Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
In tema di responsabilità dei medici ospedalieri ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 27 marzo 1969, n.128, il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, imporre all'aiuto l'obbligo di informarlo ed ha diritto di intervenire direttamente; tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sè la decisione del caso, l'aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo, ma, essendo titolare di una autonoma posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell'arte medica per rendere operativo ed efficace l'intervento del predetto primario, se del caso a quest'ultimo sostituendosi. (Nella specie la Corte ha osservato che in attesa dell'arrivo del primario che ha riservato a sè un intervento chirurgico urgente, l'aiuto non solo deve predisporre tutto l'occorrente all'operazione ma, laddove il ritardo si protragga, deve procedere all'intervento, a suo giudizio non ulteriormente procrastinabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2000, n. 7483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7483 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Mauro D. LOSAPIO Presidente del 7/06/2000
1. Dott. Benito R. DE GRAZIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco MARZANO Consigliere N. 1356
3. Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N. 1462310
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO NN nato in [...] il [...].
a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Bari del 9 dicembre 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal presidente.
Udita la requisitoria del pubblico ministero, Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore delle parti civili, avv. Piccolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Lemme, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Dalla sentenza impugnata risulta che, verso le ore 13 del 26 gennaio 1993, AR ME venne ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale di Modugno avendo accusato un malore. A seguito di uno svenimento, preceduto da due "forti crisi" fu portata nell'Ospedale regionale "Di Venere", ove fu sottoposta ad esame TAC. All'esito del quale il dott. NN IN, primario ff. del reparto di neurochirurgia di dett'ultimo ospedale, informò i parenti della paziente, in particolare il marito Angelo Priore, che era stata accertata una "brutta emorragia" cerebrale e che per decidere il da farsi era necessario conoscere l'esito di un ulteriore esame già programmato, la angiografia. Infatti, la TAC aveva evidenziato "ematoma infracerebrale in sede fronte-temporale dx;
iperdensità ematica nella scissura silviana omolaterale della cisterna prepontina in rapporto ad amorragia subaracnoidea (ESA); probabile aneurisma;
linea mediana in asse". Il detto sanitario, prima di lasciare l'ospedale per fine turno, avrebbe anche fatto conoscere che, salvo l'insorgenza di complicazioni o urgenze, la paziente sarebbe stata sottoposta ad intervento chirurgico nella mattinata del giorno successivo. Al cambio di turno il reparto rimase affidato alle cure del dott. Filiberto ON, aiuto nella divisione di neurochirurgia, in astio con il dott. IN per ragioni di lavoro e, sembra di capire, a causa della poca stima che il primario mostrava nei confronti dell'aiuto.
L'esame angiografico eseguito nel primo pomeriggio del 27 gennaio 1993, ebbe ad evidenziare una situazione drammatica, posto che non solo confermò l'esistenza di un fatto emorragico ma evidenziò anche la formazione di un ematoma in corrispondenza della lesione vascolare, sicché, sempre secondo il giudice a quo, si palesava urgentissima l'esigenza di immediato intervento chirurgico. Tuttavia, invece di operare, il dott. ON avrebbe informato il primario ff. dell'esito dell'esame angiografico e dell'evidente peggioramento delle condizioni cliniche della paziente che, al momento della fine del turno del dott. IN, era ancora cosciente e vigile, sebbene alquanto "debole", mentre alle ore 18 si sarebbe presentata "soporosa ma ancora con mobilità finalistica ai quattro arti"; infine, alle 20,15, passando attraverso progressivi stadi di sempre più evidente precarietà quanto a coscienza e mobilità, sarebbe caduta in coma profondo. Condizione riferibile all'aumento del volume dell'ematoma, come avrebbe evidenziato un altro esame TAC eseguito verso le ore 20,40.
Nel corso del dibattimento il dott. ON avrebbe riferito che il primario gli aveva ordinato di non assumere iniziative concernenti casi delicati se non dopo che egli avesse espresso il suo parere, salvo urgenze;
e che, nell'occasione della quale si discute in causa, egli avrebbe ripetutamente informato il dott. IN della situazione drammatica nella quale versava la paziente ricevendosi la promessa di recarsi in ospedale verso le ore 18. Ma, in realtà, benché risollecitato (verso le 19,30), non si sarebbe mai recato sino alla fine del suo turno (ore 20), quando la paziente versava ormai in situazione preagonica.
Infatti, precisa la decisione impugnata, solo verso le ore 20,30 il dott. IN si sarebbe recato in ospedale per accompagnare la consorte per ragioni private, mostrando di nulla sapere delle vicende della malcapitata signora ME.
Ciononostante, benché il dott. RE, assistente di turno subentrato al dott. ON, avesse dato disposizioni per preparare la sala chirurgica e quant'altro indispensabile per l'intervento, il dott. IN, che pure, dopo il suo occasionale sopraggiungere in ospedale, aveva assunto la gestione del caso, avrebbe ulteriormente temporeggiato a causa di un alterco con i parenti della ME, che gli addebitavano il ritardo e la responsabilità del peggioramento delle condizioni di salute della congiunta.
