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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 49999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49999 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 18/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 3/6/2020, che aveva condannato ND IC per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di appello per l'udienza del 18/10/2022. ,r Penale Sent. Sez. 2 Num. 49999 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 29/11/2023 Rileva il difensore, avv. Carlo Bianco, che dalla lettura della sentenza di primo grado si evince chiaramente la nomina fiduciaria in suo favore, mai revocata e che, tuttavia, il decreto di fissazione era stato notificato solo all'imputato ed al codifensore di fiducia, avv. Luigi Scaramuzzino. Eccepisce, dunque, la nullità assoluta della sentenza. 2.1 In data 15/11/2023 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Invero, l'unico motivo di doglianza non è consentito, perché tardivamente dedotto, atteso che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in caso di omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado. Se in udienza è presente l'altro difensore, la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (Sezione 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01; Sezione 3, n. 38021 del 12/6/2013, Esposito, Rv. 256980- 01; sulla deducibilità delle nullità a regime intermedio verificatesi nella fase degli atti preliminari del giudizio di appello, cfr. anche Sezione 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01) hanno avuto modo di precisare che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, resta quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, persino in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. Ed invero, «la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato è espressione di una scelta difensiva le cui ragioni non rilevano ai fini del decorso del termine ultimo per la "deduzione", cioè quello della deliberazione della sentenza del grado, anche tenendo presente che la deduzione della nullità non richiede necessariamente la comparizione, potendo essere formulata con un atto scritto (art. 121 cod. proc. pen.)». Dunque, «l'onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del giudizio non muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza». Sul punto, giova evidenziare che «la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la nozione di "parte" che deve formulare l'eccezione va interpretata 2 riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero;
pertanto, la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al "giudizio", non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il termine decadenziale di cui all'art. 180 cod. proc. pen. La ratio della norma di cui all'art. 180 cod. proc. pen. è quella di apprestare un rimedio alle nullità intermedie verificatesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgimento del giudizio stesso e di impedire il compimento di ulteriori attività processuali viziate (art. 185 cod. proc. pen.), con la conseguenza che una interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo sarebbe lesiva dell'interesse costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.); mentre la nullità verificatasi in giudizio può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l'unico rimedio possibile è l'impugnazione della sentenza» (Sezioni Unite n. 22242/2011, cit.). In altri termini, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, quale che sia la natura di quest'ultima (pubblica o camerale, relativa al giudizio o ai provvedimenti de libertate), se effettuata nei riguardi di uno solo dei difensori in modo rituale, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell'udienza stessa ad opera della difesa e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere una scelta in merito all'esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza e di sollevare eventuali eccezioni al fine di far rilevare l'omessa comunicazione dell'avviso ad uno dei patrocinatori: il che comporta, in caso di omessa proposizione di alcuna contestazione ovvero di rinuncia a comparire del difensore ritualmente avvisato, la sanatoria del vizio processuale, in conformità alla previsione di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. (Sezione 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 — 01). Né potrebbe sostenersi che la trattazione scritta del processo di appello, ai sensi dell'art. 23-bis D.L. n. 137/2020, avrebbe precluso la possibilità di eccepire la nullità sia al difensore non avvisato che al codifensore ritualmente avvisato. Basti sul punto evidenziare che entrambi avrebbero potuto denunziare il vizio con atto scritto ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 3 al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 18/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 3/6/2020, che aveva condannato ND IC per i reati ascrittigli. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di appello per l'udienza del 18/10/2022. ,r Penale Sent. Sez. 2 Num. 49999 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 29/11/2023 Rileva il difensore, avv. Carlo Bianco, che dalla lettura della sentenza di primo grado si evince chiaramente la nomina fiduciaria in suo favore, mai revocata e che, tuttavia, il decreto di fissazione era stato notificato solo all'imputato ed al codifensore di fiducia, avv. Luigi Scaramuzzino. Eccepisce, dunque, la nullità assoluta della sentenza. 2.1 In data 15/11/2023 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Invero, l'unico motivo di doglianza non è consentito, perché tardivamente dedotto, atteso che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in caso di omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado. Se in udienza è presente l'altro difensore, la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (Sezione 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01; Sezione 3, n. 38021 del 12/6/2013, Esposito, Rv. 256980- 01; sulla deducibilità delle nullità a regime intermedio verificatesi nella fase degli atti preliminari del giudizio di appello, cfr. anche Sezione 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01) hanno avuto modo di precisare che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, resta quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, persino in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. Ed invero, «la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato è espressione di una scelta difensiva le cui ragioni non rilevano ai fini del decorso del termine ultimo per la "deduzione", cioè quello della deliberazione della sentenza del grado, anche tenendo presente che la deduzione della nullità non richiede necessariamente la comparizione, potendo essere formulata con un atto scritto (art. 121 cod. proc. pen.)». Dunque, «l'onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del giudizio non muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza». Sul punto, giova evidenziare che «la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la nozione di "parte" che deve formulare l'eccezione va interpretata 2 riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel superiore interesse del suo ministero;
pertanto, la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al "giudizio", non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il termine decadenziale di cui all'art. 180 cod. proc. pen. La ratio della norma di cui all'art. 180 cod. proc. pen. è quella di apprestare un rimedio alle nullità intermedie verificatesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgimento del giudizio stesso e di impedire il compimento di ulteriori attività processuali viziate (art. 185 cod. proc. pen.), con la conseguenza che una interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo sarebbe lesiva dell'interesse costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.); mentre la nullità verificatasi in giudizio può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l'unico rimedio possibile è l'impugnazione della sentenza» (Sezioni Unite n. 22242/2011, cit.). In altri termini, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, quale che sia la natura di quest'ultima (pubblica o camerale, relativa al giudizio o ai provvedimenti de libertate), se effettuata nei riguardi di uno solo dei difensori in modo rituale, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell'udienza stessa ad opera della difesa e, di conseguenza, permette a questo unitario soggetto processuale di compiere una scelta in merito all'esercizio o meno della facoltà di comparire in udienza e di sollevare eventuali eccezioni al fine di far rilevare l'omessa comunicazione dell'avviso ad uno dei patrocinatori: il che comporta, in caso di omessa proposizione di alcuna contestazione ovvero di rinuncia a comparire del difensore ritualmente avvisato, la sanatoria del vizio processuale, in conformità alla previsione di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. (Sezione 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 — 01). Né potrebbe sostenersi che la trattazione scritta del processo di appello, ai sensi dell'art. 23-bis D.L. n. 137/2020, avrebbe precluso la possibilità di eccepire la nullità sia al difensore non avvisato che al codifensore ritualmente avvisato. Basti sul punto evidenziare che entrambi avrebbero potuto denunziare il vizio con atto scritto ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 3 al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.