Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 2
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il provvedimento di sostituzione di un componente effettivo della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, adottato in conformità degli automatismi stabiliti dalla legge, può essere contestato dall'interessato - sotto l'aspetto della mancata indicazione della ragione dell'impedimento che ha causato la sostituzione - solamente se sia stata dedotta una rituale eccezione davanti al medesimo organo disciplinare, con la conseguenza che l'omessa formulazione dell'eccezione determina la sanatoria dell'atto asseritamente viziato, così precludendo la possibilità che l'asserito vizio possa formare oggetto dell'impugnazione proposta davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
L'accertamento della sezione disciplinare del CSM circa la sussistenza in concreto nel comportamento tenuto dal magistrato al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni dei connotati oggettivi e soggettivi suscettibili di rilevanza disciplinare, costituisce un giudizio di fatto insindacabile in sede di ricorso alle Sezioni Unite ove suffragato da congrua e sufficiente motivazione. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha giudicato immune da censure la sentenza della sezione disciplinare che aveva ritenuto contrastante con le regole di deontologia professionale ed obiettivamente grave la condotta di un pubblico ministero il quale aveva messo in contatto, al di fuori delle regole stabilite dal codice di rito, un colonnello della Guardia di Finanza e un imprenditore nei cui confronti si stava procedendo a verifica fiscale, così trascurando di valutare, con grave negligenza, gli effetti dell'irrituale coinvolgimento del proprio ruolo istituzionale nella vicenda, e tacendo successivamente, con violazione dei doveri di lealtà e correttezza, al magistrato che indagava in ordine al delitto di concussione nei confronti del militare, degli incontri avvenuti tra i due per suo tramite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2001, n. 9773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9773 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NOME1, elett.te dom.to in LOCALITA1, presso lo studio dell'Avv. NOME2, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12.
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimato -
avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 5.7.2000 (n. 43/2000 Reg. Dep.). Sentita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 6.4.2001;
Udito l'Avv. NOME2 per il ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con nota del 5 gennaio 1999 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del Dott. NOME1,
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, nei cui confronti venivano formulati, ai sensi dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, due capi di incolpazione.
Al magistrato veniva contestato, in primo luogo, di avere agevolato due incontri tra il colonnello della Guardia di Finanza NOME3 e l'imprenditore NOME4, il quale in quel periodo era sottoposto a verifica fiscale - e al quale dal militare, come era stato poi accertato, era stata chiesta un'illecita dazione di danaro - essendo a conoscenza delle ragioni degli incontri o potendo agevolmente rappresentarsele;
e, in secondo luogo, di avere negato, quando era stato sentito nel corso delle sommarie informazioni svolte dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di LOCALITA3, di avere presentato al NOME4 il colonnello NOME3 e di avere in quella occasione taciuto che fra tali soggetti vi erano stati gli incontri di cui al primo capo dell'incolpazione.
A conclusione della istruttoria sommaria e del successivo dibattimento, con sentenza del 5 luglio 2000 il Dott. NOME1 veniva dichiarato responsabile delle incolpazioni ascrittegli e al medesimo veniva inflitta la sanzione della censura. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Dott. NOME1, che ha dedotto quattro distinti motivi e che ha poi depositato una memoria.