All'esito dell'intervento, iniziato verso le ore 24, la paziente fu portata nel reparto di rianimazione, sempre in stato di coma dal quale non si riprese più sino alla morte avvenuta il giorno 11 febbraio 1993.
2. Alla conclusione delle indagini preliminari, furono rinviati al giudizio del Pretore di Bari i dottori NN IN e Filiberto ON per rispondere di omicidio colposo. In sede dibattimentale, sempre per quanto emerge dalla sentenza impugnata, tutte le vicende del caso vennero approfondite, sia con riferimento al clima di contrasti e ripicche che si era instaurato nella divisione di neurochirurgia dell'ospedale Di Venere, dove il ff. di primario avrebbe imposto l'obbligo di preventiva informazione in relazione a qualsiasi decisione che fosse da adottare, salvo urgenze, e avrebbe, altresì, operato discriminazioni nella formazione delle equipe chirurgiche. Sia quanto alla specificità del caso, con particolare riferimento al momento in cui sarebbe stato necessario intervenire;
momento definitivamente fissato in quello immediatamente successivo alla conoscenza dell'esito dell'angiografia; sia, infine, in relazione ad altri aspetti della vicenda non dirimenti quanto alla decisione del caso.
Con sentenza del 21 dicembre 1998, il Pretore di Bari ritenne colpevoli del reato di omicidio colposo, nei termini di rubrica, entrambi i sanitari di cui sopra si è parlato. Il primo Giudice addebitò al dott. ON di non avere eseguito, con prontezza, l'intervento chirurgico manifestato come urgente ed in procrastina bile dall'esito dell'esame angiografico, con specifico riferimento alla formazione dell'ematoma. Tale situazione doveva essere affrontata dall'aiuto, in quel momento responsabile del reparto, con decisione autonoma, senza che le eventuali contrarie disposizioni del primario avessero potuto paralizzare la sua doverosa condotta e, quindi, potessero, poi, esonerarlo dalla sue responsabilità. Il Pretore, analizzando l'aspetto eziologico, come condizionamento della condotta rispetto all'evento, mise in rilievo come un tempestivo intervento, con ablazione della formazione di accumulo di coagulo e con la riparazione del vaso danneggiato, avrebbe consentito, con buone probabilità, di salvare la vita della paziente o, comunque, di ritardarne l'esito per un apprezzabile periodo di tempo. Quanto al primario dott. IN, il Pretore ritenne che, attuando una condotta di rinvio e di ripicca nei confronti dell'aiuto dott. ON e deliberatamente ritardando l'arrivo in ospedale, benché non ne avesse obbligo, essendo libero da turno e non impegnato per reperibilità, violando, però, la disposizione dell'art. 7 comma 5 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (che imporrebbe al primario il dovere di sempre e comunque immediatamente intervenire ed assumere in proprio la gestione delle emergenze), avrebbe concorso, o cooperato, nella produzione dell'evento mortale.
3. Sull'appello di entrambi gli imputati, i quali si dolsero per la condanna ritenuta ingiusta ciascuno scaricando sull'altro la responsabilità del verificarsi dell'evento letale, che essi stessi giudicavano scongiurabile, la Corte di Bari, con la sentenza oggi all'esame del Collegio, ritenne di dover confermare il giudizio di condanna nei riguardi del dott. IN, al quale, però, riconobbe l'attenuante generica e, per l'effetto, ridusse la pena a mesi sei di reclusione con benefici dal primo giudice negati, mentre mandò assolto il dott. ON con formula sul fatto (per non avere commesso il fatto) giustificata, stranamente, dal dubbio sull'elemento psicologico (colpa).
La sentenza in esame si impegna, con diligenza, nella descrizione delle vicende preprocessuali e nella puntigliosa esposizione di tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado, specie quanto ai profili più prettamente tecnici, come forniti sia dal perito d'ufficio, sia dai consulenti delle parti impegnati su diversi ma non sempre contrastanti fronti. Poi passa ad esaminare, con più specificità, la vicenda sotto il profilo medico-chirurgico, pervenendo alla conclusione che, al momento in cui fu noto l'esito dell'esame angiografico, la condizione della paziente imponeva come improcrastinabile l'esecuzione di intervento chirurgico ablativo e riparatorio, da concludersi entro qualche ora. Infatti, a seguito di detto esame, evidenzia la decisione, fu certo che l'aneurisma vascolare aveva prodotto un ematoma che doveva essere prontamente rimosso per conservare speranze di vita alla paziente;
nel contempo, proprio in quel momento, il grado di sofferenza neurologica denunziato dalla signora ME, apprezzato secondo i valori catalogati nella scala di Hunt ed Hess, rientrava nell'ambito dei parametri indicati come compatibili dall'esperienza medica in materia, anche secondo le specifiche elaborate in campo internazionale.
