Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 14897
CASS
Sentenza 7 marzo 2008

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La previsione di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. - per la quale la nomina del terzo difensore si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza - deve essere raccordata, nel caso di assistenza dinanzi alla Corte di cassazione, con il disposto dell'art. 613 cod. proc. pen. che richiede la presenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte, con la conseguenza che si deve ritenere valida ed efficace la nomina del difensore cassazionista, ancorché in eccedenza rispetto alle precedenti nomine dei difensori di fiducia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 14897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14897
    Data del deposito : 7 marzo 2008

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