Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
La sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari non opera quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di indagini diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati, in quanto la sanzione è geneticamente connessa alle indagini endoprocessuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2004, n. 24564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24564 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/05/2004
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2128
3. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 048594/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC OM N. IL 03/12/1972;
avverso ORDINANZA del 12/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'indagato, avv.to Raffaele Quarta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RILEVA
Con ordinanza del 12/11/2003 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da DO GL, conseguentemente confermando l'ordinanza custodiale in carcere 27/10/2003 emessa nei confronti di quest'ultimo dal GIP del Tribunale di Bari per concorso nell'omicidio di CO IN, avvenuto nel centro storico di Bari verso le ore 19 del 12/3/99 mentre la vittima era intenta a giocare a carte, nonché per detenzione e porto illegali di armi, delitti tutti aggravati ex art. 7 L. n. 203/91. Il Tribunale, riepilogati i fatti, ha preliminarmente esaminato e ritenuto non condivisibili le eccezioni in rito proposte dalla difesa, concernenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da OV De LI e SE AB (perché rese dopo la scadenza del termine annuale di durata delle indagini preliminari ed inoltre perché non rinnovate quelle dell'AB con gli avvisi di cui all'art. 64 C.P.P. così come novellato) e la inefficacia della misura custodiale (in conseguenza della produzione solo in udienza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione dell'AB). Il Tribunale ha poi esaminato il quadro indiziario sottolineando la qualificata valenza delle dichiarazioni accusatorie rese dai sopra citati De LI ed AB (che avevano ricondotto l'omicidio allo GL quale mandante e lo avevano inquadrato nella "guerra di mala" esplosa tra il clan GL ed il clan PR al quale apparteneva la vittima), attesa la sovrapponibilità ed attendibilità delle dichiarazioni dei due collaboratori di Giustizia che, oltre tutto, avevano il primo partecipato ed il secondo assistito all'episodio criminoso, nonché le significative dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla sorella e dalla moglie del defunto (che avevano individuato nell'indagato il mandante e principale responsabile dell'omicidio), dichiarazioni che, seppure non ribadite a verbale, erano state oggetto di testimonianza indiretta - nella specie ritenuta legittima - degli agenti di Polizia.
Tenute presenti le possibili modalità di estrinsecazione del concorso morale, il Tribunale ha rilevato come, nella specie, lo GL non si fosse limitato a delegare ai propri affiliati la eventuale commissione di una generica attività delinquenziale ma avesse concorso alla causazione dell'evento criminoso con proprio determinante apporto istigatorio, incaricando i propri uomini di portare a termine un'azione omicidiaria univocamente rivolta contro il "nemico".
Il Tribunale ha infine condiviso le argomentazioni del primo Giudice in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 e ritenuto non superabile la presunzione di sussistenza di ragioni di cautela sociale impositive della custodia cautelare in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato che ha ribadito le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del De LI e dell'AB per violazione dell'art. 407 comma 3 C.P.P. nonché, per quanto riguarda quelle rese dall'AB, anche per violazione dell'art. 26 comma 2 L. n. 63/2001. Con un terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ed alla configurabilità del concorso morale, al proposito riportando brani delle dichiarazioni rese dai collaboratori, sottolineando le contraddizioni ed illogicità nelle stesse rinvenibili nonché rilevando la genericità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni che si assumeva avessero reso la moglie e la sorella della vittima.
OSSERVA
Le eccezioni in rito sollevate dal ricorrente non sono condivisibili. Quanto alla sostenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei dichiaranti De LI ed AB perché rese oltre il previsto termine di durata delle indagini preliminari rileva il collegio come, pur tenuto conto dei rilievi difensivi al proposito svolti, sia incontrovertibile che le dichiarazioni dei due collaboratori siano state raccolte nell'ambito della ben diversa e più ampia indagine che atteneva a plurime ipotesi delittuose (proc. n. 20661/98) e non già nell'ambito dell'indagine esclusivamente tesa ad accertare modalità e responsabili dell'omicidio IN;
i ravvisabili collegamenti fra le indagini, in quanto coinvolgenti parzialmente gli stessi soggetti e perché attendibilmente inquadrato l'omicidio IN nell'ambito della "guerra di mala" esplosa tra clan malavitosi oggetto delle indagini di cui al procedimento di più largo ambito (n. 20661/98), spiegano l'inclusione fra gli atti di tale ultimo procedimento di informative e note riguardanti l'omicidio IN nonché i contatti tra gli inquirenti dei due diversi procedimenti e la richiesta di assegnazione alla D.D.A. del procedimento relativo all'omicidio IN, ma siffatte emergenze processuali non rilevano di per sè a fondere in un "unicum investigativo" le indagini in questione e non comprovano certo la asserita identità di procedimento.