Poiché in quel lasso di tempo il reparto ospedaliero, nel quale era in degenza la paziente, era affidato al dott. ON, a questi spettava la decisione di intervenire e su di lui gravava l'obbligo di operare e salvare la vita della signora ME;
intervento certamente salvifico, in termini assoluti o relativi che sia.
3.1. Guadagnato questo traguardo, la sentenza passa ad esaminare la condotta del dott. IN, scrutinandola sia con riferimento alla conduzione del primariato nella divisione di neurochirurgia dell'ospedale nel quale l'evento mortale si verificò, sia quanto al caso specifico. All'esito di tale esame la sentenza impugnata perviene a una conclusione di addebito di responsabilità, per avere il prevenuto, da un canto, imposto all'aiuto di rimanere inattivo in attesa del suo intervento, dall'altro conto, di essersi sottratto all'adempimento del suo dovere, nonostante fosse stato avvertito dell'emergenza, recandosi, poi, in ospedale solo dopo che il dott. ON aveva terminato il turno e si era allontanato dal reparto. Per di più perdendo altro tempo prezioso nella diatriba con i familiari della paziente, pervenendo, infine, all'intervento quando ormai la sorte della signora ME era definitivamente segnata. Secondo la sentenza impugnata, infine, il dott. IN si sarebbe reso responsabile anche di falsificazione della cartella clinica al fine di far emergere elementi di responsabilità sull'inviso aiuto dott. ON, così incorrendo in ulteriore giudizio morale negativo, non essendo stato contestato il reato di falso e non essendo spiegate eventuali ragioni incidenti sul fatto omicidiario. Con specifico riferimento alla di lui responsabilità per il fatto in contestazione, la Corte a qua, si attesta, sostanzialmente, sulle stesse considerazioni svolte dal pretore giudicandole pertinenti e risolutive. Si mette in rilievo come, in forza della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 7 d.P.R. n. 128 del 1969, spetti al primario l'obbligo di gestire le urgenze e di organizzare il corretto funzionamento del reparto anche in sua assenza. Su questa riflessione il Giudice del gravame fonda la convinzione secondo la quale il primario, e solo egli, assume la posizione di garanzia rispetto al paziente ricoverato nel reparto del quale goda di posizione apicale, rispondendo di quanto in tale struttura accada anche in sua assenza.
3.2. In ordine all'elemento psicologico del reato, il Giudice del gravame se ne occupa specificamente solo con riferimento alla posizione del dott. ON. Invero, seppure attraverso un non chiaro ragionamento privo di referenti normativi e giuridici, la Corte d'appello perviene alla conclusione secondo la quale il detto prevenuto dovesse andare esente da responsabilità penale per carenza dell'elemento psicologico, per essersi egli attenuto alle ipotizzate disposizioni impartite dal primario ed essersi fidato della congetturata assicurazione che questi si sarebbe recato in ospedale (verso le ore 18) per assumere le decisioni sul caso. Carenza di colpa che poi, senza che ne sia fornita alcuna delucidazione, si materializza nella formula assolutoria sul fatto, quale risulta proclamata in dispositivo.
Così impostato il discorso razionale della decisione, fermo l'accertamento secondo il quale l'intervento salvifico fu omesso dal dott. ON, rimane oscuro, quanto meno sotto il profilo tecnico giuridico (perché il Giudice a quo non lo spiega), attraverso quale meccanismo normativo la condotta attribuita al dott. IN venga ad incidere sulla fattispecie di reato contestata, sicché sia da punire chi era assente e non aveva obbligo di agire e da mandare libero chi era presente ed aveva obbligo di immediatamente intervenire;
cioè, non risulta esplicitato se nel pensiero della Corte d'appello, il dott. IN sia stato ritenuto un concorrente nel fatto di reato attribuito, sotto l'aspetto materialistico, al dott. ON (ma la formula in dispositivo pare dica diversamente), ovvero un cooperatore (ex art. 113 c.p.), ovvero autore (autonomo), vale a dire l'unico soggetto che doveva tenere la data condotta giudicata salvifica.
4. Tramite il difensore il dott. IN ricorre per Cassazione deducendo, dopo un'adeguata premessa storico espositiva, tre mezzi di annullamento della sentenza d'appello.
4.1. Con il primo mezzo denunzia manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata sotto due profili: (a) per avere la decisione ipotizzato la coesistenza nella paziente di due diversi ed incompatibili stati di patologia neurologica nello stesso arco temporale: da una canto, evidenziando come, nonostante le circostanze in fatto rendessero urgente, ad horas, l'intervento chirurgico, la condotta attendistica attuata dal dott. ON sarebbe stata priva di censure;
dall'altro canto, giudicando diversamente la condotta omissiva addebitata, seppure presuntivamente, al dott. IN. Invero, secondo il deducente, se il comportamento del dott. ON non era da giudicare meritevole di censura - tanto da condurre al pieno proscioglimento -, similmente si sarebbe dovuto decidere quanto alla stessa condotta - di rinvio - addebitata al dott. IN. (b) Per avere la decisione contestualmente, da un canto, affermato il dovere del medico di turno, presente in reparto, di intervenire con urgenza ed immediatezza anche in assenza del primario, secondo le direttive da questo impartite e delle quali si dà atto in sentenza;
dall'altro canto, addebitato al medico assente e libero da obbligo di reperibilità, la responsabilità della morte della paziente. Evento che si sarebbe potuto, eventualmente, scongiurare solo tramite l'intervento pomeridiano.
