Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. - per la quale la nomina del terzo difensore si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza - deve essere raccordata, nel caso di assistenza dinanzi alla Corte di cassazione, con il disposto dell'art. 613 cod. proc. pen. che richiede la presenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte, con la conseguenza che si deve ritenere valida ed efficace la nomina del difensore cassazionista, ancorché in eccedenza rispetto alle precedenti nomine dei difensori di fiducia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 14897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14897 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
33
1
14897 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/03/2008
SENTENZA
N. 1271 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NAPPI ANIELLO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO CONSIGLIERE
" N. 006904/2007 2. Dott. PALLA STEFANO
3. Dott.BRUNO PAOLO ANTONIO 11
4. Dott. VESSICHELLI MARIA IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 25/05/1969 1) BUSTI CIRO
avverso SENTENZA del 16/06/2006
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VESSICHELLI MARIA
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. La Rotonda, ST
Ciro, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 giugno 2006, con la quale è stata confermata la condanna inflitta in primo grado per il reato di tentato furto aggravato commesso il 13 agosto 2000.
Deduce
-la nullità della sentenza di primo grado. Questa era stata emessa all'esito di un dibattimento celebrato senza che uno dei difensori di fiducia- e precisamente l'avv. Pantaleo- avesse ricevuto la notifica del decreto di citazione. Invece tale notificazione era avvenuta nei confronti dell'avv.Galloro e dell'avv. La Rotonda.
Era accaduto nelle fasi precedenti che l'avv. Pantaleo, codifensore assieme all'avv.
Galloro, avesse avanzato richiesta di patteggiamento essendo stato a ciò delegato dal ST on procura speciale.
La sentenza di applicazione di pena, in seguito, era stata annulla dalla Cassazione all'esito di procedimento nel quale il ST era stato assistito dall'avvocato cassazionista La Rotonda.
Ritrasmessi gli atti dalla Cassazione al Tribunale per il giudizio ordinario, la notifica della citazione era avvenuta, inspiegabilmente, ai legali sopra indicati e non anche all'avv. Pantaleo, di fatto rendendo inattuabile il diritto alla nuova richiesta del rito speciale.
- il vizio di motivazione sulla questione sopra dedotta.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo va rilevata la manifesta infondatezza della seconda questione posto che sulla inosservanza di norma processuale la Cassazione decide in maniera diretta e non mediante il sindacato sulla motivazione adottata dal giudice a quo. Nell'esame delle questioni relativa a un vizio "in procedendo", infatti, la Corte di cassazione e' giudice anche del fatto e puo', pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali.
Per quanto concerne la prima questione, la stessa si rivela infondata.
In base all'art.24 disp att cpp la nomina del terzo difensore di fiducia si considera, in linea di principio, senza effetto finchè la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza( rv 214888).
Tuttavia, con riferimento alla assistenza dinanzi alla Cassazione, il principio va interpretato alla luce dell'art. 613 cpp che richiede la presenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte.
L'ineludibile disposto di tale norma impone di ritenere valida ed efficace la nomina del difensore cassazionista anche se in eccedenza rispetto alle precedenti nomine di difensori di fiducia. Ma proprio tale necessaria considerazione induce a ritenere anche che la nomina del difensore cassazionista rappresenta una ipotesi di revoca implicita delle precedenti nomine, senza che possa effettuarsi una diversa opzione alla luce della attività difensiva in concreto svolta dagli altri. Il mancato svolgimento in concreto di attività difensiva non costituisce infatti, di per sé, criterio di presunzione di revoca tacita (rv 219502). Dai rilievi svolti si ricava che la citazione, notificata all'avv. La Rotonda, rendeva pienamente assolto gli incombenti per il valido contraddittorio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 7 marzo 2008
il Presidente
Пимия il Cons. est.
Depositata in Cancelleria
Roma, li 9 APR. 2008.. IL CANCELLIERE E
R
P
U
Carmela Manzuise S
T
R
O
C