A fronte di ciò ed essendo inibita in questa sede di legittimità accertamenti ulteriori al proposito (che si risolverebbero in accertamenti di mero fatto), deve convenirsi sulla correttezza del principio di diritto applicato dai Giudici del merito e per il quale la sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari non opera, in quanto geneticamente connessa al tema delle indagini svolte, quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di indagini diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati (cfr. Cass. sent. 4478/97). Parimenti non condivisibile è l'eccezione riguardante le dichiarazioni del solo AB, atteso che la rinnovazione dell'interrogatorio del dichiarante ai sensi dell'art. 26 comma 2 L. 1/3/2001 n. 63 (ammessa come avvenuta nella sua materialità anche dal ricorrente) non può ritenersi viziata sotto alcun profilo;
ed invero anche la conferma globale delle dichiarazioni già rese, se preceduta dagli avvertimenti di cui all'art. 64 comma 1^ C.P.P. come novellato dalla legge citata, non comporta alcuna lesione dei diritti di difesa del dichiarante e dei terzi accusati nonché alcun pregiudizio circa la genuinità dei riferimenti, nulla impedendo al dichiarante medesimo, ritualmente avvisato delle conseguenze delle proprie dichiarazioni, di limitare la conferma ad alcuni fatti o di differenziare i contenuti delle dichiarazioni stesse (cfr. Cass., sez. 1^, sent. 2318/2003), sicché un siffatto tipo di conferma non si risolve - come asserito in gravame - in una mera "finzione" ma in una responsabile assunzione di ogni conseguenza connessa con le proprie dichiarazioni e in una ribadita affermazione di veridicità delle stesse.
In ordine al terzo motivo di gravame relativo alla sussistenza o meno, anche avuto riguardo ai rilievi difensivi, di un quadro indiziario grave a carico dell'indagato, osserva il collegio che, se è condivisibile la censura circa la scarsa valenza del riscontro ravvisato nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti (ma non ribadite agli organi inquirenti) dalla moglie e dalla sorella della vittima in quanto generiche e soprattutto perché esprimenti solo opinioni e presunzioni non corroborate da specifiche indicazioni od elementi di prova, va al proposito sottolineata - come ritenuto e congruamente posto in evidenza nel provvedimento impugnato la qualificata valenza delle dichiarazioni accusatorie rese dai citati De LI ed AB, integranti le une un efficace riscontro delle altre. Il Tribunale ha, con motivazione logica e priva di vizi logico giuridici, congruamente argomentato circa la attendibilità dei due dichiaranti e delle loro dichiarazioni, all'uopo sottolineando l'inserimento dei due nel clan GL e quindi la ragionevole presunzione di piena conoscenza da parte degli stessi dei fini e delle attività di sodalizio criminoso di appartenenza, la partecipazione dei dichiaranti alle fasi preparatorie ed esecutive dell'omicidio con pieno coinvolgimento in esso del De LI, il personale accollo di responsabilità, la carenza di ragioni di risentimento nei confronti dell'accusato, il ruolo di costui e la coerenza con tale ruolo del mandato ricevuto, il sostegno probatorio - circa la dinamica del fatto criminoso ed il complice - fornito dall'esito degli accertamenti balistici di P.G. e dal rinvenimento presso l'abitazione di tale CO IN di indumenti corrispondenti a quelli indossati dagli autori dell'omicidio. Ed ancora congrue e giuridicamente corrette appaiono le argomentazioni del Tribunale in ordine al ravvisato concorso morale addebitato all'indagato, attesi: la sottolineata consapevole opera di determinazione ed istigazione al reato esercitata sugli affiliati al clan criminoso di cui l'indagato era al vertice, la irrilevanza della mancata esatta individualizzazione dell'obiettivo peraltro specificamente indicato in uno qualunque degli appartenenti o "vicini" al clan nemico, il palesato interesse dello GL all'eliminazione fisica di qualsivoglia soggetto ritenuto "nemico". Nessuna censura di violazione delle regole di valutazione probatoria merita quindi il provvedimento impugnato che ha affrontato e risolto positivamente, con adeguato e logico apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, sia le questioni della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto dei dichiaranti nonché della sussistenza di riscontri esterni di carattere generico (i sottolineati esiti degli accertamenti di P.G.) ed individualizzanti (la convergenza delle dichiarazioni sul mandato omicidiario impartito dallo GL e gli elementi di ordine logico colleganti l'indagato al reato addebitatogli), sia la questione del coinvolgimento dell'indagato nell'omicidio per cui è processo a titolo di concorso morale.
Gli ulteriori rilievi in proposito avanzati dal ricorrente si risolvono sostanzialmente in una inammissibile prospettazione delle proprie diverse valutazioni - ritenute più plausibili rispetto a quelle formulate dal Tribunale - sugli elementi emersi in atti, assolutamente non ricevibile in questa sede di legittimità. Alla stregua di quanto sopra esposto si impone quindi il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente GL DO al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. C.P.P.. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004