Soltanto il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso il Dott. NOME1 denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 25, primo comma, 97 e 11 della Costituzione, 6 l. 24 marzo 1958 n. 195, 185 del codice di procedura penale del 1930 e deduce la nullità assoluta della sentenza impugnata a causa della illegittima composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Sostiene il ricorrente che il componente effettivo eletto dal Parlamento Prof. IO SE era stato "inopinatamente" sostituito con il Prof. RE UT ed afferma che il vizio denunciato deriva dal fatto che non era stato adottato alcun preventivo formale provvedimento che evidenziasse le ragioni dell'impedimento del suddetto componente effettivo e, inoltre, che la sostituzione del Prof. SE, per non violare i criteri di precostituzione della Sezione, avrebbe dovuto essere effettuata con l'Avv. Raffaele Valensise, componente supplente designato, e non con il Prof. UT. Il medesimo ricorrente, in subordine, deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 195 del 1958 per contrasto con il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 della costituzione. Questo motivo, frutto di una non attenta lettura degli atti di causa, che questa Corte, essendo stato denunciato un error in procedendo, ha il potere-dovere di esaminare, è privo di fondamento. Risulta dagli atti che, essendo stata fissata per la discussione davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con decreto presidenziale del 22 ottobre 1999, l'udienza del 28 gennaio 2000, con successivo decreto del 20 gennaio 2000 il Presidente, dato atto dell'impedimento del Prof. IO SE, ha disposto la sostituzione del medesimo con il Prof. RE UT, essendo nel frattempo deceduto il componente supplente designato Avv. Raffaele Valensise. All'udienza del 28 gennaio 2000, nella quale si è svolta la fase dibattimentale, pertanto, vi è stata la regolare partecipazione del Prof. UT. Risulta, inoltre, dagli stessi atti che, essendovi necessità di un rinvio per la prosecuzione dell'udienza ed essendo stato tale rinvio disposto per il giorno 7 aprile 2000, con decreto del 4 aprile 2000 il Presidente della Sezione disciplinare ha ribadito la sostituzione del Prof. SE con il Prof. UT allo scopo di "garantire l'identità soggettiva del giudice".
Dalla esposizione di questi fatti attinenti al processo deriva che non sussiste il vizio in entrambi i profili prospettati dal ricorrente. Quanto al primo profilo, perché, come è stato già affermato da queste Sezioni Unite, il provvedimento di sostituzione di un componente effettivo della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, adottato in conformità degli automatismi stabiliti dalla legge, può essere contestato dall'interessato - sotto l'aspetto della mancata indicazione della ragione dell'impedimento che ha causato la sostituzione solamente se sia stata dedotta una rituale eccezione davanti al medesimo organo disciplinare, con la conseguenza che l'omessa formulazione dell'eccezione determina la sanatoria dell'atto asseritamente viziato e preclude la possibilità che l'asserito vizio possa formare oggetto dell'impugnazione proposta davanti alla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1997 n. 12750). Quanto al secondo profilo, perché la sostituzione del Prof. SE con il Prof. UT è stata disposta mediante decreto emesso dal Presidente della Sezione disciplinare nel quale è stato dato atto dell'avvenuto decesso dell'Avv. Valensise.
Tenuto conto di questi rilievi, la questione di legittimità costituzionale formulata dal ricorrente non può essere presa in considerazione, essendo la stessa priva del requisito della rilevanza.
Con il secondo motivo dell'impugnazione il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 412, 475 n. 3 e 524 del codice di procedura penale del 1930, 18 r.d.l. 31 maggio 1946 n.511 nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene, riguardo al primo capo dell'incolpazione, che la Sezione disciplinare, tenuto conto della formula ampia e generica contenuta nel suddetto art. 18 del r.d.l. del 1946 (che fa riferimento a parametri di valori), avrebbe dovuto rilevare "l'assoluta incertezza dei fatti costituenti l'illecito disciplinare", per essere stata usata una esposizione, apparentemente descrittiva, priva di effettivo riscontro nella realtà del mondo esterno e per non essere stati indicati gli elementi di colpa addebitati al magistrato. Afferma poi il Dott. NOME1 che, vertendosi in una ipotesi di reato a dolo specifico (il concorso in concussione, delitto, quest'ultimo, imputato al colonnello NOME3), la ritenuta inesistenza del fatto costitutivo di tale reato -a carico di esso ricorrente impedivà qualsiasi contestazione sotto il profilo colposo, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità "per avere ascritto un'ipotesi di addebito disciplinare a titolo di colpa in una fattispecie configurabile concretamente ricorrendo unicamente il dolo". Asserisce infine il ricorrente che la Sezione disciplinare ha motivato la sentenza procedendo per salti logici, senza alcuna indicazione dei criteri adottati nella valutazione delle prove e senza soprattutto considerare che la richiesta di ausilio era a lui pervenuta da un ufficiale a quel tempo stimato e affidabile, il quale aveva fatto presente che stava procedendo ad una indagine riservata per accertare fatti di rilevanza penale posti in essere da appartenenti della Guardia di Finanza.
Anche questo motivo è infondato.
