CASS
Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2023, n. 49249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49249 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LL Cono, nato a [...] il [...] 2. LL IT, nato a [...] il [...] 3. LL NG, nato a [...] 1'08/11/1982 4. BI SS, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 02/02/2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE Tassone, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49249 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale, la quale: - aveva affermato la pericolosità sociale qualificata, attuale e pregressa, ex art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei proposti Cono LL e IT LL, e aveva applicato loro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni;
- aveva accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche dei medesimi, e del loro nucleo familiare, da un lato, e il valore di determinati beni immobili e aziendali, intestati anche agli altri componenti il nucleo stesso, NG LL e SS BI, dall'altro; - aveva disposto la confisca di prevenzione di tali cespiti, acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale e di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza. 2. Ricorre per cassazione Cono LL, con il ministero dell'avvocato Francesco Di Ciommo. Con il primo motivo il ricorrente deduce apparenza di motivazione in ordine al rilievo dell'attualità della sua pericolosità sociale qualificata, funzionale all'applica- zione della misura di prevenzione personale. Tale attualità andava esclusa, in conseguenza dell'ininterrotta detenzione a far tempo dal 2016. Né poteva valere, in senso contrario, il richiamo alla mancata dissociazione dalla consorteria mafiosa, avendo il proposto sempre negato di averne fatto parte. Con il secondo motivo il ricorrente censura, rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale, il diniego di rinnovazione istruttoria ai fini dello svolgimento di perizia tecnico-contabile. L'attivazione di tale strumento avrebbe permesso di dimostrare la disponibilità, in capo ai proposti e ai terzi interessati, di risorse lecite e sufficienti ad operare gli acquisti e la conseguente assenza di sproporzione reddituale. 3. Ricorrono altresì per cassazione IT LL, NG LL e SS BI, mediante unico atto, sottoscritto dai comuni difensori di fiducia, avvocati NI DE e PE RU. Con il primo motivo il ricorrente IT LL deduce violazione di legge, contestando la giuridica possibilità di applicare una misura di prevenzione personale nei suoi confronti, in quanto detenuto in espiazione di lunga pena detentiva, durante la quale la misura stessa è comunque destinata a rimanere 2 sospesa, con rivalutazione dei presupposti applicativi necessariamente postergata al termine dell'esecuzione. Con il secondo motivo il ricorrente IT LL deduce violazione di legge, sempre in relazione alla misura personale. Ne mancherebbero í presupposti applicativi, perché la condanna di primo grado, emessa a suo carico per partecipazione direttiva ad associazione dedita al narcotraffico, sarebbe basata su prove inconsistenti, di cui il giudice a quo avrebbe omesso, nell'ambito dell'autonoma valutazione a lui spettante, il necessario vaglio critico. Con il medesimo secondo motivo i ricorrenti NG LL e SS BI deducono violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, assumendo che le risultanze istruttorie, inclusa la consulenza tecnica di parte e i dati contabili in impugnazione richiamati, dimostrerebbero l'assenza della sproporzione reddituale e patrimoniale, posta a base della confisca di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, con cui si contesta la giuridica possibilità di applicare una misura di prevenzione personale nei confronti di soggetto in espiazione di lunga pena detentiva, è manifestamente infondato, perché la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata in favore di una tale possibilità, sul rilievo che il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di carcerazione, e che la pena inflitta è sempre suscettibile di riduzione, differimento o rimodulazione in modalità esecutive anche esterne, attraverso i numerosi istituti previsti dall'ordinamento penitenziario;