4.2. Con il secondo mezzo di annullamento si deduce violazione dell'art. 40 c.p., quanto a nesso di condizionamento tra la condotta addebitata al dott. IN e l'evento lamentato in causa. Nell'affrontare la questione, per il vero spinosa, dei parametri di individuazione degli elementi costitutivi del reato colposo omissivo proprio, si censura l'assunta confusione che, secondo il deducente, spesso si registrerebbe per effetto della commistione tra gli elementi idonei ad individuare il nesso causale tra condotta ed evento, risolto, a volte, con giudizio di sola probabilità, e le circostanze di riferimento idonee a stigmatizzare la doverosità della condotta, misurabile in termini di diligenza secondo il modello dell'agente esperto nella data materia. Secondo il deducente, che cita alcune decisioni della Cassazione, l'affermazione del nesso causale deve fondarsi su giudizio di certezza;
nel senso che la condotta omessa dovrebbe risultare sicuramente fattore condizionante l'evento.
4.3. Con il terzo motivo di annullamento si denunzia violazione dell'art. 40 comma 2 c.p., in riferimento all'art. 7 comma 5 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128. Secondo il deducente, la Corte territoriale avrebbe male inteso il concetto di posizione di garanzia attribuibile al primario dott. IN, come estratto dalla disposizione richiamata. La quale, sempre secondo il ricorrente, attribuisce all'aiuto, in assenza o impedimento del primario e in ogni caso d'urgenza, l'obbligo di intervenire, sicché, in tale situazione (di assenza) la posizione di garanzia risulterebbe normativamente trasferita sull'aiuto presente in reparto. Inoltre, aggiunge il ricorrente come considerazione conclusiva, quand'anche fosse provato che il dott. IN avesse disposto di non agire se non previa sua autorizzazione, tuttavia tale ordine sarebbe dovuto essere giudicato illegittimo e non sarebbe dovuto essere eseguito dal dott. ON, il quale aveva potere e dovere di sindacarne la legittimità.
5. Trascurata quest'ultima censura che, per quanto fondata e corretta, risulta irrilevante ai fini della decisione circa la responsabilità del dott. IN, essendo chiaro che anche l'autore dell'ordine illegittimo risponde del fatto di reato commesso da colui che lo ha eseguito (art. 51 comma 2 c.p.), osserva il Collegio che il ricorso è fondato per quanto e nei limiti di cui appresso. Preliminarmente, deve essere tentata la ricostruzione in fatto quale presuntivamente (perché piuttosto confusa) operata dal Giudice del merito, con specifico riferimento all'arco temporale che va dal momento in cui fu noto il reperto angiografico a quello di utile (e possibile) intervento chirurgico;
posto che, come si sa, la Corte di legittimità giudica sulla base del fatto quale ricostruito e ritenuto dal giudice del merito. Questa operazione di ermeneusi e di sintesi della dispersiva sentenza di secondo grado si impone massimamente perché è indispensabile stabilire entro quale tempo, a far luogo sempre da quello di conoscenza dell'angiografia, si doveva intervenire per ragionevolmente attendersi un risultato di probabile salvezza della vita della paziente.
5.1. Tale esigenza trova ragione nella considerazione che, in tanto una data condotta umana, quale che essa sia - e quindi anche se passibile di giudizio negativo sotto il profilo giuridico, che è l'unico che compete al giudice penale - può essere sussunta in una fattispecie concreta di reato ed essere oggetto di valutazione penale, in quanto ad essa sia giuridicamente possibile ricondurre, come causa ad effetto, il verificarsi del dato evento posto come oggetto di tutela nella fattispecie astratta, per scongiurare il [verificarsi del] quale il legislatore ha imposto una data norma di condotta;
norma che, nel caso concreto, risulti o violata (ipotesi di reato commissivo) o inattuata (ipotesi di reato omissivo), nella coesistenza, in ogni caso, del requisito di cui all'art. 42 comma 1 c.p.. Questo concetto, giuridico ed anche operativo, è ben presente nella giurisprudenza di questa Corte che, più volte, ha evidenziato come il giudizio sul rapporto di causalità tra condotta ed evento deve essere formulato secondo regole giuridiche e non naturalistiche, nel senso che quel giudizio deve fondarsi sulla individuazione di una regola di consequenzialità necessaria, o anche solo ricorrente in grado elevato, che sia conoscibile (anche se non necessariamente conosciuta) dal soggetto agente;
giudizio, quindi, da formulare, quanto meno, secondo l'id quod plerumque accidit. Con la conseguenza che il giudice, nel formulare il giudizio di condizionamento, deve rispondere alla domanda sul se, al momento della condotta, si poteva ritenere conseguenza necessaria o probabile l'effetto che poi dalla condotta è scaturito. E ciò, si ripete, sotto l'aspetto oggettivo;
non nel senso sul se il soggetto abbia un tanto previsto, o avesse dovuto prevedere, che è giudizio, quest'ultimo, che appartiene all'aspetto subiettivo del reato, ma sul se obbiettivamente, secondo regole di generalizzata esperienza (si parla di leggi scientifiche o statistiche di "copertura"), l'effetto era collegabile (e poi risulta collegato) all'evento (v., da ultimo, Sez.IV, 11 gennaio 1999, n. 19, Traballi).