Nel primo capo di incolpazione, come è stato esposto in narrativa, era stato contestato al Dott. NOME1 di avere agevolato gli incontri tra il colonnello della Guardia di Finanza NOME3 e l'imprenditore NOME4 ed era stato precisato che tali incontri si erano svolti presso un ristorante e presso l'abitazione del magistrato incolpato. A fronte di tale incisiva specificità, ritenere, come fa il ricorrente, che i fatti addebitati fossero generici o, addirittura, incerti è cosa che non può essere seriamente presa in considerazione.
Nel capo di incolpazione, inoltre, erano state formulate due alternative ipotesi per sottolineare l'esistenza dell'elemento psicologico, essendo stato rilevato che il magistrato o era a conoscenza delle ragioni degli incontri o poteva agevolmente rappresentarsele (nel senso che lo stesso aveva il dovere di rappresentarsi l'illegittimità e l'anomalia della situazione che sarebbe derivata se la richiesta dell'ufficiale fosse stata accolta). Con la seconda, alternativa ipotesi era, stato, quindi, individuato l'addebito sotto il profilo della colpa e, in tal senso, vanno condivise le giuste osservazioni svolte dalla difesa del controricorrente, secondo cui nel ricorso per cassazione "si mostra di confondere la punibilità a titolo di colpa penale, richiamata fuori luogo, da quella di natura disciplinare, ovviamente configurabile e correttamente contestata al Dott. NOME1". Quanto, poi, alla censura relativa al vizio di motivazione, per dimostrarne l'inconferenza vanno sinteticamente riportate le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata su questo punto della causa.
La Sezione disciplinare, dopo avere richiamato tutti i rilievi esposti a discolpa dalla difesa e dopo avere premesso che era stato provato il ruolo di intermediario assunto dal NOME1 - dato che gli incontri si erano svolti, il primo, presso un ristorante e, il secondo, presso l'abitazione del magistrato - ha osservato che l'incolpato, nel mettere in contatto, al di fuori delle regole stabilite dal codice di procedura penale, un ufficiale di polizia giudiziaria e un imprenditore nei cui confronti si stava procedendo a verifica fiscale e che ben avrebbe potuto assumere la veste di indagato davanti a lui, non poteva non sapere, da un lato, che il militare aveva sollecitato la sua opera ben conoscendo che, attesa la qualità dell'intermediario, il suo invito non poteva che essere raccolto dal NOME4 e, dall'altro, che il procurato incontro, realizzato al di fuori di ogni regola processuale, "avrebbe potuto prestarsi a sbocchi non rituali e, comunque, connotarsi come sede di possibili accordi atipici, relativamente ai quali egli rischiava di fornire, agli occhi del NOME4, legittimazione ed avallo proprio in virtù della sua qualità di Pubblico Ministero".
Come risulta da queste argomentazioni, nella sentenza, essendo stata esclusa la prima delle sopra indicate due ipotesi alternative, è stata ritenuta dimostrata la seconda;
e, per questa ragione, è stata sottolineata la grave negligenza che era stata posta in essere dal magistrato, per avere lo stesso "trascurato di valutare gli effetti che l'irrituale coinvolgimento del proprio ruolo istituzionale nella vicenda avrebbero potuto determinare". Il che dimostra che è stato considerato esistente l'elemento psicologico dell'illecito disciplinare di cui si è sopra discusso.
Con il terzo motivo del ricorso il Dott. NOME1 denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 412, 475 n. 3, 524 n. 1 del codice di procedura penale del 1930, 18 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, oltre al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un diverso punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e, rilevata la genericità anche del secondo capo di incolpazione, afferma che la Sezione disciplinare, dopo avere sottolineato la linearità del comportamento dell'incolpato, per avere lo stesso puntualmente risposto alle domande rivoltegli dal Sostituto Procuratore della Repubblica di LOCALITA3, e dopo avere evidenziato che solamente questi erano i temi dell'esame testimoniale, trae "conseguenze paradossalmente in senso contrario", perché ravvisa un profilo di responsabilità in un comportamento - l'essersi il magistrato poi attivato per chiarire l'esatto svolgimento della vicenda - il quale, viceversa, avrebbe dovuto essere valutato in senso opposto. Il medesimo ricorrente, inoltre, dopo avere ribadito tutte le argomentazioni svolte nella fase di merito a sua difesa, asserisce che, in ogni caso, la Sezione disciplinare non ha considerato che egli, quando è stato sentito nel corso delle sommarie indagini attivate dalla Procura della Repubblica di LOCALITA3, non aveva altro obbligo che quello di riferire sui fatti oggetto delle domande che gli erano state rivolte.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Per quanto concerne l'asserita genericità del capo di incolpazione, basta richiamare i rilievi svolti riguardo al terzo motivo, dovendosi, oltre tutto, in questo caso rimarcare la genericità non già del capo di incolpazione, ma della censura formulata dal NOME1, il quale si limita ad una mera enunciazione dell'asserito vizio, senza peraltro darne conto.