sicché neppure l'ergastolo, esso stesso suscettibile di estinzione, è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale (Sez. 6, n. 40270 del 27/06/2018, Tripodi, Rv. 273845-01; Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2012, Lauria, Rv. 253672-01; Sez. 1, n. 14356 del 01/12/2000, dep. 2001, Foti, Rv. 218631-01). 2. Preliminare allo scrutinio dei motivi ulteriori è la considerazione che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E' scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di 3 coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). 3. Ciò posto, il decreto impugnato motiva ampiamente riguardo alla pericolosità sociale dei proposti, attinti entrambi da condanna di primo grado per condotte di partecipazione, anche direttiva, ad associazione dedita al narcotraffico sul territorio del Vallo di Diano, operante in raccordo con cosca di tipo mafioso. Del tutto generiche sono le obiezioni al riguardo mosse da Cono LL, in quanto correlate alla mera sopravvenienza dello stato detentivo, rivelatosi tuttavia, come dal giudice a quo ineccepibilmente argomentato, allo stato incapace di rappresentare elemento di significativa cesura rispetto al passato delinquenziale del proposto. Le confutazioni di IT LL, per parte loro, si risolvono in una critica di puro merito degli elementi indicativi della pericolosità sociale, che il decreto impugnato ha ragionatamente desunto dalle risultanze del processo penale, opportunamente valutate. Il ricorrente non riesce ad evidenziare reali aporie del ragionamento logico giudiziale, e ancor meno aporie di pregnanza tale da risolversi in motivazione meramente fittizia. 4. Quanto ai motivi che insistono specificamente sulla misura di prevenzione patrimoniale, il tema della sproporzione reddituale e patrimoniale è stato ampiamente approfondito dal decreto impugnato, che dedica ampio spazio argomentativo alla disamina delle disponibilità economiche e finanziarie del nucleo familiare, tiene perfettamente conto delle acquisizioni e dei rilievi della consulenza contabile di parte e formula conclusioni che in questa sede non possono essere tacciate di illogicità o incompletezza solo perché difformi dalle tesi difensive. Vero è piuttosto che le censure, al riguardo riproposte nei motivi di ricorso, hanno contenuto meramente reiterativo e debordano nel merito, ovvero sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di censure non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa. Né è ammissibile la censura inerente la mancata effettuazione della perizia, che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre solo se avesse ritenuto di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (da ultimo, Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653-01), come nella specie escluso con motivazione incensurabile. 4 5. I ricorsi debbono dichiararsi nel loro complesso inammissibili, in base alle considerazioni che precedono. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE Tassone, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49249 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale, la quale: - aveva affermato la pericolosità sociale qualificata, attuale e pregressa, ex art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei proposti Cono LL e IT LL, e aveva applicato loro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni;
- aveva accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche dei medesimi, e del loro nucleo familiare, da un lato, e il valore di determinati beni immobili e aziendali, intestati anche agli altri componenti il nucleo stesso, NG LL e SS BI, dall'altro; - aveva disposto la confisca di prevenzione di tali cespiti, acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale e di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza. 2. Ricorre per cassazione Cono LL, con il ministero dell'avvocato Francesco Di Ciommo. Con il primo motivo il ricorrente deduce apparenza di motivazione in ordine al rilievo dell'attualità della sua pericolosità sociale qualificata, funzionale all'applica- zione della misura di prevenzione personale. Tale attualità andava esclusa, in conseguenza dell'ininterrotta detenzione a far tempo dal 2016. Né poteva valere, in senso contrario, il richiamo alla mancata dissociazione dalla consorteria mafiosa, avendo il proposto sempre negato di averne fatto parte. Con il secondo motivo il ricorrente censura, rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale, il diniego di rinnovazione istruttoria ai fini dello svolgimento di perizia tecnico-contabile. L'attivazione di tale strumento avrebbe permesso di dimostrare la disponibilità, in capo ai proposti e ai terzi interessati, di risorse lecite e sufficienti ad operare gli acquisti e la conseguente assenza di sproporzione reddituale. 