È stato altresì osservato che questa regola, che presiede alla lettura dell'art. 40 comma 1 c.p., abbisogna di un approfondimento quanto ai reati omissivi, connessi a una posizione di garanzia, nei quali la condotta umana, come fatto eziologico, si inserisce non per produrre un evento naturalistico che, cioè, altrimenti non si sarebbe verificato (e per questo l'agente è chiamato a risponde), ma per impedire che accada un evento naturalistico che, altrimenti, cioè senza l'inserimento nel normale svilupparsi della catena causale della condotta comandata, accade;
e ciò si verifica proprio perché quella condotta - che assurge a fattore causale - non ha svolto il ruolo che il legislatore le ha assegnato per l'inerzia (o il non corretto agire) del soggetto preposto all'impedimento dell'evento (soggetto in posizione di garanzia).
5.2. Quanto ai reati dei quali ora si parla non rileva, dunque, il tenere una condotta che si inserisca nella normale catena causale, sfruttando le condizioni preesistenti o coeve, per deviare il corso degli accadimenti e produrre un evento diverso da quello che altrimenti si sarebbe verificato;
occorre che la condotta comandata, inserendosi nel corso di quella catena causale già attiva - la quale, non modificata, porterebbe all'evento che il legislatore vuole sia scongiurato ed impedito -, sia capace, nel concreto, proprio nel caso di specie, di conseguire quel risultato;
cioè l'impedimento [dei verificarsi] dell'evento non voluto. Perché, se l'azione comandata dovesse, invece, risultare, sulla base di quel giudizio di prognosi postuma di cui si è detto sopra (con il ricorso alle "leggi di copertura", preesistenti al giudizio e delle quali il giudice è fruitore, non creatore), incapace di modificare il corso degli eventi, allora il rapporto di causalità (che è una componente del fatto di fattispecie e non dell'elemento subiettivo) non è verificato e ogni altra indagine risulta superflua ai fini del giudizio penale.
Dunque, è proprio il meccanismo operativo della causalità omissiva che richiede un trattamento logico giuridico diverso rispetto alla causalità commissiva e postula l'esigenza di un accertamento in termini di efficacia eziologica pregiudiziale ed indipendente dal giudizio di rimproverabilità sulla condotta, pena il resuscitare gli spettri del versari in re illita, nella quale condizione si fa risiedere, contro ogni nozione di civiltà giuridica, il presupposto inverificato (ed non verificabile) della responsabilità penale.
6. Premesse queste indispensabili nozioni di diritto, conviene tornare all'accertamento di merito, quale estraibile dalla decisione d'appello, per evidenziare come, secondo quel Giudice (e per quello che al Collegio è stato consentito comprendere), il momento per intervenire chirurgicamente sulla paziente e tentarne la salvezza, con ragguardevoli probabilità di riuscita, andava individuato a cominciare da quello immediatamente successivo alla conoscenza dell'esito dell'esame angiografico, e sino al tardo pomeriggio, vale a dire sino a quando le condizioni neurologiche della paziente risultavano ancora compatibili con i sopra specificati valori della scala Hunt ed Hess. Il che è da fissarsi, pare ragionevolmente, entro le ore 19 del 26 gennaio 1993.
Per il vero, la sentenza impugnata, nello scoperto tentativo di attenuare le inequivoche responsabilità del dott. ON - già scandalosamente assolto -, con manifesta scoerenza razionale, pare voler attribuire alla signora ME una condizione neurologica ancora accettabile anche dopo tale ora (e, assurdamente sino alle 20: ora in cui il dott. ON abbandonò il reparto e con esso la paziente), entrando poi in evidente conflitto logico con l'accertamento, dalla stessa sentenza dato per indiscutibile, secondo il quale alle ore 20,15 la paziente già versava in coma profondo irreversibile;
come se fosse accettabile l'ipotesi di un tanto rapido trasmigrare dall'una all'altra condizione in pochi minuti.