Per il resto, va sottolineato l'errore di fondo che inficia tutto il ragionamento svolto dal ricorrente e che deriva da una disattenta lettura della sentenza impugnata.
Nel ricorso per cassazione, a pag. 23, è riportato in corsivo un intero periodo di tale sentenza, quello con il quale si afferma che "nessun dubbio potrebbe sussistere sulla linearità del comportamento del Dott. NOME1, il quale, durante l'esame del 3 novembre 1997, rispose puntualmente alle domande rivoltegli dal Dott. NOME5...". Sostiene in proposito il medesimo ricorrente, come sì è detto, che, avuto riguardo a questo accertamento di fatto, la conclusione, di colpevolezza, che poi è stata tratta dalla Sezione disciplinare, dimostra in modo palese il vizio di contraddittorietà della motivazione.
Senonché il NOME1 non si accorge che la frase da lui riportata in corsivo non è frutto del convincimento del giudice del merito, ma è l'opinione espressa dal suo difensore nella memoria che era stata depositata il 4 ottobre 1999 (prima che avesse inizio il dibattimento davanti al giudice disciplinare) e che è stata poi richiamata, per completezza di esposizione, nella sentenza impugnata. La Sezione disciplinare, infatti, dopo essersi fatta carico di esporre la tesi difensiva dell'incolpato, lungi dal rilevare la linearità del comportamento posto in essere da quest'ultimo, ha sottolineato come lo stesso, nel corso delle sommarie indagini svolte il 3 novembre 1997, avesse - taciuto al Sostituto Procuratore della Repubblica di LOCALITA3 i due incontri avvenuti per suo tramite tra il colonnello NOME3 e il NOME4, indicati nel primo capo dell'incolpazione, e ha precisato che, se era vero che all'incolpato era, stato chiesto solamente di riferire su un incontro svoltosi fra i due suddetti soggetti presso la sede dell'impresa del NOME4, era altrettanto vero che lo stesso incolpato aveva il dovere di fornire al collega tutte le notizie utili alle indagini in corso;
sicché l'aver taciuto sui due contatti da lui agevolati - non potendosi ciò imputare a mera dimenticanza, anche perché era risultato che nello stesso periodo di tempo l'incolpato, incontratosi con il NOME4 in un bar vicino ad un casello autostradale, aveva invitato il medesimo a non far parola dei suoi incontri con il NOME3 - dimostrava che il Dott. NOME1 era venuto meno al dovere di lealtà e correttezza e si era, quindi, reso responsabile anche della seconda incolpazione ascrittagli, a nulla rilevando che successivamente lo stesso si fosse attivato per chiarire al magistrato inquirente l'esatto svolgimento della vicenda. L'ampiezza di tale motivazione, nella quale sono stati presi in esame tutti gli elementi dedotti a discolpa dal magistrato, dimostra l'inconsistenza delle censure formulate dal ricorrente: il quale, in definitiva, si limita, inammissibilmente, a contrapporre alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito il suo personale apprezzamento.
Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso il Dott. NOME1 deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 412, 475 n. 3, 524 n. 1 del codice di procedura penale del 1930, 18 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, oltre al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che la Sezione disciplinare gli ha inflitto la sanzione della censura senza motivazione alcuna, non potendo ritenersi motivato il richiamo fatto alla gravità dei comportamenti posti in essere dall'incolpato.
Questo motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata la sanzione della censura è stata rapportata ai due comportamenti "di cui il Dott. NOME1 si è reso responsabile sul piano deontologico" nonché alla "obiettiva gravità" dei medesimi. E ciò basta a far ritenere che la decisione emessa sia stata suffragata da congrua e sufficiente motivazione. Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare al Ministero della Giustizia le spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Giustizia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 130.000 oltre a quelle prenotate a debito e oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001