inefficacia delle dimissioni. Limitatamente a quanto rileva nel giudizio di legittimità, in primo luogo, ha ritenuto che, ai sensi del disposto dell'art. 124, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, l'accettazione delle dimissioni (che l'Ente assumeva avvenuta con atto n. 8035 in data 1^ ottobre 1994) ne precludesse la revoca indipendentemente dalla comunicazione dell'accettazione stessa, trattandosi di atto non recettizio;
in ogni caso, le contestazioni sull'esistenza e sulla data del provvedimento di accettazione dovevano ritenersi irrilevanti, perché le dimissioni erano state revocate quando già, per effetto della stipulazione ed entrata in vigore del contratto collettivo (26 novembre 1994), era cessata l'applicazione della disciplina pubblicistica, e le disposizioni del codice civile non consentivano la revoca delle dimissioni comunicate al datore di lavoro. Nè disponevano in senso diverso le circolari dell'ente, dal momento che consentivano la revoca soltanto se intervenuta prima della data del 26 novembre 1994. In secondo luogo, doveva escludersi l'applicabilità ai dipendenti postali delle disposizioni legislative che avevano fatta salva la facoltà di revocare le domande di collocamento in pensione presentate successivamente al 1^ luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, perché si riferivano esclusivamente ai lavoratori destinatari della sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici anticipati sospensione espressamente esclusa nei loro confronti (art. 1 d.l. 553/1994, d.l. 654/1994 e art. 13 l. 724/1994); i dipendenti postali, inoltre, non rientravano tra i "dipendenti delle amministrazioni pubbliche" cui si riferiva la previsione dell'art. 1, comma 3, del secondo decreto- legge, applicabile ratione temporis alla fattispecie di revoca, mentre l'art. 13 della l. 724/1994, comma 8, aveva ribadito il riferimento ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La cassazione della sentenza è domandata da BI AP per due motivi. La SpA Poste IT non si è costituita nel processo di cassazione.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 preleggi in relazione all'art. 124 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e all'art. 1334 c.c., nonché erronea e comunque contraddittoria motivazione.
1.1. Si sostiene che, pur muovendo dalla corretta premessa dell'applicazione ai dipendenti postali della previgente disciplina pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile la disciplina privatistica ad una fattispecie di dimissioni rassegnate ben prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo e che, quindi, doveva continuare a trovare la sua regolamentazione nella normativa applicabile al tempo di perfezione dell'atto.
1.2. Quanto poi all'interpretazione dell'art. 124 d.P.R. n. 3/1957, il Tribunale era incorso nell'errore giuridico di ritenere irrilevante la comunicazione dell'accettazione delle dimissioni (in effetti mai data alla ricorrente) ai fini della preclusione della facoltà di revoca e, comunque, nella stessa sentenza si dava atto che non era stato provato che l'accettazione, indipendentemente dalla comunicazione, fosse intervenuta prima della comunicazione della revoca.
1.3. In ogni caso, doveva trovare applicazione la circolare 14 dicembre 1994, con cui l'Ente Poste, disciplinando, autonomamente la materia, aveva disposto che fossero collocati in quiescenza, alla data richiesta, soltanto i dipendenti i quali, presentata domanda di collocamento a riposo anticipato entro il 26 novembre 1994, avessero ricevuto comunicazione dell'accettazione delle dimissioni, condizioni che non sussistevano nel caso di specie, con la conseguente irrilevanza della revoca e della sua data.
2. La Corte giudica il motivo infondato.
In particolare, le censure riportate sub 1.1. e 1.2. devono essere respinte perché le questioni sono state correttamente risolte dal Tribunale con dispositivo conforme al diritto, ancorché la motivazione necessiti di correzione (art. 384, comma secondo, c.p.c.).
2.1.Con il Decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito in Legge 29 gennaio 1994, n. 71, è stata attuata (art. 1) la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato ente "Poste IT", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, con la previsione dell'ente in SpA (attuata con Delib. CIPE 18 dicembre 1997).
In realtà, più che un evento di trasformazione di un soggetto, rimasto identico, il fenomeno è quello della creazione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato.
2.2. Il nuovo soggetto, quale ente pubblico economico, pur conservando in relazione a taluni aspetti dei suoi assetti organizzativi e della sua azione connotati analoghi a quelli delle amministrazioni pubbliche, nello svolgimento della sua attività istituzionale si avvale degli stessi strumenti giuridici dei soggetti privati e pone in essere rapporti su base paritaria, al pari di ogni altro imprenditore.