6.1. Fissati come sopra i tempi utili all'intervento chirurgico, tenendo nel debito conto i motivi di ricorso - entro il perimetro dei quali la giurisdizione di questa Corte deve muoversi - e adeguatamente riordinatili nel quadro di compatibilità logica da misurarsi sui profili di responsabilità ipotizzati dalla Corte del merito - per quanto se ne possa comprendere dal non sempre lineare ordito motivazionale esibito dalla sentenza impugnata -, va rilevato che al dott. IN è addebitato: (a) di avere, nella organizzazione e conduzione del primariato della divisione di neurochirurgia dell'ospedale nel quale operava, imposto un regime dittatoriale e scriminatorio, disponendo che, quando era egli presente in reparto, ogni decisione riguardante casi difficili o di urgenza, passasse attraverso il suo parere e il suo benestare, così esautorando l'aiuto dott. ON, costretto in condizione di subordinazione ed escluso dalla formazione dell'equipe chirurgiche;
imponendo altresì, di essere sempre informato circa evenienze del genere, con divieto di operare senza avere prima escusso il suo parere, salvi i casi di urgenza;
(h) di avere, una volta conosciuto l'esito dell'esame angiografico sulla paziente ME, essendo a lui note le difficili condizioni di salute nelle quali ella versava - tanto dall'avere programmato per la mattina seguente l'intervento chirurgico, fatte salve possibili sopravvenienti evenienze -, promesso di recarsi in ospedale (verso le ore 18) per - pare - dare istruzioni, e di non avere adempiuto a tale impegno se non verso le ore 20,30, quando ormai la vita della malcapitata signora ME era consumata, per di più mostrando di nulla sapere e di trovarsi in quel posto solo occasionalmente.
7. Il primo profilo di addebito, osserva la Corte, risulta inconferente, quanto all'evento lamentato in causa, sotto entrambe le articolazioni. Non rileva il giudizio negativo quanto all'organizzazione generale del funzionamento della divisione, sia perché non incidente sulla decisione del caso di specie, sia perché, attribuendo l'art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 al dovere del primario ospedaliero, tra altro, l'organizzazione del funzionamento della divisione, alla quale è preposto, con connessa vigilanza sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario e responsabilità circa i criteri diagnostici e terapeutici adottati o adottandi, rientrava certamente tra le attribuzioni (diritto-dovere) del primario dott. IN anche quello di definire, secondo criteri di competenza scientifica, l'equipe chirurgica e di pretendere che, presente egli in reparto, le decisioni riguardanti casi particolari, per difficoltà di diagnosi o per specificità di terapia, fossero riservati alla sua decisione.
D'altra parte, il caso che ne occupa ebbe il suo drammatico svolgimento nelle ore pomeridiane quando il dott. IN era assente e la divisione era affidata all'aiuto dott. ON che, come tale ed a mente del predetto art. 7, comma 4, d.P.R. n. 128, era gravato dal compito di sostituire il primario, come in ogni caso di assenza, di impedimento e di urgenza.
7.1. Per quanto di scarsa rilevanza (la limitazione trovando referente diretto nella legge), giova evidenziare come la stessa sentenza impugnata riconosce che l'obbligo di informativa e la riserva di personale decisione pretesa dal dott. IN escludeva i casi di urgenza, quale, indubbiamente, per inequivoco accertamento di merito, era da qualificarsi quello occorso alla malcapitata signora ME, quanto meno dal momento in cui fu noto l'esito dell'angiografia.
Ma la problematica connessa alla corretta interpretazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 va risolta a monte e in senso diverso da quello propugnato dalla sentenza impugnata in qualche non chiaro passaggio motivazionale, laddove sembra volersi evocare l'obbligo del primario di sempre e comunque intervenire in casi di particolare difficoltà e d'urgenza e, quindi, anche quando egli sia legittimamente assente dalla divisione affidata al suo primariato. La disposizione invocata non pare consenta una tale interpretazione che, da una parte, costituirebbe il primario in una specie di servizio permanente senza momento di riposo;
dall'altra parte, svuoterebbe di ogni contenuto il ruolo dell'aiuto che, da alter ego del primario - in caso di assenza, impedimento ecc. -, di responsabile della divisione e di quanto ivi accada durante il tempo di vicariato, risulterebbe limitato ad una mera funzione di nuncius degli accadimenti in reparto.
Con ciò non si intende negare il potere del primario di imporre obbligo di informativa anche in assenza e il potere di immediato intervento nel tempo di riposo o comunque di legittima assenza;
si vuole, invece, affermare che dalla struttura logica della norma sembra evidente come, nell'assenza o impedimento del primario, ogni decisione debba essere adottata dall'aiuto, anche quando il primario, doverosamente avvertito, dichiari di voler assumere su di sè la decisione del caso. In tale ipotesi, invero, all'aiuto spetta procedere secondo quanto occorra, anche ed eventualmente, per rendere operativo ed efficace l'intervento del primario;
egli non potrebbe correttamente restare inerte nell'attesa, posto che su lui cade l'obbligo di attivarsi secondo le regole dell'arte medica, ed egli è costituito nella posizione di garanzia verso il paziente, sino al momento in cui colui che è investito del primariato prenda in sua mano la situazione. Con l'ulteriore logica conseguenza che, predisposto quanto occorra, ritardando l'arrivo del primario, l'aiuto deve, se a suo giudizio necessario, procedere oltre, perché sarebbe davvero assurdo ed illegittimo se all'aiuto fosse consentito di rinviare l'intervento urgente in attesa del primario che potrebbe essere attardato da una qualche evenienza (ad esempio: dal traffico intenso, da un infortunio, ecc.) che gli impedisca, pur volendolo, di giungere in ospedale con la necessaria tempestività. Applicata questa regola al caso di specie, appare chiaro come al dott. ON, informato il primario, spettava predisporre la sala chirurgica e far preparare la paziente e, avvertito il ritardo (peraltro, a quanto pare - se vero fosse l'assunto dell'aiuto - già preannunciato), stante l'urgenza, operare senz'altra moratoria, assumendosene tutte le responsabilità, posto che il dovere del medico di salvare la vita del paziente assorbe e supera ogni calcolo personalistico.