3. Ricorrono altresì per cassazione IT LL, NG LL e SS BI, mediante unico atto, sottoscritto dai comuni difensori di fiducia, avvocati NI DE e PE RU. Con il primo motivo il ricorrente IT LL deduce violazione di legge, contestando la giuridica possibilità di applicare una misura di prevenzione personale nei suoi confronti, in quanto detenuto in espiazione di lunga pena detentiva, durante la quale la misura stessa è comunque destinata a rimanere 2 sospesa, con rivalutazione dei presupposti applicativi necessariamente postergata al termine dell'esecuzione. Con il secondo motivo il ricorrente IT LL deduce violazione di legge, sempre in relazione alla misura personale. Ne mancherebbero í presupposti applicativi, perché la condanna di primo grado, emessa a suo carico per partecipazione direttiva ad associazione dedita al narcotraffico, sarebbe basata su prove inconsistenti, di cui il giudice a quo avrebbe omesso, nell'ambito dell'autonoma valutazione a lui spettante, il necessario vaglio critico. Con il medesimo secondo motivo i ricorrenti NG LL e SS BI deducono violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, assumendo che le risultanze istruttorie, inclusa la consulenza tecnica di parte e i dati contabili in impugnazione richiamati, dimostrerebbero l'assenza della sproporzione reddituale e patrimoniale, posta a base della confisca di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, con cui si contesta la giuridica possibilità di applicare una misura di prevenzione personale nei confronti di soggetto in espiazione di lunga pena detentiva, è manifestamente infondato, perché la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata in favore di una tale possibilità, sul rilievo che il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di carcerazione, e che la pena inflitta è sempre suscettibile di riduzione, differimento o rimodulazione in modalità esecutive anche esterne, attraverso i numerosi istituti previsti dall'ordinamento penitenziario;
sicché neppure l'ergastolo, esso stesso suscettibile di estinzione, è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale (Sez. 6, n. 40270 del 27/06/2018, Tripodi, Rv. 273845-01; Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2012, Lauria, Rv. 253672-01; Sez. 1, n. 14356 del 01/12/2000, dep. 2001, Foti, Rv. 218631-01). 2. Preliminare allo scrutinio dei motivi ulteriori è la considerazione che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E' scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di 3 coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). 3. Ciò posto, il decreto impugnato motiva ampiamente riguardo alla pericolosità sociale dei proposti, attinti entrambi da condanna di primo grado per condotte di partecipazione, anche direttiva, ad associazione dedita al narcotraffico sul territorio del Vallo di Diano, operante in raccordo con cosca di tipo mafioso. Del tutto generiche sono le obiezioni al riguardo mosse da Cono LL, in quanto correlate alla mera sopravvenienza dello stato detentivo, rivelatosi tuttavia, come dal giudice a quo ineccepibilmente argomentato, allo stato incapace di rappresentare elemento di significativa cesura rispetto al passato delinquenziale del proposto. Le confutazioni di IT LL, per parte loro, si risolvono in una critica di puro merito degli elementi indicativi della pericolosità sociale, che il decreto impugnato ha ragionatamente desunto dalle risultanze del processo penale, opportunamente valutate. Il ricorrente non riesce ad evidenziare reali aporie del ragionamento logico giudiziale, e ancor meno aporie di pregnanza tale da risolversi in motivazione meramente fittizia. 4. Quanto ai motivi che insistono specificamente sulla misura di prevenzione patrimoniale, il tema della sproporzione reddituale e patrimoniale è stato ampiamente approfondito dal decreto impugnato, che dedica ampio spazio argomentativo alla disamina delle disponibilità economiche e finanziarie del nucleo familiare, tiene perfettamente conto delle acquisizioni e dei rilievi della consulenza contabile di parte e formula conclusioni che in questa sede non possono essere tacciate di illogicità o incompletezza solo perché difformi dalle tesi difensive. Vero è piuttosto che le censure, al riguardo riproposte nei motivi di ricorso, hanno contenuto meramente reiterativo e debordano nel merito, ovvero sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di censure non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa. Né è ammissibile la censura inerente la mancata effettuazione della perizia, che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre solo se avesse ritenuto di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (da ultimo, Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653-01), come nella specie escluso con motivazione incensurabile. 4 5. I ricorsi debbono dichiararsi nel loro complesso inammissibili, in base alle considerazioni che precedono. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2023