Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10193 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
C.C. 62892 LSENTE DA REGISTRAZIONE A NSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATKAZA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 1 0193/ 03 IN NOM DEL LA CORTE SU RE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.1789.99 Cron.22665 Composta dai Magistrati: PRESIDENTE Dott. GIOVANNI PAOLINI Rep. CONSIGLIERE Dott. MICHELE D'ALONZO Ud.24.1.03 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. OGGETTO: reddito Dott. NINO FICO CONSIGLIERE di partecipazione Dott. CULTRERA MARIA ROSARIA CONSIGLIERE sentenza ha pronunciato la seguente motivazione SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
LL ZI, in atti generalizzato, res. а San Martino di Lupari (PD) via Cavour 14 intimato, non costituito avverso la sentenza n. 97.19.97 in data 6.11.97 della Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 223 N. 62892 Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 27.11.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2003 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO NARDI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Distrettuale delle Imposte Dirette di Cittadella 1. L'Ufficio accertava a carico di LA RA un maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef, quale socio della ditta Ital Plastik al 50%, per il 1981. Il LA proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Padova;
altrettanto faceva la Italplastik snc. Commissione Tributaria di primo grado di Padova accoglieva 2. La parzialmente il ricorso della società e quello del LA. Proponeva due separati appelli l'ufficio: la Commissione di secondo grado confermava la decisione di primo grado quanto al reddito della società e la decisione veniva impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale. Indi veniva trattato 1'appello del LA, il quale veniva respinto con la seguente motivazione: < La Commissione Tributaria di secondo grado di Padova ha respinto 1'appello control la determinazione del reddito della Italplastik snc, confermando quanto deciso in primo grado. Uguale esito deve avere pertanto anche il procedimento in esame, attesa appunto 1' automatica attribuzione al socio del reddito accertato alla società partecipata. >
3. Ha proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo unico, articolato motivo. La controparte non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 5 del TUIR, 295 Codice di Procedura Civile, 39,40 del D. P.R. n. nonchè omessa, insufficiente e 600.73 e 74 del D. P.R. n. 597.73; contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC .
5. Secondo 1'Amministrazione ricorrente, la motivazione della sentenza di appello è del tutto insufficiente, perchè si limita a fare riferimento ad altra decisione. Inoltre la decisione richiamata è anch' essa erronea. La Commissione di II grado avrebbe dovuto sospendere il processo, а sensi dell'art. 295 Codice di Procedura Civile, in attesa del giudicato sulla causa inerente alla società Italplastik. Sottolinea l'Amministrazione che l'errore della decisione di appello consiste nell'avere ammesso come deducibili determinate passività, nonostante le gravissime irregolarità contabili riscontrate dalla Guardia di Finanza presso la società (presunta) fornitrice. Il ricorso è fondato. Prima ancora di verificare la consistenza 6. nel merito della censura mossa dalla parte ricorrente, Occorre verificare se il giudice di appello doveva sospendere il processo. La risposta è negativa: nulla si oppone a che i procedimenti nei confronti della società e dei singoli soci si svolgano separatamente e parallelamente, non sussistendo tra i medesimi pregiudizialità necessaria, ma solo connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
7. Ne deriva che detti processi possono proseguire separatamente. In tal caso, peraltro, la motivazione di ciascuna delle sentenze deve essere autosufficiente >, tale cioè da dare piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto le quali stanno alla base della decisione. Al riguardo, l'impugnazione proposta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato ripropone il tema delle sentenze motivate con riferimento alla motivazione di altra non incorporata nella decisione nè altrimenti sentenza, conoscibile.
8. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione il principio che l'estrema concisione della motivazione in diritto dà luogo a nullità della sentenza allorquando rende impossibile l'individuazione del 'thema decidendum* e delle ragioni che stanno а fondamento del dispositivo>: così Cass.
3.4.99 n. 3282 ed altre uniformi che l'hanno seguita, in particolare Cass. 12.2.2001 n. 1944. Nella specie, nella sentenza di appello manca, in fatto, ogni riferimento al tenore della decisione di primo grado;
alla misura del reddito accertato ed a quello riconosciuto dalla Commissione Tributaria di primo grado;
alle ragioni per cui il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto;
alle ragioni per le quali la decisione di secondo grado aderisce a quella di primo grado;
alle ragioni di fatto e di diritto per le quali il ricorso della società è stato accolto ed in quale misura. In altri termini, a causa del rinvio operato ad altra decisione 9. non trascritta nè sintetizzata - dalla lettura della sentenza impugnata non è dato desumere nè il fatto> nè il diritto>. Ne consegue la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. La sentenza impugnata Va pertanto cassata, con rinvio ad altra 10. sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 24 gennaio 2003 CASS IL PRESIDENTE Лісний1 elimi DOTT GIOVANNI PAOLINI Ашель біль IL CONSIGLIERE ESTENSORE DOTT. VINCENZO DI NUBILA 26 GIU. 7003 Ашоев сель