8. L'esame del secondo profilo di addebito mosso al dott. IN abbisogna, preliminarmente, di una verifica di attendibilità logica dell'accertamento in fatto conseguito dalla Corte territoriale, presentando esso incongruenze manifeste, sia sotto il profilo razionale che quanto ad osservanza delle regole d'inferenza logico deduttiva che, per disposto normativo (art. 192 c.p.p.), il giudice ha obbligo di osservare nel valutare gli elementi di fatto e, in particolare, nell'assegnare forza probatoria a dichiarazioni rese da soggetto imputato dello stesso reato (o in reato connesso, o collegato), quando esso si induca ad accusare per scagionare sè stesso.
Copiosa è la produzione dottrinaria al riguardo e ancor più quella giurisprudenziale formatasi in tema di dilagante pentitismo. Senza affrontare funditus tutte le problematiche che si agitano al riguardo, appare sufficiente, per regolare il caso di specie, ricordare che, secondo il dato testuale ricavabile dalla lettura del comma 3 dell'art. 192 c.p.p.: "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso [...] sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Tale regola deve essere applicata anche in tema di reato colposo, sia quando il capo di accusa ipotizzi un concorso nello stesso fatto (art. 110 c.p.), sia quando faccia riferimento alla cooperazione in reato colposo (art. 113 c.p.); e ciò indipendentemente dal rilievo che siffatto dilemma non sia stato neppure avvertito dal Giudice a quo che, a volte, ipotizza l'una fattispecie, a volte l'altra, come se si trattasse della stessa cosa. Sul punto esiziale che riguarda la presente indagine, dalla monumentale giurisprudenza della Cassazione possono estrarsi, come dati pacifici, i seguenti insegnamenti: (a) la dichiarazione del coimputato nello stesso reato (o connesso o collegato) deve essere verificata, per primo, con riguardo alla stessa dichiarazione (verifica intrinseca), sia sotto il profilo della personalità del dichiarante (le condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato e i suoi rapporti con l'accusato, la genesi remota e prossima della sua strategia processuale, e similmente), che in relazione alle caratteristiche della dichiarazione accusatoria, laddove vengono in rilievo la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità, il grado di interesse personale nel sostenere una data decisione, e così di seguito;
(b) detta dichiarazione deve poi trovare riscontri estrinseci a carattere individualizzante, i quali, pur senza assurgere a piena prova del fatto in giudizio, debbono consistere in circostanze di fatto autonome rispetto al dichiarante, capaci di portare un contributo obiettivo alla verificazione dell'oggetto della dichiarazione (cfr., ex plurimis, Sez.VI, 16 aprile 1998, Civardi, C.E.D. n. 210734).
8.1. Ciò posto, e ricordato che, sotto l'aspetto d'imputazione ora in disamina, caposaldo dell'accusa ritenuta a carico del dott. IN, è quello di avere, appena informato dell'esito dell'angiografia eseguita sulla paziente ME, promesso di recarsi in ospedale (alle ore 18) astenendosi dal farlo, così imponendo all'aiuto inerzia nonostante l'assoluta urgenza del rimedio salvifico individuato e pacificamente ritenuto in causa (intervento chirurgico). Orbene, stante la negazione da parte del prevenuto, la prova della circostanza (seppure di per sè inidonea a scagionare il dott. ON, in quel momento responsabile della divisione), estratta dalla dichiarazione del coimputato, doveva trovare verifica interna e riscontri esterni - motivazionali, ovviamente, quanto alla censura operabile nel giudizio di legittimità - in altri congrui elementi acquisiti in causa.
Per il vero, il Giudice territoriale mostra, seppure casualmente, di avere considerato elementi che considera di riscontro, ma, dall'analisi critica, essi risultano di scarsa concludenza. Così il dato riguardante l'esame dei tabulati del traffico telefonico - di per sè di valenza neutra perché privi del contenuto delle conversazioni -, come quello estraibile dalle dichiarazioni di altri soggetti i quale, presenti al momento dell'assunta telefonata, non furono in grado di riferirne, neppure in parte, il contenuto. Neppure la telefonata della ore 19.30, che si attribuisce al dott. ON, su pressanti richieste dei congiunti della vittima ed in loro presenza, pare, quanto meno nei termini in cui è riferita, risolutiva del problema qui in discussione, sia perché non si sa se in effetti la telefonata pervenne al dott. IN, sia perché non si conosce l'eventuale risposta di costui. Mancano, dunque, allo stato della motivazione della decisione impugnata, corretti elementi di riscontro alla dichiarazione accusatoria.