Coerentemente, l'art. 6 del decreto regola la successione nei rapporti già facenti capo all'azienda autonoma, precisando in particolare al comma 2 che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato" e al comma 6, che "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto"
2.3. Nessun dubbio, perciò, che al momento stesso del subentro del nuovo ente al precedente datore di lavoro, i rapporti di lavoro in corso sono divenuti di diritto privato (come ribadito dall'art. 10 in tema di giurisdizione) e, quindi, necessariamente di natura contrattuale, gestiti dall'ente con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
È questa la chiave di volta che consente di precisare che cosa debba intendersi per "trattamenti vigenti" al tempo della trasformazione della natura giuridica dei rapporti di lavoro.
2.4. È perfettamente compatibile con la natura privata dei rapporti di lavoro che la regolamentazione, in via transitoria o non, sia dettata da norme giuridiche speciali e derogatorie rispetto alle norme del codice civile e delle altre leggi sul rapporto di lavoro subordinato privato. Ma sicuramente il rapporto di lavoro privato non è compatibile con regolamentazioni che assumano a loro indefettibile presupposto la natura non contrattuale del rapporto e l'affidamento della sua gestione all'esercizio di poteri amministrativi.
2.5. La descritta incompatibilità, sicuramente ravvisabile con riguardo alle modalità di costituzione dei rapporti di lavoro (non certo l'atto di nomina, ai sensi degli art. 3 - 9 d.P.R. 3/1957, ma il contratto), non può non estendersi alla disciplina delle dimissioni del dipendente pubblico dettata dall'art. 124 t.u. dell'impiego statale.
Il rapporto di impiego pubblico, infatti, è costituito mediante atto unilaterale ed autoritativo dell'amministrazione; conseguentemente, non può cessare per effetto di una manifestazione di volontà del dipendente. Ed infatti, ai sensi della disciplina di settore (art. 124, cit., e altre norme analoghe), tale manifestazione di volontà (dimissioni) costituisce soltanto il presupposto (e l'atto di impulso del procedimento, cioè una domanda amministrativa) per l'emanazione del provvedimento amministrativo che determina l'estinzione del rapporto (accettazione delle dimissioni).
Il quadro giuridico deve essere necessariamente diverso per i rapporti di lavoro contrattuale.
L'atto di accettazione delle dimissioni, ove eventualmente fosse contemplato dalle fonti di disciplina del rapporto, non potrebbe avere natura di provvedimento amministrativo, ma sarebbe un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto (art. 1372, co. 1^ c.c.), poiché il datore di lavoro (pubblico o privato) può disporre del rapporto soltanto con la mediazione del contratto, sicché non gli potrebbe giammai essere consentito di tenerlo in vita per decisione unilaterale.
2.6. L'incompatibilità tra disciplina dettata dall'art. 124, cit., e natura privata del rapporto di lavoro non consente, perciò, di annoverare la disposizione nell'ambito dei trattamenti vigenti ai sensi della disciplina pubblicistica e applicabili in via transitoria ai rapporti contrattuali.
Dunque, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto collettivo, all'atto stesso della trasformazione del rapporto di impiego pubblico in rapporto contrattuale, le dimissioni del dipendente sono rette, in difetto di deroghe normative, dal codice civile. La negazione del fondamento delle censure in esame assorbe, evidentemente, l'esame di tutte le altre questioni.
3. La censura riferita al punto n. 1.3., nel quadro giuridico sopra precisato, si deve intendere come diretta a sostenere che negozialmente - natura negoziale deve essere riconosciuta a tutti gli atti degli enti pubblici economici diretti ad incidere sui rapporti di lavoro: regolamenti, circolari, ecc. - l'ente si era impegnato a considerare prive di effetto le dimissioni del dipendente non accettate entro una certa data, indipendentemente dalla revoca.
3.1. Premesso che l'interpretazione della circolare invocata dalla ricorrente costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di cui agli art. 1362 ss c.c. o per vizi della motivazione (cfr. sia pure nella prospettiva dell'atto amministrativo, Cass. 6 marzo 2000, n, 2519), il Tribunale su questo punto ha ritenuto che la circolare n. 29583 del 14 dicembre 1994, al pari di quella successiva n. 29766 del 17 dicembre 1995, avesse consentito ai dipendenti dimissionari di ritirare efficacemente le dimissioni, esprimendo la volontà di revoca entro la data del 26 novembre 1994, ma non successivamente, come era avvenuto nel caso di specie.
3.2. La ricorrente oppone che, invece, la volontà dell'ente si era espressa nel senso di considerare prive di effetto tutte le dimissioni presentate prima del 26 novembre 1994 per le quali non fosse intervenuta comunicazione di accettazione, ma così facendo si limita, inammissibilmente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ad enunciare puramente e semplicemente il suo convincimento, senza specificare in qual modo il Tribunale, ritenendo che in ogni caso fosse indispensabile la revoca delle dimissioni (tempestiva rispetto alla data indicata), sia incorso in violazione dei canoni di ermeneutica negoziale o in vizio della motivazione.
4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del Decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, del Decreto legge 26 novembre 1994, n. 654 e della legge 23 dicembre 1996, n. 724
(art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.).
4.1. Si afferma che i dipendenti postali erano stati espressamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni che contemplavano la sospensione dell'accesso al pensionamento anticipato, ma la lettera della normativa era chiara nel non escluderli dalla possibilità di revocare le dimissioni anche se accettate dall'ente di appartenenza, stante la ratio di limitare comunque l'erogazione di trattamenti di pensione di anzianità.
Ciò, in particolare, doveva ritenersi ai sensi del d.l. 654/1996, che consentiva la revoca delle dimissioni ai soli dipendenti pubblici con evidente riferimento al procedimento previsto dall'art. 124 d.P.R. n. 3 del 1957, norma, appunto, applicabile in via transitoria ai lavoratori postali, ancorché non dipendenti da una pubblica amministrazione.
5. Anche questo motivo è privo di giuridico fondamento. L'art. 1 del d.l. 28 settembre 1994, n. 553, ha disposto (comma 1) la sospensione, dalla data della sua entrata in vigore (28 settembre 1994) a non oltre il 1^ febbraio 1995, di ogni norma prevedente "il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti" sancendo l'applicabilità di tale blocco anche alle domande di pensionamento (con decorrenza successiva al 28 settembre 1994) precedentemente presentate ed accettate dagli enti di appartenenza (comma secondo); in relazione a tale sospensione, ha attribuito ai "dipendenti pubblici e privati" la facoltà di revocare le domande di collocamento in pensione presentate tra il 1^ luglio ed il 28 settembre 1994 (comma terzo);
infine, (comma quarto), ha previsto una serie di casi di inapplicabilità delle disposizioni limitative di cui ai primi due commi (tra i quali - non è controverso - i dipendenti dell'Ente Poste IT, con il riferimento al d.l. 487/1993, conv. in l. 51/1994).
5.1.Con l'art. 1 del d.l. 26 novembre 1994. n. 654, è stata confermata - allo scadere del termine di conversione del precedente decreto-legge (non convertito) - la disciplina limitativa, ma con ampliamento (comma quarto) della gamma dei soggetti esclusi dal blocco, sottraendo ad esso (fra gli altri), nella ricorrenza di determinate condizioni, i lavoratori dipendenti del settore privato.
5.2. Conseguentemente, la previsione relativa alle dimissioni e all'avvenuta accettazione è stata limitata (comma 3) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Per essi soltanto è stata fatta salva la possibilità di revocare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le domande di pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza, ovvero, qualora cessati dal servizio alla data del 28 settembre 1994, di essere riammessi previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo, ricostituendo a tutti gli effetti la continuità del rapporto di impiego.
5.3. Nel caso di specie, per stabilire se la legge avesse attribuito il diritto potestativo di revocare le dimissionì deve aversi esclusivo riguardo alle norme dettate dal secondo decreto legge, i cui effetti sono stati fatti salvi con la successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 13), avendo il legislatore provveduto a regolare ex novo tutte le situazioni non esaurite alla data della sua entrata in vigore.
5.4. Il secondo decreto ha confermato il nesso tra sospensione dei trattamenti anticipati di pensione e facoltà di revoca delle dimissioni, ma è comunque sufficiente, per escludere tale facoltà nel caso di specie, rilevare come, da una parte, per i dipendenti dell'Ente Poste non operava la sospensione dei trattamenti pensionistici anticipati;
dall'altra che gli stessi lavoratori non rientravano tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche. Per confutare la tesi secondo cui, in forza del disposto dell'art. 6, comma 6, d.l. 487/1993, operava l'equiparazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni quanto alla disciplina delle dimissioni e dell'accettazione, non può che rinviarsi alle considerazioni già svolte nell'esame del primo motivo di ricorso.
6. Nulla da provvedere per le spese del processo di cassazione, in difetto di costituzione delle Poste IT SpA.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002