Al riguardo, e d'altra parte, la evidente carenza di motivazione della sentenza d'appello sul punto è aggravata da manifesta illogicità, laddove non viene neppure preso in considerazione la circostanza che il dott. ON, dopo la presunta telefonata del primo pomeriggio, non impartì alcuna disposizione intesa alla preparazione della sala operatoria e della paziente;
il che potrebbe, salvo diverso accertamento di merito, indurre un elemento di scarsa credibilità quanto all'assunto del dell'aiuto.
Deve, sul punto, concludersi per la carenza motivazionale della sentenza impugnata, con consequenziale rinvio ad altro Giudice il quale, nel riesaminare il punto della decisione, dovrà attenersi alla regola sopra enunciata quanto a controllo dell'attendibilità intrinseca e a verifica delle circostanze esterne di supporto della dichiarazione accusatoria propalata dal dott. ON ai danni del dott. IN.
8.2. Per completezza di indagine, dando dialogicamente (ma in via ipotetica) per scontata la circostanza di cui si è appena discusso, va esaminato un'ulteriore incoerenza logica nella quale la Corte a qua è incappata, là dove ha ritenuto di poter trarre elementi di fondatezza dell'accusa di omicidio ai danni del dott. IN dal non essersi egli recato in ospedale, come avrebbe promesso al dott. ON, alle ore 18 di quell'infausto giorno, senza impegnarsi nell'indagine eziologica riferita a tale momento. Invero, a parte la considerazione, del tutto sfuggita al Giudice territoriale, del lungo tempo d'inerzia del dott. ON, che pure si dice essere stato consapevole dell'urgenza, assoluta ed improcrastinabile, dell'intervento, tanto da porre seriamente un problema di interruzione del nesso di causalità, spettava al Giudice del gravame indagare, e darne adeguata e logicamente corretta motivazione, sul se, sopraggiunto in ospedale il dott. IN all'ora indicata, preso atto della indispensabilità ed urgenza dell'intervento, considerato il tempo necessario per le operazioni preparatorie (predisporre la sala operatoria, previa convocazione del personale medico e di supporto indispensabile, e preparare la paziente;
tempo che, per comune esperienza e per come risulta dalla sentenza impugnata laddove riferisce della iniziativa posta in essere dal dott. RE - subentrato al dott. ON verso le ore 20 -, non pare possa quantificarsi in meno di circa un'ora), l'intervento ablatorio (dell'ematoma) e ripristinatorio (del vaso sanguigno), eseguibile intorno alle ore 19, avesse offerto ragionevoli ed apprezzabili probabilità di successo, secondo la regola del condizionamento causale di cui si è detto avanti. Siffatta analisi risulta del tutto obliterata dal Giudice dell'appello, nonostante che, modificando sostanzialmente il quadro decisiorio disegnato dal primo Giudice (con l'affermazione della responsabilità penale di entrambi i medici, sicché la posizione del secondo poteva, in qualche modo, essere ricondotta a quella di un concorrente nel reato altrui), l'articolazione logica e giuridica dell'intera sentenza doveva essere sin dalle fondamenta ripensata e, conseguentemente, motivata, adeguandola al nuovo disegno scelto dal Giudice del gravame.
Invero, se la condotta del dott. ON fuoriesce dal viluppo causale della morte della signora ME, dovendosi ritenere più corretta rispetto alla motivazione della decisione la formula assolutoria sul fatto (quella sull'elemento psicologico non ha neppure senso essendo contrastata da tutto il discorso logico giuridico della sentenza e riferibile a una causa di esclusione della colpa del tutto priva di referenti normativi), il discorso del Giudice a quo avrebbe avuto un'apprezzabile possibilità di sostegno razionale ove avesse fatto riferimento a un fattore causale preesistente (il dott. IN sapeva che il dott. ON era incapace di condurre un intervento del genere). Ma, allora, tutto il discorso giustificativo attinente la causalità nel reato doveva essere reimpostato, rispetto alla prima sentenza, sulla base di siffatta, per quanto singolare, ipotesi di decisione. Salvo che altri e diversi elementi di fatto, non esplicitati nella sentenza in disamina, avessero potuto condurre ad non prevedibili esiti.
9. Conclusivamente. la sentenza impugnata deve essere annullata per violazione di legge quanto al rapporto di causalità e vizio di motivazione quanto al sostegno razionale, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello di Bari per nuovo esame sulla base delle regole di diritto sopra enunciate.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 623 c.p.p. a n n u l l a la sentenza impugnata e r i n v i a alla stessa Corte d'appello di Bari, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2000